CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 34564/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2655-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro COMUNE di S. [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - avverso la sentenza n. 397/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. I. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Fitalia si opponeva al precetto, notificato in forza di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553, cod. proc. civ., e al successivo pignoramento presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., promosso da [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione del termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito; il Tribunale, davanti al quale resisteva il creditore procedente, riteneva ammissibile l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, perché la citazione notificata era stata comunque depositata nel termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.; il giudice di merito accoglieva nel merito l'opposizione osservando che l'ente locale era l'esecutato non il terzo espropriato cui quel termine dilatorio, come tale, non si applicava; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi, corredati da memoria; è rimasto intimato il Comune; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, secondo comma, 617, primo comma, 618, 619, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare la violazione della natura bifasica dell'opposizione esecutiva; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, cod. proc. civ., e 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione; RG n 2655 del 2020 Cons. rel. Paolo POrreea con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, 482, 543, cod. proc. civ., 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito, poiché l'ordinanza di assegnazione era il titolo esecutivo azionato, sicché non si trattava della notifica del pignoramento al terzo tesoriere delle somme oggetto del credito staggito; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato non compensando le spese senza tener conto della difforme giurisprudenza dello stesso Ufficio giurisdizionale di merito sul punto oggetto di opposizione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che la fattispecie presenta profili nomofilattici e deve dunque essere rinviata alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 10 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] e (Antom e ima) [OSCURATO:PERSONA]~ 000, 16 NOV 2021 CANCELLORE