Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35780/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla misura della diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, piuttosto, l'entità della pena base fissata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, d'altro canto, il giudice di appello ha debitamente indicato le ragioni — afferenti alla personalità dell'imputato, al suo comportamento processuale ed ai motivi che lo hanno spinto a commettere il reato in contestazione — che presiedono alla determinazione tanto della pena base quanto della riduzione (da un anno a nove mesi di reclusione) ex art. 62-bis cod. pen., sicché il ricorso si palesa, anche sotto questo aspetto, manifestamente infondato; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla misura della diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, piuttosto, l'entità della pena base fissata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, d'altro canto, il giudice di appello ha debitamente indicato le ragioni — afferenti alla personalità dell'imputato, al suo comportamento processuale ed ai motivi che lo hanno spinto a commettere il reato in contestazione — che presiedono alla determinazione tanto della pena base quanto della riduzione (da un anno a nove mesi di reclusione) ex art. 62-bis cod. pen., sicché il ricorso si palesa, anche sotto questo aspetto, manifestamente infondato; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 35780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris