CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 14624 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio del primo, sito in Romavia della Mercede 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. e IVA -attività di impresa AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa da ll’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1885/8/2015depositata il 14 dicembre 2015. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.85/1/2014 emessa dalla Commissione tributaria provin- ciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVAoltre acces sori relativamente all’anno di imposta 2010, notificato dall’Agenziadelle Entrate. 2.In particolare alla contribuente veniva contestato lo svolgimento nel periodo di imposta di operazioni economiche di compravendita e ri- strutturazione di appartamenti e il giudice d’appello, a differenza di quellodi prime cure, riteneva fondate le riprese di cui all’atto imposi- tivosul presupposto dell’effettivo svolgimento di attività di impresa per l’annodi imposta, non dichiarato all’Amministrazione finanziaria. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. 4.Anteriormente alla celebrazione dell’adunanza camerale la contri- buentedeposita istanza di sospensione del pro cesso ex art.1 comma 197della legge n.197/2022. Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha deposi- tato,con modalità telematiche, in data 9 gennaio 2023, istanza di so- spensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della le gge 29 dicembre 2022,n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio2023. 5.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversi e attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla d ata di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controve rsia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, sal vo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendent i in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio2023). P.Q.M. LaCorte sospende il giudizio fino al 1