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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2007

ECLI:EU:T:2007:186
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 giugno 2007 – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑246/99) «Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto marittimo – Decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE – Aiuti nuovi – Aiuti esistenti»

1. Ricorso di annullamento – [OSCURATO:PERSONA] (Artt. 88, nn. 2, primo comma, e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7, nn. 2‑5, e 14; decisioni della Commissione 2001/851 e 2005/163) (v. punti 43‑45)

2. Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 56, 58‑59)

3. Procedura – Obbligo per il giudice di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 102‑103, 107)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base a dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (v. punto 108)

5. Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della Commissione presentato dinanzi al Tribunale dal beneficiario di un aiuto di Stato– Obbligo per il Tribunale, dopo una sospensione del procedimento, di attenersi all’interpretazione fornita dalla Corte in una sentenza emessa nel frattempo (Regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 4, n. 3) (v. punti 162‑165) [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della decisione della Commissione 6 agosto 1999 di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, concernente l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana alle imprese del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (GU 1999, C 306, pag. 2) [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.

Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti

[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA].

[OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] SNAV) sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 giugno 2007 – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑246/99) «Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto marittimo – Decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE – Aiuti nuovi – Aiuti esistenti» 1. Ricorso di annullamento – [OSCURATO:PERSONA] (Artt. 88, nn. 2, primo comma, e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7, nn. 2‑5, e 14; decisioni della Commissione 2001/851 e 2005/163) (v. punti 43‑45) 2. Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 56, 58‑59) 3. Procedura – Obbligo per il giudice di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 102‑103, 107) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base a dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (v. punto 108) 5. Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della Commissione presentato dinanzi al Tribunale dal beneficiario di un aiuto di Stato– Obbligo per il Tribunale, dopo una sospensione del procedimento, di attenersi all’interpretazione fornita dalla Corte in una sentenza emessa nel frattempo (Regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 4, n. 3) (v. punti 162‑165) [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della decisione della Commissione 6 agosto 1999 di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, concernente l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana alle imprese del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (GU 1999, C 306, pag. 2) [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] SNAV) sopporterà le proprie spese.
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