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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09172/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controsoggetti;-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Brindisi depositato il 5/7/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale con l’impugnato provvedimento dichiarava inammissibile ilricorso ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], creditore ammessoin prededuzione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso ilNumero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026decreto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto il reclamo proposto dalricorrente al progetto di riparto.1.1 Rilevava il Tribunale di Brindisi che il reclamante non aveva datoseguito all’ordine impartito dal giudice delegato di notificare il ricorso, exart. 36 l.fall., agli eredi di uno dei creditori (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]); ciò comportava,secondo il Tribunale, la nullità, rilevabile in ogni stato e grado, del giudiziosvoltosi davanti al [OSCURATO:PERSONA] per omessa integrazione delcontraddittorio.1.2 Evidenziavano i giudici di prime cure che l’inammissibilità del reclamoper violazione dell’integrità del contraddittorio non poteva comportare larimessione al giudice di primo grado, in quanto tale fattispecie non trovaapplicazione nel caso in cui il giudice abbia dapprima indicato a chi spettil’onere di notificare il reclamo ai controinteressati e poi concesso untermine per tale incombente da considerarsi perentorio.2.

Ha proposto ricorso per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi; nessuno degli intimati ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle normesulla integrità del contraddittorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.: sostiene il ricorrente di aver notificato il reclamo con il decreto difissazione dell’udienza all’avv. [OSCURATO:PERSONA] mediante pec che risultòdisattivata; solo nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il reclamante acquisìcontezza del decesso del creditore, ma la sua richiesta di concessione deitermini per la rinnovazione della notifica non venne accolta.1.1 Rileva il ricorrente che non poteva essere dichiarata l’inammissibilitàdel reclamo per il mancato perfezionamento di una attività notificatoriamaturata in una precedente fase di giudizio, in violazione di tutti i principiNumero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026del giusto processo, della proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopoperseguito.2.

Il motivo è infondato.2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema di ripartofallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo applicabile rationetemporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo exart. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto,anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro ildecreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possonoessere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditoreche, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversaripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni ilricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto ancheparziale» (cfr. Cass. 12950/2014, 21864/2010 e 977/2021).2.2 E’ stato poi ritenuto rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, laquestione della nullità del provvedimento impugnato per violazione delcontraddittorio con gli altri creditori (in tesi interessati a non vederemodificata in peius la loro collocazione, o compromessa la possibilità disoddisfacimento totale o parziale del loro credito), non rilevando incontrario né che l'esito di detto procedimento fosse stato, in concreto,favorevole a tali creditori, né che questi non avessero proposto, nella faseanteriore di accertamento del passivo, ritualmente, la domanda diammissione (cfr. Cass., Sez.

U., 977/2021).2.3 Il Tribunale si è uniformato a tale indirizzo, dopo aver accertato che ilreclamante, pur invitato dal giudice delegato a notificare il ricorso ex art36 l.fall. al piano di riparto parziale, a tanto non aveva ottemperatoquanto meno relativamente al creditore avv. [OSCURATO:PERSONA].3.

Il secondo motivo deduce «errore di diritto, violazione delle normeprocessuali e carenza di motivazione ex art. 360, comma 1, numero 4,numero 5 c.p.c.»: il ricorrente lamenta che il curatore avrebbeNumero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026indebitamente percepito, senza mai insinuarsi allo stato passivo, somme atitolo di compenso per l’attività espletata quale commissario delconcordato preventivo poi revocato.Deduce, inoltre, l’illegittimità del pagamento della somma di € 24.670,73a [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], contestando la legittimazione della società veicolo.4.

Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c. e 2751 bis n 2 c.c., per avere il [OSCURATO:PERSONA] erroneamenteriqualificato il credito senza che il creditore avesse mai avanzato appositaistanza.5.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, inquanto il Tribunale, avendo preliminarmente rilevato il difetto diintegrazione del contraddittorio nei confronti di uno creditoricontrointeressati al reclamo, si è giustamente astenuto dall'esame nelmerito dei motivi di reclamo.Ora, in sede di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sonoesaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudiceinferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtùdell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (v., fra tante, Cass.23558/2014).6.

Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.51, comma 1, n. 4, e comma 2, c.p.c.; il ricorrente lamenta che ilpresidente e relatore dell’impugnato decreto non si era astenuto per averpreso parte al Collegio che aveva liquidato il compenso al commissariogiudiziale.7.

Il motivo è inammissibileCome affermato in più occasioni da questa corte (cfr. ad es.

Cass. n.21094/2017 e 15268/2019), in difetto di ricusazione, la violazionedell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede diimpugnazione come motivo di nullità della sentenza, giacché l'art. 111Numero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali,appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatoreordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità delprocesso civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria lascelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità eterzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione;né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisionenel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsistrumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace ildiritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludereun contrasto con la norma recata dall'art. 6 della convenzione E.D.U., che,sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valoredell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previstodal citato art. 111 Cost..8.

In conclusione, il ricorso è rigettato.Nulla è da statuire sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controsoggetti;-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Brindisi depositato il 5/7/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale con l’impugnato provvedimento dichiarava inammissibile ilricorso ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], creditore ammessoin prededuzione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso ilNumero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026decreto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto il reclamo proposto dalricorrente al progetto di riparto.1.1 Rilevava il Tribunale di Brindisi che il reclamante non aveva datoseguito all’ordine impartito dal giudice delegato di notificare il ricorso, exart. 36 l.fall., agli eredi di uno dei creditori (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]); ciò comportava,secondo il Tribunale, la nullità, rilevabile in ogni stato e grado, del giudiziosvoltosi davanti al [OSCURATO:PERSONA] per omessa integrazione delcontraddittorio.1.2 Evidenziavano i giudici di prime cure che l’inammissibilità del reclamoper violazione dell’integrità del contraddittorio non poteva comportare larimessione al giudice di primo grado, in quanto tale fattispecie non trovaapplicazione nel caso in cui il giudice abbia dapprima indicato a chi spettil’onere di notificare il reclamo ai controinteressati e poi concesso untermine per tale incombente da considerarsi perentorio.2. Ha proposto ricorso per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi; nessuno degli intimati ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle normesulla integrità del contraddittorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.: sostiene il ricorrente di aver notificato il reclamo con il decreto difissazione dell’udienza all’avv. [OSCURATO:PERSONA] mediante pec che risultòdisattivata; solo nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il reclamante acquisìcontezza del decesso del creditore, ma la sua richiesta di concessione deitermini per la rinnovazione della notifica non venne accolta.1.1 Rileva il ricorrente che non poteva essere dichiarata l’inammissibilitàdel reclamo per il mancato perfezionamento di una attività notificatoriamaturata in una precedente fase di giudizio, in violazione di tutti i principiNumero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026del giusto processo, della proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopoperseguito.2. Il motivo è infondato.2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema di ripartofallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo applicabile rationetemporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo exart. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto,anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro ildecreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possonoessere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditoreche, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversaripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni ilricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto ancheparziale» (cfr. Cass. 12950/2014, 21864/2010 e 977/2021).2.2 E’ stato poi ritenuto rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, laquestione della nullità del provvedimento impugnato per violazione delcontraddittorio con gli altri creditori (in tesi interessati a non vederemodificata in peius la loro collocazione, o compromessa la possibilità disoddisfacimento totale o parziale del loro credito), non rilevando incontrario né che l'esito di detto procedimento fosse stato, in concreto,favorevole a tali creditori, né che questi non avessero proposto, nella faseanteriore di accertamento del passivo, ritualmente, la domanda diammissione (cfr. Cass., Sez. U., 977/2021).2.3 Il Tribunale si è uniformato a tale indirizzo, dopo aver accertato che ilreclamante, pur invitato dal giudice delegato a notificare il ricorso ex art36 l.fall. al piano di riparto parziale, a tanto non aveva ottemperatoquanto meno relativamente al creditore avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Il secondo motivo deduce «errore di diritto, violazione delle normeprocessuali e carenza di motivazione ex art. 360, comma 1, numero 4,numero 5 c.p.c.»: il ricorrente lamenta che il curatore avrebbeNumero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026indebitamente percepito, senza mai insinuarsi allo stato passivo, somme atitolo di compenso per l’attività espletata quale commissario delconcordato preventivo poi revocato.Deduce, inoltre, l’illegittimità del pagamento della somma di € 24.670,73a [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], contestando la legittimazione della società veicolo.4. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c. e 2751 bis n 2 c.c., per avere il [OSCURATO:PERSONA] erroneamenteriqualificato il credito senza che il creditore avesse mai avanzato appositaistanza.5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, inquanto il Tribunale, avendo preliminarmente rilevato il difetto diintegrazione del contraddittorio nei confronti di uno creditoricontrointeressati al reclamo, si è giustamente astenuto dall'esame nelmerito dei motivi di reclamo.Ora, in sede di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sonoesaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudiceinferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtùdell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (v., fra tante, Cass.23558/2014).6. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.51, comma 1, n. 4, e comma 2, c.p.c.; il ricorrente lamenta che ilpresidente e relatore dell’impugnato decreto non si era astenuto per averpreso parte al Collegio che aveva liquidato il compenso al commissariogiudiziale.7. Il motivo è inammissibileCome affermato in più occasioni da questa corte (cfr. ad es. Cass. n.21094/2017 e 15268/2019), in difetto di ricusazione, la violazionedell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede diimpugnazione come motivo di nullità della sentenza, giacché l'art. 111Numero registro generale 25440/2021Numero sezionale 777/2026Numero di raccolta generale 9172/2026Data pubblicazione 11/04/2026Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali,appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatoreordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità delprocesso civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria lascelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità eterzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione;né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisionenel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsistrumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace ildiritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludereun contrasto con la norma recata dall'art. 6 della convenzione E.D.U., che,sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valoredell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previstodal citato art. 111 Cost..8. In conclusione, il ricorso è rigettato.Nulla è da statuire sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 febbraio 2026.Il Presidente
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