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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 17467/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod. pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2023 Il FonsOliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod. pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990. Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il FonsOliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17467/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris