CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. IL (1. prz po u 12.19 wr G is, ookern irta n\,, mulmto, rt ifro LA 1,14 tu; fop 4310W1M ()LA N/4 frqPri aiSo, &k, sensi dell'art. 172, primo comma, cod. pen., infatti, «la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni». Per tale ragione, la deduzione difensiva secondo la quale, alla data del 18 dicembre 2018, la pena di mesi otto di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 7 maggio 2014, definitiva il 23 giugno 2014, si era già prescritta è del tutto infondata, posto che, a tale data, non era ancora trascorso un tempo non inferiore a dieci anni dal giorno in cui era divenuta definitiva la relativa sentenza di condanna, come espressamente previsto dal legislatore. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci