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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27120/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Potenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 8/6/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore ella parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ‘ Agatiello, corredata da nota spese; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole di più episodi di truffa, ricettazione di titoli di credito, estorsione e spendita di banconote contraffatte, condannandolo, con il vincolo della continuazione ed effettuata la diminuzione per la scelta del rito, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione aggravata e di truffa di cui al capo 1) dell'imputazione.

Il difensore sostiene che nel caso in esame non sono ravvisabili gli estremi della truffa contrattuale in quanto nessun artifizio o raggiro è stato posto in essere dall'imputato al fine di indurre la p.o. alla stipula dell'atto negoziale.

Infatti, lo Iacullo riceveva a fronte della autovettura ceduta un assegno bancario, rimasto impagato perché privo di provvista, evenienza da sola insufficiente all'integrazione del delitto ex art. 640 cod.pen.

Quanto alla contestata estorsione, il difensore sostiene che la ricostruzione della p.o. circa l'esibizione di una pistola da parte dell'imputato al fine di indurlo ad accettare l'assegno bancario poi risultato privo di fondi sia inattendibile, tenuto conto del ritardo con cui ebbe a denunziare i fatti e delle sollecitazioni per ottenere il pagamento; 2.2 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo 1.2) della rubrica.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto ex art. 648 cod.pen. trascurando che l'illecito non può ritenersi integrato in difetto del reato presupposto poiché l'assegno originariamente ritenuto rubato risultava iscritto alla banca dati CAI esclusivamente perché privo di provvista.

Infatti, all'esito delle indagini svolte al riguardo dai CC, il titolo veniva dissequestrato; 2.3 il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione nonché la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 73 dpr 309/90.

Il difensore assume che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni della p.o.

Iacullo e in assenza di elementi di conferma circa il fatto che l'imputato fosse dedito allo spaccio di stupefacenti; 2.4 la mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza dei reati ex artt. 640 e 629 cod.pen. ascritti ai capi 2) e 2.2) della rubrica.

Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per gli addebiti in esame senza argomentare in ordine all'attendibilità della versione dei fatti fornita dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA], nonostante le incongruenze e le contraddizioni segnalate in sede di gravame; 2.5 la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 455 cod.pen. di cui al capo 2.1) in difetto dei presupposti e correlato vizio della motivazione.

La difesa assume che la responsabilità del prevenuto poggia esclusivamente sulle dichiarazioni del Musciacchio senza che risulti acquisito in atti alcun elemento attestante il possesso di banconote false da parte del ricorrente e senza alcun affidabile accertamento circa la falsità delle banconote asseritamente ricevute dalla p.o.; 2.6 la violazione di legge con riguardo alla sussistenza del delitto di estorsione aggravata ascritta al capo 3.1) dell'imputazione.

Secondo il difensore le intercettazioni telefoniche intercorse tra le pp.00. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato non giustificano la riconduzione del fatto nell'alveo dell'estorsione in quanto alle minacce non ha fatto seguito la coartazione delle vittime, che hanno rinunziato a richiedere quanto di loro spettanza solo una volta resisi conto della patita truffa; 2.7 la violazione di legge in relazione ai reati di truffa ascritti ai capi 4),5),6),7),8),9),11) per difetto degli artifizi e raggiri e rilevanza meramente civilistica delle condotte.

Il difensore assume che, poiché in tutte le fattispecie di truffa contestate gli artifizi e raggiri sarebbero consistiti nell'utilizzo di strumenti di pagamento non negoziabili quali assegni di provenienza illecita ovvero cambiali poi rivelatesi insolute, non è nella specie ravvisabile la contestata fattispecie ex art. 640 cod.pen. in quanto il mancato pagamento è evento successivo alla formazione del contratto e come tale insuscettibile di incidere sulla volontà della p.o. di addivenire all'accordo negoziale.

In difetto di prova sulla volontà truffaldina del debitore il mancato pagamento doveva essere qualificato come mero inadempimento di rilevanza esclusivamente civilistica; 2.8 il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito reso al riguardo una motivazione meramente apparente, limitandosi a condividere le considerazioni del primo giudice, senza considerare l'assenza di precedenti specifici e il corretto comportamento processuale del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte.

Il primo giudice, a pag. 3, ha evidenziato che il consenso prestato dalla p.o.

Iacullo alla vendita dell'autovettura Clio al prevenuto "non è causalmente riconducibile al raggiro quanto piuttosto alla minaccia esercitata sul venditore e consistita prima nel dichiarare di essere indagato per omicidio e poi nel mostrare una pistola custodita nel marsupio, specificando di girare armato; il consenso all'accettazione dell'assegno in pagamento è stato, cioè estorto e non indotto".

Pertanto i rilievi in punto di asserita insussistenza della fattispecie di truffa sono del tutto eccentrici rispetto alla pronunzia, che ha ritenuto l'assorbimento della condotta in quella di estorsione ascritta sub. 1.3).

Le doglianze relative alla fattispecie estorsiva sono assertive nella deduzione relativa all'inattendibilità della ricostruzione dell'episodio effettuata dalla p.o., non constando né risultando devolute circostanze idonee a revocare in dubbio la congruenza della narrazione dello Iacullo. 1.1 Il secondo motivo è fondato.

Invero, a fronte delle affermazioni contenute nella denunzia dello Iacullo circa la provenienza furtiva dell'assegno ottenuto in pagamento dal ricorrente, accertata mediante accesso al sito CAI, la difesa ha prodotto copia della nota in data 3/10/2017 dei CC del [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, dalla quale risulta che il titolo esibito dal denunziante risultava inserito nella banca dati CAI perché portato all'incasso in assenza di fondi.

A fronte dei cennati, contraddittori, esiti non può ritenersi provata con il necessario grado di affidabilità la provenienza furtiva dell'assegno, presupposto della configurabilità della contestata ricettazione, sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 1.2) della rubrica con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. 1.2 Il terzo motivo che revoca in dubbio la sussistenza della fattispecie ex art. 73 D.P.R. 309/90 ha carattere reiterativo ed è connotato da intrinseca genericità.

Infatti, non risulta condivisibile l'assunto che vorrebbe insufficienti ai fini della prova della responsabilità del prevenuto le dichiarazioni della p.o. 'acuii°, avendo già il primo giudice evidenziato -in assenza di qualsivoglia elemento atto a revocare in dubbio l'attendibilità del dichiarante- che, tenuto conto delle circostanze e modalità del fatto (in particolare l'evocazione da parte del ricorrente della propria caratura criminale, la manifestata disponibilità di banconote false, l'esibizione della pistola) l'offerta di stupefacente si palesava seria e credibile.

2. Destituite di fondamento s'appalesano le doglianze svolte nel quarto motivo in ordine ai delitti di truffa ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ascritti ai capi 2) e 2.2) della rubrica.

La difesa nell'atto di appello aveva appuntato i propri rilievi sull'attendibilità della p.o., segnalando circostanze che, a suo dire, ne minavano la credibilità.

La Corte di merito ha disatteso il gravame con motivazione congrua, spiegando le ragioni delle apparenti, e comunque non decisive, discrasie con le quali il ricorrente non si confronta criticamente, lamentando il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza degli illeciti in assenza della doverosa e puntuale devoluzione in proposito. 2.1 Inammissibili per genericità s'appalesano anche le censure di cui al quinto motivo, concernenti la sussistenza della fattispecie ex art. 455 cod.pen.

Il ricorrente reitera la censura del tutto indeterminata di cui all'atto d'appello, punto B.2, sull'assunto che le dichiarazioni della p.o. non costituirebbero prova idonea ai fini del giudizio di responsabilità.

Il primo giudice 4 (pag. 4 e segg.) ha ricostruito in dettaglio la vicenda sulla scorta della denunzia/querela della p.o. e delle dichiarazioni rese in fase investigativa, rimarcando che il prevenuto pagò l'acquisito di tre telefoni cellulari versando al Musciacchio la somma di euro mille in banconote da 50 e 20 euro, la cui falsità fu verificata attraverso un'apposita apparecchiatura in dotazione di un amico tabaccaio.

Alle contestazioni mosse dal venditore il [OSCURATO:PERSONA] chiese la retrocessione delle banconote false, impegnandosi alla consegna del prezzo non appena effettuato il prelievo presso la propria banca, senza successivamente darvi corso.

La ricostruzione della p.o. posta a base del giudizio di responsabilità per la spendita di banconote false si fonda sulla ritenuta attendibilità del dichiarante, non contrastata da elementi di segno contrario, e trova un significativo elemento di corroborazione nella pressoché coeva vicenda in danno di [OSCURATO:PERSONA], cui pure l'imputato offrì a saldo del prezzo dell'autovettura ceduta banconote false di recentissima fattura, che furono rifiutate dal destinatario.

