Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 19810/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e la mancata applicazione di attenuanti, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 della sentenza impugnata, anche in relazione all'insieme delle prove rivenienti dalle denunce di furto e dalla restituzione dei beni alle vittime, che rendono sterile il motivo processuale ex art.195 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e la mancata applicazione di attenuanti, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 della sentenza impugnata, anche in relazione all'insieme delle prove rivenienti dalle denunce di furto e dalla restituzione dei beni alle vittime, che rendono sterile il motivo processuale ex art.195 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19810/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris