CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20993/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CONTRO[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 249/2013 depositata il22/07/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette la requisitoria della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso che: 1. laspa Sardaleasing (già ABF leasing) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto che legittimamente l’Agenzia delle Entrate avesse emesso a carico di essa ricorrente l’avviso di liquidazione di imposta di registro proporzionale in riferimento alla registrazione -avvenuta ad imposta fissa ai sensi dell’art. 22 lett.a) del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460- di un contratto di compravendita d’immobile concluso tra essa ricorrente (in qualità di compratrice) e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] degli Apostoli, a cui aveva partecipato anche la soc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima, con contestuale atto di locazione finanziaria, aveva acquistato il diritto di utilizzare l’immobile per un certo tempo con possibilità, alla scadenza, di acquistarnela proprietà; 2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, in riferimento all’art. 360, primo, n.3 cod. proc. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel non tener conto del fatto che dal complesso dei due contratti era dato evincere che l’operazione negoziale era destinata a produrre l’effetto di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] l’acquisto dell’immobile mediante finanziamento da parte di essa ricorrente; 2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia illegittimità costituzionale dell’art. 22 d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460, rispetto agli artt. 3 e 42 Cost., nella parte in cui stabilisce che l’imposta di registro è dovuta in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, senza prevedere identico trattamento impositivo per i contratti di leasing traslativo; 3.il primo motivo di ricorso e la denuncia di illegittimità costituzionale veicolata con il secondo motivo di ricorso sono infondati. 3.1.Ai sensi dell'art.20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 che, secondo l'art.1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021- l'imposta di registro deve essere applicata “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati” (salvo ipotesi particolari che qui non interessa indagare). 3.2. Nel caso di specie si tratta dell a tassazione dell’atto di compravendita stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] degli Apostoli e l’odierna ricorrente. A questo contratto era collegato quello di leasing stipulato tra l’odierna ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] (l' “utilizzatore”). Come è noto, in tema di collegamento negoziale, non si dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma al perseguimento di un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali peraltro conservano una loro causa autonoma, sicché «il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica» (Cass. 22 settembre 2016, n. 18585). 3.3. Sebbene possa convenirsi con la ricorrente sul fatto che il suo acquisto sia un atto giuridico strumentale alla concessione del bene in godimento e sul fatto che, quindi, l’operazione negoziale complessiva, realizzata mediante i due contratti, sia sorretta da una causa economica unitaria consistente nel consentire, mediante finanziamento da parte di essa ricorrente, l'acquisto del bene da parte dell’utilizzatore, cionondimeno, per il disposto dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 come da intendersi alla luce della legge di interpretazione autentica, non è possibile sostenere, con la ricorrente, che l’imposta dovrebbe essere applicata avendo riguardo alla causa dell’intera operazione e quindi non a carico della ricorrente con aliquota proporzionale ordinaria ma a carico della [OSCURATO:PERSONA] con aliquota fissa ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 460/92, né è giustificato il dubbio di legittimità per mancata equiparazione del trattamento fiscale dell’atto traslativo della proprietà di un immobile in favore di una società commerciale rispetto al trattamento fiscale dell’atto traslativo della proprietà di un immobile a favore di una [OSCURATO:PERSONA], prospettato sul presupposto che debba darsi rilievo alla funzione economica complessiva realizzabile dal primo di tali atti in collegamento con il (distinto) contratto di locazione. 3.4. Merita per completezza osservare che a nulla valgono i richiami effettuati dalla ricorrente, con memoria 6 febbraio 2021, alla giurisprudenza di questa Corte -segnatamente alla sentenza 29/03/2017, n. 8110- secondo cui l’art. 20 del d.P.R. 131/86 imporrebbe di tener conto della causa reale del negozio e della regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti anche se mediante una pluralità di pattuizioni collegate e quindi di ritenere che il “cd.leasing traslativo, la cui funzione economica non si esaurisce nel godimento temporaneo del bene ma è volta al suo trasferimento differito con rateizzazione del prezzo, è soggetto, in via analogica, alla disciplina della vendita con riserva di proprietà”. Va evidenziato infatti che l'art. 20, secondo la cui originaria lettera "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", nel testo in vigore dal 10 gennaio 2018, come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al quale è stata attribuita natura di interpretazione autentica dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (norme ritenute legittime dalla Corte costituzionale con sentenze n. 150 del 2020 e n. 39 del 2021), prevede -come già evidenziato - che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali [sottolineatura aggiunta] e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". La giurisprudenza della Corte a cui la ricorrente fa riferimento era basata su una interpretazione dell’art. 20 diversa da quella autentica fornita dal legislatore; 4. il ricorso deve essere rigettato; 5. le spese sono compensate in ragione della sopravvenienza della legge interpretativa più volte menzionata; PQM la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a