3. Con riguardo al sesto motivo che concerne l'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ascritta al capo 3.1) deve previamente rilevarsi che il primo giudice (pag. 8) ha escluso l'aggravante delle più persone riunite e ha con puntualità argomentato la sussistenza degli estremi del delitto ex 629 cod.pen. in quanto il prevenuto, dopo essersi approvvigionato di importanti partite di legna da ardere, prontamente rivendute a terzi, senza saldare il fornitore, faceva reiterato ricorso a minacce per indurre il creditore a rinunziare al dovuto.

L'asserita impossibilità di configurare la fattispecie per difetto dell'elemento costrittivo è priva di fondamento sol che si consideri, come evidenziato dal primo giudice a pag. 8, che il [OSCURATO:PERSONA], dipendente dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva direttamente effettuato le forniture, in sede di denunzia querela ha espressamente precisato di aver desistito dalle richieste di pagamento "temendo per la mia incolumità".

4. Con il settimo motivo il difensore ha cumulativamente censurato la ritenuta sussistenza delle fattispecie di truffa sull'assunto dell'inesistenza degli artifizi e raggiri.

La censura è affetta da radicale genericità ed aspecificità.

La difesa, infatti, reitera rilievi disattesi già in primo grado con motivazione esaustiva che dà conto della ricorrenza degli estremi costitutivi dei singoli illeciti.

Quanto al capo 4 -truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]- il Gup a pag. 11 ha chiarito che la messa in scena del ricorrente si era articolata in più passaggi consistiti nel "presentarsi utilizzando quale credenziale la conoscenza di clienti affidabili del venditore, acquistare con assegni in gran parte non negoziabili ed in sequenza ravvicinata diverse merci, alcune pagandole con mezzi genuini per ottenere la fiducia del venditore, ottenere la consegna immediata delle merci per poi non completarne il pagamento".

Aggiungeva che l'imputato per garantire la propria solvibilità aveva inviato alla p.o. fotografie di assegni sottoscritti da pretesi debitori e, a dimostrazione del dolo, evidenziava l'immediata rivendita dell'autovettura acquistata con siffatte modalità ovvero il trasbordo della merce congegnata in occasione della cessione di stufe e pellets, delle quali il venditore aveva richiesto il pagamento alla consegna, elementi tutti convergenti nell'attestazione di una pianificazione fraudolenta delle condotte, esorbitante il rilievo meramente civilistico postulato dalla difesa. 4.1 Analogamente con riguardo al capo 5 il Gup ha analiticamente ricostruito (pag. 13) la vicenda truffaldina in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, creditore dell'imputato per circa 30mila euro a fronte di forniture eseguite in suo favore, era stato dal [OSCURATO:PERSONA] coinvolto in fittizie operazioni immobiliari e acquisti in sede di aste giudiziarie, millantando conoscenze, falsificando documentazione e lucrando consistenti somme di danaro all'imprenditore.

Oggetto di scrupoloso scrutinio risultano anche gli addebiti di cui al capo 6 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 7 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 8 (truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 9 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 11 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, il primo giudice, a pag. 25, ha richiamato i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di artifizi e raggiri, segnalando come nella specie il prevenuto si è presentato alle vittime come contraente solvibile, vantando ingenti crediti verso terzi, l'impegno in iniziative commerciali e immobiliari assai rilevanti, fornendo rassicurazioni circa il pagamento dei titoli consegnati, che venivano dal medesimo rastrellati da terzi, come reso evidente dagli esiti della perquisizione domiciliare e dalle successive attività investigative nei confronti dei titolari dei conti da cui risultavano tratti i titoli in bianco rinvenuti.

La Corte territoriale dal canto suo ha evaso con adeguata motivazione le censure difensive (pag. 14/15), convalidando le valutazioni già espresse dal primo giudice, con le quali il difensore non si rapporta criticamente in termini puntuali.

5. Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa anche il conclusivo motivo che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale motivatamente condiviso l'apprezzamento del primo giudice secondo cui la serialità delle condotte illecite e la significativa capacità a delinquere manifestata dal ricorrente costituiscono elementi ostativi all'invocata mitigazione sanzionatoria.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 1.2) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.

