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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 14588/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/11/1995 avverso la sentenza del 20/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; disponeva, inoltre, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, a pena espiata.

2. Propone ricorso per cassazione il Taous, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la violazione dell'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 ed il difetto di motivazione.

Il G.i.p. avrebbe disposto l'espulsione senza accertare l'effettiva pericolosità sociale dell'imputato e limitandosi ad una motivazione apparente, che richiamerebbe soltanto il reato commesso ed il quantitativo della sostanza detenuta; nessuna verifica, dunque, avrebbe riguardato lo stile di vita, la disponibilità di un domicilio, il radicamento in Italia e, in generale, ogni profilo che possa indurre a ritenere il concreto rischio di nuovi reati. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. L'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R., a pena espiata deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo teste unico; tale obbligo implica e sottintende - a seguito della sentenza Corte cost. n. 58 del 24/2/1995 - l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, rifuggendo da applicazioni automatiche e sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità correlata al reato per il quale si procede ed allo status di straniero dovendo, viceversa, la pericolosità essere accertata alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen. e la relativa applicazione essere assistita da adeguata motivazione (tra le molte, Sez. 6, n. 4210 del 18/1/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743).

5. Tanto premesso, il G.i.p. di Firenze ha motivato l'espulsione del Taous, ai sensi del citato art. 86, sul presupposto che - "avuto riguardo ai criteri di cui al combinato disposto degli artt. 133 e 203 c.p. e, in particolare, al quantitativo di droga leggera e di droga pesante illecitamente detenuto e alla spregiudicatezza dimostrata nel commettere i delitti - è in concreto socialmente pericoloso".

5.1. Questa motivazione - a giudizio della Corte - appare immeritevole di censura, perché strettamente ancorata al fatto contestato, di certo grave (detenzione a fine di spaccio di circa 250 grammi netti di cocaina e di 2 chili di hashish), con implicita valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.: tali quantitativi di sostanze, in particolare, sono stati ritenuti di fatto espressione del legame del ricorrente con ambienti di narcotraffico di sicuro spessore, tali da consentire considerevoli approvvigionamenti, oltre ad evidenziare la particolare pericolosità sociale dello stesso soggetto, capace di movimentare sul mercato significative misure di stupefacenti.5.2.

Nessuna contraddizione, inoltre, si riscontra quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, "in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato, della sua condotta procedimentale (dichiarazioni confessorie) e processuale e anche delle sue condizioni di vita individuale e sociale": un simile giudizio, infatti, specie nella parte finale, attiene ad una valutazione personologica dell'imputato, certamente legittima, ma che riguarda il contesto di riferimento della persona, quanto al profilo socio-economico, non alla sua pericolosità sociale e, dunque, in una proiezione futura.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 ! D T.t ,:''C..;:'?:;Tl:17, IN c...::.t!,.t!cr.',..‘,.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/11/1995 avverso la sentenza del 20/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; disponeva, inoltre, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, a pena espiata. 2. Propone ricorso per cassazione il Taous, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la violazione dell'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 ed il difetto di motivazione. Il G.i.p. avrebbe disposto l'espulsione senza accertare l'effettiva pericolosità sociale dell'imputato e limitandosi ad una motivazione apparente, che richiamerebbe soltanto il reato commesso ed il quantitativo della sostanza detenuta; nessuna verifica, dunque, avrebbe riguardato lo stile di vita, la disponibilità di un domicilio, il radicamento in Italia e, in generale, ogni profilo che possa indurre a ritenere il concreto rischio di nuovi reati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. L'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R., a pena espiata deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo teste unico; tale obbligo implica e sottintende - a seguito della sentenza Corte cost. n. 58 del 24/2/1995 - l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, rifuggendo da applicazioni automatiche e sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità correlata al reato per il quale si procede ed allo status di straniero dovendo, viceversa, la pericolosità essere accertata alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen. e la relativa applicazione essere assistita da adeguata motivazione (tra le molte, Sez. 6, n. 4210 del 18/1/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743). 5. Tanto premesso, il G.i.p. di Firenze ha motivato l'espulsione del Taous, ai sensi del citato art. 86, sul presupposto che - "avuto riguardo ai criteri di cui al combinato disposto degli artt. 133 e 203 c.p. e, in particolare, al quantitativo di droga leggera e di droga pesante illecitamente detenuto e alla spregiudicatezza dimostrata nel commettere i delitti - è in concreto socialmente pericoloso". 5.1. Questa motivazione - a giudizio della Corte - appare immeritevole di censura, perché strettamente ancorata al fatto contestato, di certo grave (detenzione a fine di spaccio di circa 250 grammi netti di cocaina e di 2 chili di hashish), con implicita valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.: tali quantitativi di sostanze, in particolare, sono stati ritenuti di fatto espressione del legame del ricorrente con ambienti di narcotraffico di sicuro spessore, tali da consentire considerevoli approvvigionamenti, oltre ad evidenziare la particolare pericolosità sociale dello stesso soggetto, capace di movimentare sul mercato significative misure di stupefacenti.5.2. Nessuna contraddizione, inoltre, si riscontra quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, "in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato, della sua condotta procedimentale (dichiarazioni confessorie) e processuale e anche delle sue condizioni di vita individuale e sociale": un simile giudizio, infatti, specie nella parte finale, attiene ad una valutazione personologica dell'imputato, certamente legittima, ma che riguarda il contesto di riferimento della persona, quanto al profilo socio-economico, non alla sua pericolosità sociale e, dunque, in una proiezione futura. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 ! D T.t ,:''C..;:'?:;Tl:17, IN c...::.t!,.t!cr.',..‘,.
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