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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 35033/2026

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di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Ancona quale giudice dell’esecuzione, harigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81cod. pen. tra i reati di cui all’art. 235 cod. pen. e altro, oggetto di duediverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee per cuil’arco temporale in cui sono state commesse non avrebbe rilievo dirimenteai fini della sussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo di cinque anni tra i due fatti, ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questonon sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità dellecondotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicitàoriginaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indicesintomatico di una generale propensione criminosa (cfr. Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Ancona quale giudice dell’esecuzione, harigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81cod. pen. tra i reati di cui all’art. 235 cod. pen. e altro, oggetto di duediverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che lamotivazione esposta dal giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quantonon terrebbe nel dovuto conto che si tratta di condotte omogenee per cuil’arco temporale in cui sono state commesse non avrebbe rilievo dirimenteai fini della sussistenza del medesimo disegno criminoso;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alladistanza di tempo di cinque anni tra i due fatti, ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questonon sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità dellecondotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicitàoriginaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indicesintomatico di una generale propensione criminosa (cfr. Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.260896 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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