Le residue doglianze devono essere, invece, dichiarate inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo 1.2 con rinvio alla Corte di Appello Salerno per nuovo giudizio sul suddetto capo.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Parolis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Potenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 8/6/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore ella parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ‘ Agatiello, corredata da nota spese; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole di più episodi di truffa, ricettazione di titoli di credito, estorsione e spendita di banconote contraffatte, condannandolo, con il vincolo della continuazione ed effettuata la diminuzione per la scelta del rito, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione aggravata e di truffa di cui al capo 1) dell'imputazione. Il difensore sostiene che nel caso in esame non sono ravvisabili gli estremi della truffa contrattuale in quanto nessun artifizio o raggiro è stato posto in essere dall'imputato al fine di indurre la p.o. alla stipula dell'atto negoziale. Infatti, lo Iacullo riceveva a fronte della autovettura ceduta un assegno bancario, rimasto impagato perché privo di provvista, evenienza da sola insufficiente all'integrazione del delitto ex art. 640 cod.pen. Quanto alla contestata estorsione, il difensore sostiene che la ricostruzione della p.o. circa l'esibizione di una pistola da parte dell'imputato al fine di indurlo ad accettare l'assegno bancario poi risultato privo di fondi sia inattendibile, tenuto conto del ritardo con cui ebbe a denunziare i fatti e delle sollecitazioni per ottenere il pagamento; 2.2 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo 1.2) della rubrica. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto ex art. 648 cod.pen. trascurando che l'illecito non può ritenersi integrato in difetto del reato presupposto poiché l'assegno originariamente ritenuto rubato risultava iscritto alla banca dati CAI esclusivamente perché privo di provvista. Infatti, all'esito delle indagini svolte al riguardo dai CC, il titolo veniva dissequestrato; 2.3 il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione nonché la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 73 dpr 309/90. Il difensore assume che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni della p.o. Iacullo e in assenza di elementi di conferma circa il fatto che l'imputato fosse dedito allo spaccio di stupefacenti; 2.4 la mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza dei reati ex artt. 640 e 629 cod.pen. ascritti ai capi 2) e 2.2) della rubrica. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per gli addebiti in esame senza argomentare in ordine all'attendibilità della versione dei fatti fornita dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA], nonostante le incongruenze e le contraddizioni segnalate in sede di gravame; 2.5 la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 455 cod.pen. di cui al capo 2.1) in difetto dei presupposti e correlato vizio della motivazione. La difesa assume che la responsabilità del prevenuto poggia esclusivamente sulle dichiarazioni del Musciacchio senza che risulti acquisito in atti alcun elemento attestante il possesso di banconote false da parte del ricorrente e senza alcun affidabile accertamento circa la falsità delle banconote asseritamente ricevute dalla p.o.; 2.6 la violazione di legge con riguardo alla sussistenza del delitto di estorsione aggravata ascritta al capo 3.1) dell'imputazione. Secondo il difensore le intercettazioni telefoniche intercorse tra le pp.00. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato non giustificano la riconduzione del fatto nell'alveo dell'estorsione in quanto alle minacce non ha fatto seguito la coartazione delle vittime, che hanno rinunziato a richiedere quanto di loro spettanza solo una volta resisi conto della patita truffa; 2.7 la violazione di legge in relazione ai reati di truffa ascritti ai capi 4),5),6),7),8),9),11) per difetto degli artifizi e raggiri e rilevanza meramente civilistica delle condotte. Il difensore assume che, poiché in tutte le fattispecie di truffa contestate gli artifizi e raggiri sarebbero consistiti nell'utilizzo di strumenti di pagamento non negoziabili quali assegni di provenienza illecita ovvero cambiali poi rivelatesi insolute, non è nella specie ravvisabile la contestata fattispecie ex art. 640 cod.pen. in quanto il mancato pagamento è evento successivo alla formazione del contratto e come tale insuscettibile di incidere sulla volontà della p.o. di addivenire all'accordo negoziale. In difetto di prova sulla volontà truffaldina del debitore il mancato pagamento doveva essere qualificato come mero inadempimento di rilevanza esclusivamente civilistica; 2.8 il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito reso al riguardo una motivazione meramente apparente, limitandosi a condividere le considerazioni del primo giudice, senza considerare l'assenza di precedenti specifici e il corretto comportamento processuale del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte. Il primo giudice, a pag. 3, ha evidenziato che il consenso prestato dalla p.o. Iacullo alla vendita dell'autovettura Clio al prevenuto "non è causalmente riconducibile al raggiro quanto piuttosto alla minaccia esercitata sul venditore e consistita prima nel dichiarare di essere indagato per omicidio e poi nel mostrare una pistola custodita nel marsupio, specificando di girare armato; il consenso all'accettazione dell'assegno in pagamento è stato, cioè estorto e non indotto". Pertanto i rilievi in punto di asserita insussistenza della fattispecie di truffa sono del tutto eccentrici rispetto alla pronunzia, che ha ritenuto l'assorbimento della condotta in quella di estorsione ascritta sub. 1.3). Le doglianze relative alla fattispecie estorsiva sono assertive nella deduzione relativa all'inattendibilità della ricostruzione dell'episodio effettuata dalla p.o., non constando né risultando devolute circostanze idonee a revocare in dubbio la congruenza della narrazione dello Iacullo. 1.1 Il secondo motivo è fondato. Invero, a fronte delle affermazioni contenute nella denunzia dello Iacullo circa la provenienza furtiva dell'assegno ottenuto in pagamento dal ricorrente, accertata mediante accesso al sito CAI, la difesa ha prodotto copia della nota in data 3/10/2017 dei CC del [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, dalla quale risulta che il titolo esibito dal denunziante risultava inserito nella banca dati CAI perché portato all'incasso in assenza di fondi. A fronte dei cennati, contraddittori, esiti non può ritenersi provata con il necessario grado di affidabilità la provenienza furtiva dell'assegno, presupposto della configurabilità della contestata ricettazione, sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 1.2) della rubrica con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. 1.2 Il terzo motivo che revoca in dubbio la sussistenza della fattispecie ex art. 73 D.P.R. 309/90 ha carattere reiterativo ed è connotato da intrinseca genericità. Infatti, non risulta condivisibile l'assunto che vorrebbe insufficienti ai fini della prova della responsabilità del prevenuto le dichiarazioni della p.o. 'acuii°, avendo già il primo giudice evidenziato -in assenza di qualsivoglia elemento atto a revocare in dubbio l'attendibilità del dichiarante- che, tenuto conto delle circostanze e modalità del fatto (in particolare l'evocazione da parte del ricorrente della propria caratura criminale, la manifestata disponibilità di banconote false, l'esibizione della pistola) l'offerta di stupefacente si palesava seria e credibile. 2. Destituite di fondamento s'appalesano le doglianze svolte nel quarto motivo in ordine ai delitti di truffa ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ascritti ai capi 2) e 2.2) della rubrica. La difesa nell'atto di appello aveva appuntato i propri rilievi sull'attendibilità della p.o., segnalando circostanze che, a suo dire, ne minavano la credibilità. La Corte di merito ha disatteso il gravame con motivazione congrua, spiegando le ragioni delle apparenti, e comunque non decisive, discrasie con le quali il ricorrente non si confronta criticamente, lamentando il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza degli illeciti in assenza della doverosa e puntuale devoluzione in proposito. 2.1 Inammissibili per genericità s'appalesano anche le censure di cui al quinto motivo, concernenti la sussistenza della fattispecie ex art. 455 cod.pen. Il ricorrente reitera la censura del tutto indeterminata di cui all'atto d'appello, punto B.2, sull'assunto che le dichiarazioni della p.o. non costituirebbero prova idonea ai fini del giudizio di responsabilità. Il primo giudice 4 (pag. 4 e segg.) ha ricostruito in dettaglio la vicenda sulla scorta della denunzia/querela della p.o. e delle dichiarazioni rese in fase investigativa, rimarcando che il prevenuto pagò l'acquisito di tre telefoni cellulari versando al Musciacchio la somma di euro mille in banconote da 50 e 20 euro, la cui falsità fu verificata attraverso un'apposita apparecchiatura in dotazione di un amico tabaccaio. Alle contestazioni mosse dal venditore il [OSCURATO:PERSONA] chiese la retrocessione delle banconote false, impegnandosi alla consegna del prezzo non appena effettuato il prelievo presso la propria banca, senza successivamente darvi corso. La ricostruzione della p.o. posta a base del giudizio di responsabilità per la spendita di banconote false si fonda sulla ritenuta attendibilità del dichiarante, non contrastata da elementi di segno contrario, e trova un significativo elemento di corroborazione nella pressoché coeva vicenda in danno di [OSCURATO:PERSONA], cui pure l'imputato offrì a saldo del prezzo dell'autovettura ceduta banconote false di recentissima fattura, che furono rifiutate dal destinatario. 