CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da CURATOLO [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 previa riqualificazione della condotta originariamente contestata.; -- che la Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità fondandosi l'appello sulla mera riproposizione di questioni già sollevate innanzi al giudice di prime cure e da questi puntualmente confutate; --che nel proporre ricorso per cassazione il ricorrente ripropone le medesime questioni di diritto nel primo e secondo motivo dir ricorso (violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., violazione di legge in punto di determinazione della pena) mentre nel terzo deduce questione che dalla sentenza non risulta prospettata con i motivi di appello; che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; — che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. VI n.20377, 14 maggio 2009 ed altre prec. conf.) — che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913 ed altre prec. conf.), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque. che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] V .." ."-- - u