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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 43576/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'istanza di riesame - presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - confermava il provvedimento impugnato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della violazione perché omessa e o apparente, in mancanza di qualsiasi considerazione quanto alla rilevata legittimità del possesso dell'immobile da parte del [OSCURATO:PERSONA]; l'immobile era stato lasciato al ricorrente dalla madre Cannatelli nel momento in cui la stessa aveva avviato il percorso di protezione per collaborazione con la giustizia; il Tribunale ha ritenuto irrilevante che il ricorrente fosse stato indicato come comodatario dalla madre e nell'affrontare il tema della legittimità o meno del possesso da parte del ricorrente utilizza una mera formula di stile.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza di norme extra penali delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con particolare riferimento alla legittimità del possesso dell'immobile da parte del Moscato, nonché quanto alle facoltà connesse alla signoria di fatto sull'immobile; ricorre nel caso concreto un'ipotesi di comodato, che implica una detenzione qualificata autonoma, compresa nella nozione di possesso penalistico; pur non potendo il comodatario concedere il bene in locazione a terzi, tuttavia l'insieme delle circostanze emerse durante il procedimento, ovvero il fatto che la Cannatelli una volta avuto conoscenza della presenza di terzi nell'appartamento non avesse richiesto al Moscato la restituzione del bene, ma bensì un canone di locazione agli occupanti, da destinare proprio al Moscato stesso, equivale ad una vera e propria forma di consenso quanto alla possibilità di concedere il bene a terzi da parte del figlio.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. per omessa motivazione in ordine alla richiesta riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante specifici motivi presentati sul punto sia in sede di riesame che in relazione al provvedimento genetico del tutto privo di argomentazione sul punto; ne consegue anche una totale assenza di motivazione, tale da integrare violazione di legge, quanto alla pertinenzialità che lega il bene sottoposto a sequestro impeditivo al fatto reato per cui si procede

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione circa l'esistenza del nesso di pertinenzialità tra l'immobile sequestrato e il fatto di reato concretamente posto in essere, con conseguente inosservanza delle norme giuridiche in tema di presupposti legittimanti l'adozione del sequestro.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

La parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto assenza di motivazione, con conseguente violazione di legge, con riferimento alla propria posizione di soggetto titolare del bene oggetto di sequestro e nel legittimo possesso dello stesso grazie al contratto di comodato intercorso con la madre Cannatelli.

1.1. Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c.

Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

Nella valutazione del fumus commissi delicti, dunque, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01).

Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. gJ

2. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra riportati, valutando in modo articolato, completo e persuasivo, una serie di chiari elementi quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti del delitto di tentata estorsione posta in essere dal Moscato in danno della madre.

Il provvedimento impugnato ha, difatti, ampiamente richiamato l'ambito nel quale maturava la contestazione a carico del Moscato, le condotte univocamente dirette ad escludere la Moscatelli contro la sua volontà dalla gestione del bene di sua proprietà che era stato abusivamente occupato.

Inoltre, risulta ampiamente descritta l'illegittima gestione dell'appartamento da parte del Moscato in mancanza di qualsiasi titolo o diritto; così come la violenta reazione indirizzata sia alla madre che all'avvocato che la rappresentava per impedirle di riprendere la gestione del bene.

Il Tribunale ha anche chiarito come la Cannatelli avesse deciso di intervenire proprio: - al fine di evitare che la sua proprietà fosse senza alcun consenso modificata mediante lavori edilizi non autorizzati; - per evitare che detto bene venisse attribuito in uso gratuitamente, in mancanza di qualsiasi legittimazione dallo stesso Moscato, a persone che non avevano mai avuto contatto con lei a tal fine.

Nel considerare questo articolato insieme di elementi, che trovano diretta conferma anche nelle dichiarazioni rese dal difensore della Cannatelli, il Tribunale ha dato atto del contesto decisamente intimidatorio, in mancanza di qualsiasi legittimo diritto da azionare da parte del Moscato, chiarendo anche che proprio la disponibilità del bene, a fronte del tentativo della Cannatelli di rientrarne in possesso per gestirlo adeguatamente, era da ritenere elemento che poteva essere strumentalmente utilizzato nel proseguire nella propria attività minacciosa ed estorsiva da parte del Moscato.

3. Dunque il Tribunale - anche tenuto conto delle stesse ammissioni difensive, che hanno richiamato eufemisticamente la realizzazione da parte del Moscato di comportamenti poco civili - ha esplicitamente affrontato, con motivazione congrua e del tutto priva di vizi logici, i temi difensivi introdotti dal Moscato relativamente: - al possesso del bene e alla mancanza di qualsiasi legittimo diritto da esercitare nei confronti della madre; - alla violenza e natura intimidatoria delle minacce profferite nei confronti della Cannatelli, anche tramite il difensore della stessa; - all'illegittima attribuzione del bene a terzi, che avevano cominciato a modificarne lo stato senza alcuna autorizzazione, nonostante l'opposizione della madre, con ciò chiarendo in modo esplicito il tema della pertinenzialità; - alla pericolosità derivante dalla libera disponibilità del bene in questione, che, nonostante fosse stato attribuito in comodato spontaneamente dalla Cannatelli al Moscato, rappresentava una evidente occasione per una progressiva ed ingiustificata serie di comportamenti lesivi del diritto di proprietà della Cannatelli che veniva ad essere arginata solo ed esclusivamente grazie alla gestione della questione da parte del legale della stessa.

4. Emerge dunque con chiarezza, linearità e logicità, la portata delle condotte oggetto di indagine, imputate al ricorrente, avendo il Tribunale evidenziato perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile e la libera disponibilità del bene elemento di evidente pericolosità tanto da portare al sequestro in questione. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927- 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921- 01).

Ne consegue come siano da considerare eccentriche, rispetto al tema oggetto di valutazione in questa sede, le osservazioni relative alla mancata considerazione della portata e rilevanza di una signoria di fatto sul bene, non ricorrendo, come correttamente considerato dal Tribunale, un diritto in capo al ricorrente tale da escludere l'esercizio del pieno diritto di proprietà della Cannatelli.

In concreto, dunque, il ricorrente si limita a proporre una propria lettura alternativa rispetto alle argomentazioni rese dal provvedimento impugnato senza evidenziare un'effettiva violazione di legge in presenza di un'ampia motivazione, che rispetta i canoni sopra richiamati, con la quale non si confronta.

5. Il Tribunale ha dunque correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale è legittimo il sequestro preventivo qualora sussista un nesso di strumentalità tra il bene oggetto di vincolo e il reato contestato quando il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti rilevanti, proprio attraverso tale bene (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473-01, in tema di sequestro di quote societarie).

Il Tribunale ha chiaramente evidenziato, nella propria persuasiva motivazione, che la disponibilità di fatto del bene in capo al Moscato avrebbe potuto aggravare la condotta oggetto di contestazione, essendo evidente la finalità dello stesso, realizzata con minacce gravi, dirette sia alla madre che al suo difensore, di coartare la tutela preventiva dalla stessa avviata al fine di legittimamente gestire il proprio diritto di proprietà, in assenza di qualsiasi diritto, anche eventualmente esercitato arbitrariamente, del ricorrente (Sez. 2, n. 34900 del 10/07/2008, Quarti, Rv. 241817-01).

L'insieme degli elementi oggetto di valutazione ha chiarito non solo la ricorrenza del fumus del delitto contestato, ma anche il concreto pericolo che la libera disponibilità della cosa potrebbe effettivamente determinare un volontario aggravarsi dell'offesa che il 5 m.

Moscato ha cercato di porre in essere, offesa che è, all'evidenza, in rapporto di stretta connessione con il bene oggetto di vincolo.