3. Con riguardo al sesto motivo che concerne l'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ascritta al capo 3.1) deve previamente rilevarsi che il primo giudice (pag. 8) ha escluso l'aggravante delle più persone riunite e ha con puntualità argomentato la sussistenza degli estremi del delitto ex 629 cod.pen. in quanto il prevenuto, dopo essersi approvvigionato di importanti partite di legna da ardere, prontamente rivendute a terzi, senza saldare il fornitore, faceva reiterato ricorso a minacce per indurre il creditore a rinunziare al dovuto. L'asserita impossibilità di configurare la fattispecie per difetto dell'elemento costrittivo è priva di fondamento sol che si consideri, come evidenziato dal primo giudice a pag. 8, che il [OSCURATO:PERSONA], dipendente dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva direttamente effettuato le forniture, in sede di denunzia querela ha espressamente precisato di aver desistito dalle richieste di pagamento "temendo per la mia incolumità". 4. Con il settimo motivo il difensore ha cumulativamente censurato la ritenuta sussistenza delle fattispecie di truffa sull'assunto dell'inesistenza degli artifizi e raggiri. La censura è affetta da radicale genericità ed aspecificità. La difesa, infatti, reitera rilievi disattesi già in primo grado con motivazione esaustiva che dà conto della ricorrenza degli estremi costitutivi dei singoli illeciti. Quanto al capo 4 -truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]- il Gup a pag. 11 ha chiarito che la messa in scena del ricorrente si era articolata in più passaggi consistiti nel "presentarsi utilizzando quale credenziale la conoscenza di clienti affidabili del venditore, acquistare con assegni in gran parte non negoziabili ed in sequenza ravvicinata diverse merci, alcune pagandole con mezzi genuini per ottenere la fiducia del venditore, ottenere la consegna immediata delle merci per poi non completarne il pagamento". Aggiungeva che l'imputato per garantire la propria solvibilità aveva inviato alla p.o. fotografie di assegni sottoscritti da pretesi debitori e, a dimostrazione del dolo, evidenziava l'immediata rivendita dell'autovettura acquistata con siffatte modalità ovvero il trasbordo della merce congegnata in occasione della cessione di stufe e pellets, delle quali il venditore aveva richiesto il pagamento alla consegna, elementi tutti convergenti nell'attestazione di una pianificazione fraudolenta delle condotte, esorbitante il rilievo meramente civilistico postulato dalla difesa. 4.1 Analogamente con riguardo al capo 5 il Gup ha analiticamente ricostruito (pag. 13) la vicenda truffaldina in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, creditore dell'imputato per circa 30mila euro a fronte di forniture eseguite in suo favore, era stato dal [OSCURATO:PERSONA] coinvolto in fittizie operazioni immobiliari e acquisti in sede di aste giudiziarie, millantando conoscenze, falsificando documentazione e lucrando consistenti somme di danaro all'imprenditore. Oggetto di scrupoloso scrutinio risultano anche gli addebiti di cui al capo 6 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 7 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 8 (truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 9 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), capo 11 ( truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, il primo giudice, a pag. 25, ha richiamato i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di artifizi e raggiri, segnalando come nella specie il prevenuto si è presentato alle vittime come contraente solvibile, vantando ingenti crediti verso terzi, l'impegno in iniziative commerciali e immobiliari assai rilevanti, fornendo rassicurazioni circa il pagamento dei titoli consegnati, che venivano dal medesimo rastrellati da terzi, come reso evidente dagli esiti della perquisizione domiciliare e dalle successive attività investigative nei confronti dei titolari dei conti da cui risultavano tratti i titoli in bianco rinvenuti. La Corte territoriale dal canto suo ha evaso con adeguata motivazione le censure difensive (pag. 14/15), convalidando le valutazioni già espresse dal primo giudice, con le quali il difensore non si rapporta criticamente in termini puntuali. 5. Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa anche il conclusivo motivo che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale motivatamente condiviso l'apprezzamento del primo giudice secondo cui la serialità delle condotte illecite e la significativa capacità a delinquere manifestata dal ricorrente costituiscono elementi ostativi all'invocata mitigazione sanzionatoria. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 1.2) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. Le residue doglianze devono essere, invece, dichiarate inammissibili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo 1.2 con rinvio alla Corte di Appello Salerno per nuovo giudizio sul suddetto capo.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Parolis