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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 16383/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CIURLIA Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 28/11/2023 del Tribunale di Lecce, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Lecce confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 17 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione, con il ruolo di organizzatore, al locale sodalizio mafioso, attivo nel leccese, partecipazione ad associazione in materia di stupefacenti, ipotesi di traffico di stupefacenti, detenzione e porto di armi comuni da sparo, aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso.

1.1. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate con altri indagati e intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nel territorio oggetto di assoggettamento omertoso; consegue l'apprezzamento di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, che si manifesta anche attraverso i rapporti di controllo e gestione del traffico di stupefacenti con gli altri sodali territoriali e la disponibilità di armi.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità ed inefficacia (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale per il riesame riconosciuto la ipotesi di tranciante inefficacia della misura conseguente alla omessa trasmissione, sia al Gip che al Tribunale per il riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni di conversazioni utilizzate ai fini di ritenere integrato il quadro di gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela.

2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, let.

B, cod. proc. pen., art. 74 d.P.R. 309/90, 416 bis, cod. pen., 273, cod. proc. pen.) in riferimento alla divisata gravità indiziaria per le ipotesi associative (mafiose e di settore), con ruolo direttivo, e per i reati fine contestati, giacché il contenuto delle conversazioni intercettate non è univocamente indicativo di una tale gravità di indizi; [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, giacché non si confrontano (il primo) con la motivazione spesa dal Tribunale in ordine al vizio processuale dedotto, né si confrontano in concreto (il secondo) con gli elementi indiziari enunciati in parte motiva della ordinanza impugnata e indugiano nel prospettare un differente significato del dato colloquiale e dichiarativo, senza quindi inficiare la stimata sussistenza ed il grado dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della .coercizione personale.ante iudicium.

Il motivo volto a censurare la concreta sussistenza della circostanza aggravante relativa alla qualità direttiva in ambito associativo difetta altresì di concreto interesse, non potendo sortire dall'eventuale annullamento sul punto alcun favorevole effetto sui presupposti e sulle condizioni della cautela.

1.1. Quanto al primo motivo di natura processuale, si deve ribadire che "in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.m., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen,), tantomeno determina l'inutilizzabilità (art. 271 cod. proc. pen.) delle conversazioni intercettate ai fini della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela; ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta" (Sez.1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 10/01/2017, Fiammetta, Rv. 269291; principio recentemente confermato e ribadito, anche da questa Sezione con le sentenze n. 8016 del 24/1/2024 e n. 10224 del 13/2/2024); in assenza di esplicita sollecitazione della difesa alla integrazione degli atti non trasmessi, né al Gip né al Tribunale per il riesame, l'affermazione del tribunale sulla perfetta utilizzabilità del dato intercettivo non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità.

Esclusa la ricorrenza della ipotesi di tranciante inefficacia, che è integrata solo quando il percorso di migrazione degli atti rilevanti sia asimmetrico (atti trasmessi al GIP del momento genetico e non pure al TdiR), l'eccezione (nella sua ricaduta in tema di utilizzabilità) è comunque generica, posto che non si precisa di quali conversazioni intercettate si lamenti in particolare l'inutilizzabilità, né come e quanto tale ritenuta inutilizzabilità influisca sul formante indiziario.

1.2. Il Tribunale, valorizzando la stessa loquela del ricorrente, che vanta, senza argini, uno storico dominio sul territorio ed una concreta capacità di organizzare i traffici in tema di stupefacenti, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa, in posizione organizzativa, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con e tra i soggetti che organizzano sul territorio il crimine mafioso, oltre che diretto ed attivo interessamento nel traffico di stupefacenti e nella disponibilità di armi.

Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez.

U.n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715).

Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti, né quella del ricorrente cui intendono riferirsi gli altri attori della vicenda e cui costoro si rivolgono; né, per vero, possono al riguardo affacciarsi dubbi di logicità argomentativa, attesa la qualità di indicazioni convergenti verso la corretta identificazione di quella persona colloquiante o evocata nei colloqui intra alios.

Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dalla stessa parola del ricorrente, peraltro corroborata dal concreto svolgersi di episodi che caratterizzano il tipo "assoggettamento omertoso" del territorio e delle persone che in quel territorio esercitano un controllo illecito degli affari, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01), nessun rilievo dirimente può dunque sortire dalla argomentata lettura alternativa del dato intercettivo.

Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (sia nel merito, che con i motivi di ricorso) la auto millanteria delle espressioni registrate ed il difetto di concrete evidenze di tali ipotizzati poteri organizzativi.

Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190).

Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante nella organizzazione, ed efficace anche nel traffico di stuoefacneti.

Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle persone che in quel territorio sono costrette alla vita sociale.

Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

2. Alla inammissibilità della impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. ' proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre la condanna al pagamento della sanzione di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.3.

Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CIURLIA Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 28/11/2023 del Tribunale di Lecce, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Lecce confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 17 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione, con il ruolo di organizzatore, al locale sodalizio mafioso, attivo nel leccese, partecipazione ad associazione in materia di stupefacenti, ipotesi di traffico di stupefacenti, detenzione e porto di armi comuni da sparo, aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso. 1.1. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate con altri indagati e intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nel territorio oggetto di assoggettamento omertoso; consegue l'apprezzamento di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, che si manifesta anche attraverso i rapporti di controllo e gestione del traffico di stupefacenti con gli altri sodali territoriali e la disponibilità di armi. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità ed inefficacia (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale per il riesame riconosciuto la ipotesi di tranciante inefficacia della misura conseguente alla omessa trasmissione, sia al Gip che al Tribunale per il riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni di conversazioni utilizzate ai fini di ritenere integrato il quadro di gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela. 2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, let. B, cod. proc. pen., art. 74 d.P.R. 309/90, 416 bis, cod. pen., 273, cod. proc. pen.) in riferimento alla divisata gravità indiziaria per le ipotesi associative (mafiose e di settore), con ruolo direttivo, e per i reati fine contestati, giacché il contenuto delle conversazioni intercettate non è univocamente indicativo di una tale gravità di indizi; [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, giacché non si confrontano (il primo) con la motivazione spesa dal Tribunale in ordine al vizio processuale dedotto, né si confrontano in concreto (il secondo) con gli elementi indiziari enunciati in parte motiva della ordinanza impugnata e indugiano nel prospettare un differente significato del dato colloquiale e dichiarativo, senza quindi inficiare la stimata sussistenza ed il grado dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della .coercizione personale.ante iudicium. Il motivo volto a censurare la concreta sussistenza della circostanza aggravante relativa alla qualità direttiva in ambito associativo difetta altresì di concreto interesse, non potendo sortire dall'eventuale annullamento sul punto alcun favorevole effetto sui presupposti e sulle condizioni della cautela. 1.1. Quanto al primo motivo di natura processuale, si deve ribadire che "in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.m., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen,), tantomeno determina l'inutilizzabilità (art. 271 cod. proc. pen.) delle conversazioni intercettate ai fini della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela; ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta" (Sez.1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 10/01/2017, Fiammetta, Rv. 269291; principio recentemente confermato e ribadito, anche da questa Sezione con le sentenze n. 8016 del 24/1/2024 e n. 10224 del 13/2/2024); in assenza di esplicita sollecitazione della difesa alla integrazione degli atti non trasmessi, né al Gip né al Tribunale per il riesame, l'affermazione del tribunale sulla perfetta utilizzabilità del dato intercettivo non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità. Esclusa la ricorrenza della ipotesi di tranciante inefficacia, che è integrata solo quando il percorso di migrazione degli atti rilevanti sia asimmetrico (atti trasmessi al GIP del momento genetico e non pure al TdiR), l'eccezione (nella sua ricaduta in tema di utilizzabilità) è comunque generica, posto che non si precisa di quali conversazioni intercettate si lamenti in particolare l'inutilizzabilità, né come e quanto tale ritenuta inutilizzabilità influisca sul formante indiziario. 1.2. Il Tribunale, valorizzando la stessa loquela del ricorrente, che vanta, senza argini, uno storico dominio sul territorio ed una concreta capacità di organizzare i traffici in tema di stupefacenti, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa, in posizione organizzativa, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con e tra i soggetti che organizzano sul territorio il crimine mafioso, oltre che diretto ed attivo interessamento nel traffico di stupefacenti e nella disponibilità di armi. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U.n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti, né quella del ricorrente cui intendono riferirsi gli altri attori della vicenda e cui costoro si rivolgono; né, per vero, possono al riguardo affacciarsi dubbi di logicità argomentativa, attesa la qualità di indicazioni convergenti verso la corretta identificazione di quella persona colloquiante o evocata nei colloqui intra alios. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dalla stessa parola del ricorrente, peraltro corroborata dal concreto svolgersi di episodi che caratterizzano il tipo "assoggettamento omertoso" del territorio e delle persone che in quel territorio esercitano un controllo illecito degli affari, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01), nessun rilievo dirimente può dunque sortire dalla argomentata lettura alternativa del dato intercettivo. Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (sia nel merito, che con i motivi di ricorso) la auto millanteria delle espressioni registrate ed il difetto di concrete evidenze di tali ipotizzati poteri organizzativi. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante nella organizzazione, ed efficace anche nel traffico di stuoefacneti. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle persone che in quel territorio sono costrette alla vita sociale. Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 2. Alla inammissibilità della impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. ' proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre la condanna al pagamento della sanzione di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis
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