5. L'impugnazione deve ritenersi in conclusione inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'istanza di riesame - presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - confermava il provvedimento impugnato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della violazione perché omessa e o apparente, in mancanza di qualsiasi considerazione quanto alla rilevata legittimità del possesso dell'immobile da parte del [OSCURATO:PERSONA]; l'immobile era stato lasciato al ricorrente dalla madre Cannatelli nel momento in cui la stessa aveva avviato il percorso di protezione per collaborazione con la giustizia; il Tribunale ha ritenuto irrilevante che il ricorrente fosse stato indicato come comodatario dalla madre e nell'affrontare il tema della legittimità o meno del possesso da parte del ricorrente utilizza una mera formula di stile. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza di norme extra penali delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con particolare riferimento alla legittimità del possesso dell'immobile da parte del Moscato, nonché quanto alle facoltà connesse alla signoria di fatto sull'immobile; ricorre nel caso concreto un'ipotesi di comodato, che implica una detenzione qualificata autonoma, compresa nella nozione di possesso penalistico; pur non potendo il comodatario concedere il bene in locazione a terzi, tuttavia l'insieme delle circostanze emerse durante il procedimento, ovvero il fatto che la Cannatelli una volta avuto conoscenza della presenza di terzi nell'appartamento non avesse richiesto al Moscato la restituzione del bene, ma bensì un canone di locazione agli occupanti, da destinare proprio al Moscato stesso, equivale ad una vera e propria forma di consenso quanto alla possibilità di concedere il bene a terzi da parte del figlio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. per omessa motivazione in ordine alla richiesta riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante specifici motivi presentati sul punto sia in sede di riesame che in relazione al provvedimento genetico del tutto privo di argomentazione sul punto; ne consegue anche una totale assenza di motivazione, tale da integrare violazione di legge, quanto alla pertinenzialità che lega il bene sottoposto a sequestro impeditivo al fatto reato per cui si procede 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione circa l'esistenza del nesso di pertinenzialità tra l'immobile sequestrato e il fatto di reato concretamente posto in essere, con conseguente inosservanza delle norme giuridiche in tema di presupposti legittimanti l'adozione del sequestro. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. La parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto assenza di motivazione, con conseguente violazione di legge, con riferimento alla propria posizione di soggetto titolare del bene oggetto di sequestro e nel legittimo possesso dello stesso grazie al contratto di comodato intercorso con la madre Cannatelli. 1.1. Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Nella valutazione del fumus commissi delicti, dunque, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. gJ 2. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra riportati, valutando in modo articolato, completo e persuasivo, una serie di chiari elementi quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti del delitto di tentata estorsione posta in essere dal Moscato in danno della madre. Il provvedimento impugnato ha, difatti, ampiamente richiamato l'ambito nel quale maturava la contestazione a carico del Moscato, le condotte univocamente dirette ad escludere la Moscatelli contro la sua volontà dalla gestione del bene di sua proprietà che era stato abusivamente occupato. Inoltre, risulta ampiamente descritta l'illegittima gestione dell'appartamento da parte del Moscato in mancanza di qualsiasi titolo o diritto; così come la violenta reazione indirizzata sia alla madre che all'avvocato che la rappresentava per impedirle di riprendere la gestione del bene. Il Tribunale ha anche chiarito come la Cannatelli avesse deciso di intervenire proprio: - al fine di evitare che la sua proprietà fosse senza alcun consenso modificata mediante lavori edilizi non autorizzati; - per evitare che detto bene venisse attribuito in uso gratuitamente, in mancanza di qualsiasi legittimazione dallo stesso Moscato, a persone che non avevano mai avuto contatto con lei a tal fine. Nel considerare questo articolato insieme di elementi, che trovano diretta conferma anche nelle dichiarazioni rese dal difensore della Cannatelli, il Tribunale ha dato atto del contesto decisamente intimidatorio, in mancanza di qualsiasi legittimo diritto da azionare da parte del Moscato, chiarendo anche che proprio la disponibilità del bene, a fronte del tentativo della Cannatelli di rientrarne in possesso per gestirlo adeguatamente, era da ritenere elemento che poteva essere strumentalmente utilizzato nel proseguire nella propria attività minacciosa ed estorsiva da parte del Moscato. 3. Dunque il Tribunale - anche tenuto conto delle stesse ammissioni difensive, che hanno richiamato eufemisticamente la realizzazione da parte del Moscato di comportamenti poco civili - ha esplicitamente affrontato, con motivazione congrua e del tutto priva di vizi logici, i temi difensivi introdotti dal Moscato relativamente: - al possesso del bene e alla mancanza di qualsiasi legittimo diritto da esercitare nei confronti della madre; - alla violenza e natura intimidatoria delle minacce profferite nei confronti della Cannatelli, anche tramite il difensore della stessa; - all'illegittima attribuzione del bene a terzi, che avevano cominciato a modificarne lo stato senza alcuna autorizzazione, nonostante l'opposizione della madre, con ciò chiarendo in modo esplicito il tema della pertinenzialità; - alla pericolosità derivante dalla libera disponibilità del bene in questione, che, nonostante fosse stato attribuito in comodato spontaneamente dalla Cannatelli al Moscato, rappresentava una evidente occasione per una progressiva ed ingiustificata serie di comportamenti lesivi del diritto di proprietà della Cannatelli che veniva ad essere arginata solo ed esclusivamente grazie alla gestione della questione da parte del legale della stessa. 4. Emerge dunque con chiarezza, linearità e logicità, la portata delle condotte oggetto di indagine, imputate al ricorrente, avendo il Tribunale evidenziato perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile e la libera disponibilità del bene elemento di evidente pericolosità tanto da portare al sequestro in questione. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927- 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921- 01). Ne consegue come siano da considerare eccentriche, rispetto al tema oggetto di valutazione in questa sede, le osservazioni relative alla mancata considerazione della portata e rilevanza di una signoria di fatto sul bene, non ricorrendo, come correttamente considerato dal Tribunale, un diritto in capo al ricorrente tale da escludere l'esercizio del pieno diritto di proprietà della Cannatelli. In concreto, dunque, il ricorrente si limita a proporre una propria lettura alternativa rispetto alle argomentazioni rese dal provvedimento impugnato senza evidenziare un'effettiva violazione di legge in presenza di un'ampia motivazione, che rispetta i canoni sopra richiamati, con la quale non si confronta. 5. Il Tribunale ha dunque correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale è legittimo il sequestro preventivo qualora sussista un nesso di strumentalità tra il bene oggetto di vincolo e il reato contestato quando il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti rilevanti, proprio attraverso tale bene (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473-01, in tema di sequestro di quote societarie). Il Tribunale ha chiaramente evidenziato, nella propria persuasiva motivazione, che la disponibilità di fatto del bene in capo al Moscato avrebbe potuto aggravare la condotta oggetto di contestazione, essendo evidente la finalità dello stesso, realizzata con minacce gravi, dirette sia alla madre che al suo difensore, di coartare la tutela preventiva dalla stessa avviata al fine di legittimamente gestire il proprio diritto di proprietà, in assenza di qualsiasi diritto, anche eventualmente esercitato arbitrariamente, del ricorrente (Sez. 2, n. 34900 del 10/07/2008, Quarti, Rv. 241817-01). L'insieme degli elementi oggetto di valutazione ha chiarito non solo la ricorrenza del fumus del delitto contestato, ma anche il concreto pericolo che la libera disponibilità della cosa potrebbe effettivamente determinare un volontario aggravarsi dell'offesa che il 5 m. Moscato ha cercato di porre in essere, offesa che è, all'evidenza, in rapporto di stretta connessione con il bene oggetto di vincolo. 5. L'impugnazione deve ritenersi in conclusione inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
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