Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29068/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 4 giugno 2019 dal G.i.p. del Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3.

Il motivo di ricorso riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 4).

La Corte territoriale, con giudizio logico ed esaustivo, sottolinea la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico, e la assenza di significatività del dedotto comportamento collaborativo ( l'imputato avrebbe indicato agli inquirenti le automobili ove era nascosta la droga).

Al riguardo, i giudici di merito rilevano che la chiavi delle vetture usate come nascondiglio dello stupefacente erano state rinvenute all'interno dell'automobile del [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione, e quindi erano già in possesso degli inquirenti, che vi sarebbero comunque agevolmente risaliti.

La decisione della Corte di merito è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 ,n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/20 17,Rv. 270986;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che nel caso di specie non erano ravvisabili elementi positivi, anzi, ha sottolineato il precedente specifico del reo.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 4 giugno 2019 dal G.i.p. del Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. Il motivo di ricorso riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 4). La Corte territoriale, con giudizio logico ed esaustivo, sottolinea la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico, e la assenza di significatività del dedotto comportamento collaborativo ( l'imputato avrebbe indicato agli inquirenti le automobili ove era nascosta la droga). Al riguardo, i giudici di merito rilevano che la chiavi delle vetture usate come nascondiglio dello stupefacente erano state rinvenute all'interno dell'automobile del [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione, e quindi erano già in possesso degli inquirenti, che vi sarebbero comunque agevolmente risaliti. La decisione della Corte di merito è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 ,n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/20 17,Rv. 270986;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che nel caso di specie non erano ravvisabili elementi positivi, anzi, ha sottolineato il precedente specifico del reo. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8
Sentenza Cassazione n. 29068/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris