CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TEMPIO PAUSANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; (r-7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2022 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 51 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - si è assunto che la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione: il Giudice di pace avrebbe omesso di valutare la condotta tenuta dalla persona offesa (come emerso dalle testimonianze acquisite, «sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 610» cod. pen.), che parcheggiando la propria autovettura avrebbe impedito all'imputato di uscire con urgenza a bordo del proprio automezzo; pertanto, dal provvedimento di primo grado non si trarrebbe per quale ragione il Marras abbia agito (trainando il veicolo della donna con il proprio); in particolare, non sarebbero state considerate la testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, e le dichiarazioni spontanee di quest'ultimo, e non sarebbero state sottoposte a vaglio critico («in termini di rilevanza e attendibilità») le dichiarazioni della persona offesa nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (parenti della stessa offesa), da cui emergerebbe peraltro che la frase pronunciata dall'imputato sarebbe diversa da quella in imputazione (secondo quanto riferito dall'offesa del seguente tenore: «se non la sposti stanotte te la ritrovi in mezzo alla strada»). 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) poiché il fatto dell'imputato erroneamente sarebbe stato sussunto nell'art. 612 cod. pen.: egli, infatti, con la sua frase («se non la sposti stanotte te la ritrovi in mezzo alla strada»), come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe posto in essere una minaccia condizionata non punibile in quanto non intendeva «restringere la libertà psichica della persona offesa, bensì prevenire un'azione illecita della stessa, rappresentandole tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento avrebbe determinato». 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. Anzitutto, con evidenza, non ricorre la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che sanziona con la nullità (rilevante in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). La sentenza impugnata, infatti, ha indicato gli elementi di prova su cui ha fondato la decisione - segnatamente, la deposizione della persona offesa sull'espressione rivoltale dall'imputato; e le testimonianze, relative all'agire successivo del Marras, ossia lo spostamento forzato dele veicolo della prima, in ragione delle quali ha ritenuto corroborato il narrato della stessa [OSCURATO:PERSONA] - il che esclude che ricorra una motivazione inesistente. Quanto poi al denunciato travisamento della prova per omissione - rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - oltre alla generica allegazione delle dichiarazioni la cui disamina sarebbe stata pretermesse (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016„ Musa, Rv. 268360 - 01), per il tramite in parte di un assertivo compendo e, nel resto, della sola indicazione dei soggetti che hanno deposto, deve osservarsi che esse - secondo la stessa prospettazione difensiva - non atterrebbero alla condotta dell'imputato e all'elemento soggettivo che l'ha assistita, bensì all'antecedente che ne avrebbe costituito il motivo e, dunque, a un profilo privo del «carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale» a sostegno dell'affermazione di responsabilità del Marras nei termini in cui esso è stato qui sottoposto a critica (ivi). Né può ravvisarsi il travisamento della deposizione della persona offesa, nella parte in cui ha riferito la frase a lei indirizzata dall'imputato, che la sentenza impugnata ha riportato nei medesimi termini esposti nel ricorso («se non la sposti, stanotte te la ritrovi in mezzo alla strada»), fermo restando quanto si rileverà appena infra in ordine alla portata minatoria di essa (non oggetto del primo motivo di impugnazione). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che la minaccia condizionata è punibile «salvo che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento» (Sez. 5, n. 37438 del 15/07/2021, Greco, Rv. 281874 - 01; Sez. 5, n. 14054 del 07/02/2014, Serranò, Rv. 260206 - 01; Sez. 5, n. 3186 del 4 marzo 1997, Galatei, Rv. 207811). Tuttavia, fermo restando che dalla sentenza impugnata non emerge che la persona offesa abbia posto in essere un'azione illecita - addotta in maniera apodittica (anche a considerare le generiche censure esposte nel primo motivo di ricorso) - è appena il caso di osservare che la prospettazione alla Garau della rimozione forzata della sua vettura, che sarebbe stata compiuta lasciando il veicolo «in mezzo alla strada» (rimozione,, peraltro, in effetti compiuta agganciandola con una fune al proprio fuoristrada del Marras e lasciandola «in mezzo alla carreggiata»), non aveva ad oggetto reazione legittima. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur