CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15846/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (pag.15 sentenza impugnata), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01); ritenuto che analogo ragionamento deve essere svolto per il secondo motivo di ricorso presentato da Marello, visto che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali sul perché il fatto non potesse ritenersi di particolare tenuità, con conseguente inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso relativo alla tardività della querela è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Dellagaren propone censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); considerato che sul secondo motivo di ricorso vi è congrua motivazione della Corte di appello alle apgg.17 e 18 della sentenza impugnata; il motivo è altresì riproduttivo di doglianze già respinte con motivazione esente da vizi logici e giuridici ; che, in particolare, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, c 2 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere esten