CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Ancona del 5.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato di cui al capo D della imputazione, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ancona ha dichiarato nor. doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati loro ascritti ai capi A, B, C, estinti per intervenuta prescrizione; quanto alla ricettazione di cui al capo D, contestata ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve" ed ha - anche in tal caso - dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato estinto essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione del reato; 2. ricorre per cassazione il PG presso la Corte di appello di Ancona deducendo violazione di legge: rileva, infatti, l'errore in cui è caduto il Tribunale nel calcolare il termine massimo di prescrizione considerando la pena stabilita per la fattispecie di ricettazione "lieve" laddove, invece, avrebbe dovuto prendere in considerazione la pena detentiva massima prevista per la fattispecie ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 648 cod. pen. ed alla stregua della quale il termine non era ancora decorso; 3. la Procura Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato di cui al capo D della imputazione; rileva, infatti, che in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non rappresenta una autonoma figura di reato, ma integra una circostanza attenuante di cui, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersi conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi base di cui al comma 1. 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria con cui segnala che, in data 30.1.2021, l'imputato era deceduto sollecitando, in via preliminare, una declaratoria di proscioglimento ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. o, in via subordinata, di estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.; segnala, in particolare, che nel corso del processo era stata acquisita la prova della sostanziale estraneità del Repupilli ai fatti oggetto del processo e richiama, a tal proposito, la deposizione resa dal M.Ilo dei CC [OSCURATO:PERSONA]Amore all'udienza del 27.04.22 sul fatto che l'imputato era disabile e che le truffe e tutti i reati sono attribuibili al loro figlio Gabriele; 6. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata, senza, rinvio, quanto a [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto al capo D della rubrica estinto per morte del reo; deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, quanto alla Luconi. 1. Risulta, infatti, documentalmente, che [OSCURATO:PERSONA], esattamente identificato nel verbale del 18.6.2015 ed indicato con le sue corrette generalità ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in tutti gli atti processuali salvo che nella sentenza, in cui la data di nascita è stata erroneamente indicata nel giorno 1.2.1992, è deceduto in Lodi il giorno 10.1.2021 ovvero, dunque, in data antecedente alla sentenza qui impugnata. Né, va pur detto, è possibile dar corso alla sollecitazione difensiva secondo cui si dovrebbe prendere atto, in via principale, della "sostanziale" estraneità del ricorrente ai fatti di causa, in modo da far prevalere la causa di proscioglimento "nel merito" rispetto alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.. È vero che, alla luce di una pur risalente ma sempre ribadita giurisprudenza, il principio espresso nell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. sottolinea come il fatto della sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento in cui è stata promossa l'azione penale. È pur vero, però, che tale valutazione è preclusa in questa sede avendo la difesa del ricorrente invocato le risultanze della istruttoria sollecitandone una lettura in senso assolutorio, operazione cui, come è pacifico, non è consentito dar corso in questa sede. 2. Quanto alla posizione della Luconi, come accennato, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona. Il capo D dell'imputazione riguarda la ricettazione di denaro di provenienza delittuosa: in particolare, si tratterebbe di somme provenienti dagli episodi truffaldini di cui ai capi A) e B) contestati come commessi in Jesi il 23,.10.2014 ed il 12.8.2014. È pertanto evidente che la ricezione delle somme provento o profitto di quei reati non può che essere, al più, coeva, alla commissione del reato "presupposto" e, pertanto, risalire, al più tardi, alle date sopra riportate in cui questi sarebbero stati perfezionati; consegue che il termine massimo di prescrizione, in presenza di atti interruttivi evidentemente già verificatisi, è pari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen.. ad anni 10, essendo appena il caso di ribadire che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art.157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (cfr., Sez. 7 - , n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675 - 01). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato, sentenza di cui dispone la correzione con riferimento alla data di nascita dello stesso, indicata in modo errato. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente