Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 34129/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16736/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i ricorsi, riguardanti l'omessa motivazione su motivi dedotti in appello ritenuti erroneamente rinunciati, sono manifestamente infondati rispetto alla rinuncia da parte dei ricorrenti ai motivi di appello diversi da quelli sulla misura della pena (v. pg. 79 della sentenza) posta a base della decisione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (riportando il verbale del 8.1.2025 la richiesta delle parti di valutare l'ipotesi di concordato in atti),essendo indiscusso l'intervenuto accordo tra le parti sulla pena per entrambi i ricorrenti (v. pg. 79, ibidem), incompatibile con la rinunzia agli altri motivi sulla responsabilità e, pertanto, non dovendo la sentenza dare conto delle ragioni della responsabilità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de( ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16736/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i ricorsi, riguardanti l'omessa motivazione su motivi dedotti in appello ritenuti erroneamente rinunciati, sono manifestamente infondati rispetto alla rinuncia da parte dei ricorrenti ai motivi di appello diversi da quelli sulla misura della pena (v. pg. 79 della sentenza) posta a base della decisione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (riportando il verbale del 8.1.2025 la richiesta delle parti di valutare l'ipotesi di concordato in atti),essendo indiscusso l'intervenuto accordo tra le parti sulla pena per entrambi i ricorrenti (v. pg. 79, ibidem), incompatibile con la rinunzia agli altri motivi sulla responsabilità e, pertanto, non dovendo la sentenza dare conto delle ragioni della responsabilità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de( ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 34129/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris