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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 36228/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento con sentenza della Corte di Cassazione del 14 gennaio 2020 n. 10794, Sez. 4, con ordinanza dell' 11 febbraio 2021, ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periodo di detenzione, in carcere, dal 28ottobre al 3 dicembre 2015 e dal 4 al 5 dicembre per la custodia domiciliare, liquidando per l'ingiusta detenzione la somma di € 8725,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con la compensazione totale delle spese.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 314, secondo comma, cod. proc. pen.).

La Corte di appello di Firenze affronta solo la problematica relativa al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., senza nessun confronto con la domanda del ricorrente e con la stessa sentenza di annullamento della Cassazione che espressamente si era riferita al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.

Quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen. spetta la riparazione per l'ingiusta detenzione (art 314, secondo comma, cod. proc. pen.).

Nel caso in giudizio con archiviazione del G.I.P. è stata accertata l'infondatezza in radice dell'ipotesi accusatoria che aveva comportato la custodia cautelare: la sostanza detenuta dal ricorrente non era stupefacente, eroina.

Il ricorrente al momento dell'interrogatorio aveva dichiarato che la sostanza stupefacente era stata da lui acquistata per un uso personale.

Le dichiarazioni del ricorrente non possono ricevere alcuna valenza per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

Cosa avrebbe dovuto o potuto dire l'indagato non è chiaro.

Nel caso ci troviamo di fronte ad un reato impossibile (art. 49 cod. pen.) e nessuna causalità, per l'arresto, può essere stata determinata dalle dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio, o dal suo comportamento al momento dell'arresto.

Infatti, proprio per la sua dichiarazione (acquisto per un uso personale) egli avrebbe dovuto essere immediatamente scarcerato e, comunque, doveva essere compiuto un accertamento immediato della natura della sostanza.

Del tutto irrilevante per la detenzione subita, ex art. 314, secondo comma, cod. proc. pen., sono la violazione dell'obbligo di dimora e il tentativo di disfarsi della sostanza al momento dell'arresto.

Inoltre, anche il giorno della scarcerazione (il 4 dicembre 2015, con la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari) deve essere considerato giorno di custodia in carcere e non ai domiciliari, come ritenuto nell'ordinanza impugnata. 2.

2. Omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'ipotesi del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.

La motivazione dell'ordinanza è apparente, di stile, senza alcuna analisi adeguata, per l'ipotesi del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato non spiega perché ci sarebbe la colpa ostativa, grave.

L'interrogatorio dell'indagato viene ritenuto causalmente collegato alla detenzione, in quanto anche Marano riteneva fosse droga (anche se per un uso personale) la sostanza sequestrata.

Manca la motivazione sulla sussistenza di un qualsiasi collegamento causale tra il comportamento del ricorrente e la detenzione subita. 2.

3. Violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen., 91 e 92 cod. proc. civ.).

La Corte di appello sulla base di una reciproca soccombenza compensa totalmente le spese anche del giudizio di legittimità.

Manca una soccombenza reciproca, anche se la domanda è stata accolta solo parzialmente, poiché la controparte si è sempre opposta a tutta la domanda del ricorrente, chiedendone il rigetto.

Né la controparte è stata costretta ad una spesa per oneri processuali maggiori di quelli che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (limitata al solo riconoscimento; vedi Cass. civ. Sez. 3 n. 516 del 2020).

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato e deve respingersi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni, e con corretta applicazione dei principi in materia della giurisprudenza della Corte di Cassazione, rileva che il ricorrente "concorse a determinare quella falsa apparenza dì colpevolezza che contribuì al suo arresto ed alla sua successiva detenzione".

Il ricorrente fu arrestato nella flagranza della detenzione di gr. 53,94 di sostanza ritenuta eroina come da narcotest, egli immediatamente ammise di essersi recato a Livorno, peraltro in violazione del suo obbligo di dimora nel Comune di Gavorrano, per acquistare stupefacente per un suo uso personale; sostanza poi acquistata da dei marocchini con il pagamento di euro 300,00. 4.

1. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26895201).

L'ordinanza impugnata analizza tutto il materiale e tutti i fatti rilevanti, con la suddetta motivazione, ritenendo configurata la "colpa" ostativa alla riparazione (per la detenzione subita dal 28 ottobre al 5 dicembre 2015).

Questa conclusione sorretta da una motivazione, logica, non contraddittoria ed adeguata, come sopra visto, risulta insindacabile in sede di legittimità, come ritenuto da questa Corte Suprema di Cassazione: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità". (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014 - deo. 25/03/2014, Franco, Rv. 259151).

5. La Procura conferiva incarico ad un consulente per accertare la natura della sostanza con provvedimento del 16 settembre 2015 e solo il 27 ottobre 2015 la consulenza veniva depositata in Procura (e, quindi, conoscibile da tale data al P.M.).

La consulenza accertava che la sostanza in sequestro non poteva "considerarsi stupefacente".

In base a questa consulenza il 5 dicembre 2015 chiedeva al G.I.P. la revoca della misura cautelare (nel frattempo erano stati concessi gli arresti domiciliari).

Il G.I.P. il 5 dicembre revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari e successivamente il 16 gennaio 2017 disponeva l'archiviazione del procedimento per l'infondatezza della notizia di reato a carico del ricorrente. 5.

1. Il problema posto dal ricorrente nel suo ricorso in cassazione riguarda l'interpretazione dell'art. 314, secondo e terzo comma, cod. proc. pen., ovvero se deve valutarsi la condotta del ricorrente (ostativa all'equa riparazione) anche nelle ipotesi dove risulti accertato "che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280" cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che il suo comportamento risulta irrilevante per la ingiusta detenzione subita, in quanto ab origine la stessa era illegale.

Così non è, in quanto solo se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura fosse stato compiuto con gli stessi elementi valutati dal giudice della misura cautelare sarebbe irrilevante la condotta dell'arrestato.

Deve confermarsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha costantemente rilevato, come: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura" (Sez. 4, Sentenza n. 16175 del 22/04/2021 Cc. - dep. 28/04/2021 - Rv. 281038 - 01; vedi, nello stesso senso Sez. 4, Sentenza n. 26261 del 23/11/2016 Cc. - dep. 25/05/2017 - Rv. 270099 e Sez. 4, Sentenza n. 8021 del 28/01/2014 Cc. - dep. 19/02/2014 - Rv. 258621 - 0).

Nel caso in giudizio, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il ricorrente al momento della convalida dell'arresto dichiarava di essersi recato a Livorno e di aver acquistato droga da dei marocchini, per un suo uso personale, contribuendo così, in modo determinante, alla sua custodia cautelare, come accertato dall'ordinanza impugnata, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Solo successivamente, con la novità rappresentata dalla consulenza tecnica del P.M. sulla sostanza, si è potuto accertare l'insussistenza del reato.

Gli elementi dell'arresto e quelli dell'archiviazione, pertanto, non sono gli stessi; infatti, solo con l'accertamento della natura della sostanza con la consulenza del P.M. (che accertava l'assenza di droga) si è potuta disporre l'archiviazione.

6. Del tutto generica e infondata la questione della compensazione delle spese.

Per l'art. 92, secondo comma, cod. di proc. civ.

"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".

Nel caso in giudizio la Corte di appello ha ritenuto una soccombenza reciproca in considerazione del parziale accoglimento della domanda del ricorrente (che chiedeva una riparazione per l'intero periodo di detenzione, dal 24 agosto al 5 dicembre 2015, mentre è stata ritenuta fondata solo la domanda per il periodo dal 28 ottobre al 5 dicembre 2015), motivando adeguatamente sul punto.

Infatti, "Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione la pubblica amministrazione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.

I. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Sez. 4, Sentenza n. 41307 del 02/10/2019 Cc. - dep. 09/10/2019 - Rv. 277357 - 02).Vii11-41 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento con sentenza della Corte di Cassazione del 14 gennaio 2020 n. 10794, Sez. 4, con ordinanza dell' 11 febbraio 2021, ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periodo di detenzione, in carcere, dal 28ottobre al 3 dicembre 2015 e dal 4 al 5 dicembre per la custodia domiciliare, liquidando per l'ingiusta detenzione la somma di € 8725,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con la compensazione totale delle spese. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 314, secondo comma, cod. proc. pen.). La Corte di appello di Firenze affronta solo la problematica relativa al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., senza nessun confronto con la domanda del ricorrente e con la stessa sentenza di annullamento della Cassazione che espressamente si era riferita al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. Quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen. spetta la riparazione per l'ingiusta detenzione (art 314, secondo comma, cod. proc. pen.). Nel caso in giudizio con archiviazione del G.I.P. è stata accertata l'infondatezza in radice dell'ipotesi accusatoria che aveva comportato la custodia cautelare: la sostanza detenuta dal ricorrente non era stupefacente, eroina. Il ricorrente al momento dell'interrogatorio aveva dichiarato che la sostanza stupefacente era stata da lui acquistata per un uso personale. Le dichiarazioni del ricorrente non possono ricevere alcuna valenza per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Cosa avrebbe dovuto o potuto dire l'indagato non è chiaro. Nel caso ci troviamo di fronte ad un reato impossibile (art. 49 cod. pen.) e nessuna causalità, per l'arresto, può essere stata determinata dalle dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio, o dal suo comportamento al momento dell'arresto. Infatti, proprio per la sua dichiarazione (acquisto per un uso personale) egli avrebbe dovuto essere immediatamente scarcerato e, comunque, doveva essere compiuto un accertamento immediato della natura della sostanza. Del tutto irrilevante per la detenzione subita, ex art. 314, secondo comma, cod. proc. pen., sono la violazione dell'obbligo di dimora e il tentativo di disfarsi della sostanza al momento dell'arresto. Inoltre, anche il giorno della scarcerazione (il 4 dicembre 2015, con la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari) deve essere considerato giorno di custodia in carcere e non ai domiciliari, come ritenuto nell'ordinanza impugnata. 2. 2. Omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'ipotesi del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza è apparente, di stile, senza alcuna analisi adeguata, per l'ipotesi del secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato non spiega perché ci sarebbe la colpa ostativa, grave. L'interrogatorio dell'indagato viene ritenuto causalmente collegato alla detenzione, in quanto anche Marano riteneva fosse droga (anche se per un uso personale) la sostanza sequestrata. Manca la motivazione sulla sussistenza di un qualsiasi collegamento causale tra il comportamento del ricorrente e la detenzione subita. 2. 3. Violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen., 91 e 92 cod. proc. civ.). La Corte di appello sulla base di una reciproca soccombenza compensa totalmente le spese anche del giudizio di legittimità. Manca una soccombenza reciproca, anche se la domanda è stata accolta solo parzialmente, poiché la controparte si è sempre opposta a tutta la domanda del ricorrente, chiedendone il rigetto. Né la controparte è stata costretta ad una spesa per oneri processuali maggiori di quelli che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (limitata al solo riconoscimento; vedi Cass. civ. Sez. 3 n. 516 del 2020). Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato e deve respingersi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni, e con corretta applicazione dei principi in materia della giurisprudenza della Corte di Cassazione, rileva che il ricorrente "concorse a determinare quella falsa apparenza dì colpevolezza che contribuì al suo arresto ed alla sua successiva detenzione". Il ricorrente fu arrestato nella flagranza della detenzione di gr. 53,94 di sostanza ritenuta eroina come da narcotest, egli immediatamente ammise di essersi recato a Livorno, peraltro in violazione del suo obbligo di dimora nel Comune di Gavorrano, per acquistare stupefacente per un suo uso personale; sostanza poi acquistata da dei marocchini con il pagamento di euro 300,00. 4. 1. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26895201). L'ordinanza impugnata analizza tutto il materiale e tutti i fatti rilevanti, con la suddetta motivazione, ritenendo configurata la "colpa" ostativa alla riparazione (per la detenzione subita dal 28 ottobre al 5 dicembre 2015). Questa conclusione sorretta da una motivazione, logica, non contraddittoria ed adeguata, come sopra visto, risulta insindacabile in sede di legittimità, come ritenuto da questa Corte Suprema di Cassazione: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità". (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014 - deo. 25/03/2014, Franco, Rv. 259151). 5. La Procura conferiva incarico ad un consulente per accertare la natura della sostanza con provvedimento del 16 settembre 2015 e solo il 27 ottobre 2015 la consulenza veniva depositata in Procura (e, quindi, conoscibile da tale data al P.M.). La consulenza accertava che la sostanza in sequestro non poteva "considerarsi stupefacente". In base a questa consulenza il 5 dicembre 2015 chiedeva al G.I.P. la revoca della misura cautelare (nel frattempo erano stati concessi gli arresti domiciliari). Il G.I.P. il 5 dicembre revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari e successivamente il 16 gennaio 2017 disponeva l'archiviazione del procedimento per l'infondatezza della notizia di reato a carico del ricorrente. 5. 1. Il problema posto dal ricorrente nel suo ricorso in cassazione riguarda l'interpretazione dell'art. 314, secondo e terzo comma, cod. proc. pen., ovvero se deve valutarsi la condotta del ricorrente (ostativa all'equa riparazione) anche nelle ipotesi dove risulti accertato "che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280" cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il suo comportamento risulta irrilevante per la ingiusta detenzione subita, in quanto ab origine la stessa era illegale. Così non è, in quanto solo se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura fosse stato compiuto con gli stessi elementi valutati dal giudice della misura cautelare sarebbe irrilevante la condotta dell'arrestato. Deve confermarsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha costantemente rilevato, come: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura" (Sez. 4, Sentenza n. 16175 del 22/04/2021 Cc. - dep. 28/04/2021 - Rv. 281038 - 01; vedi, nello stesso senso Sez. 4, Sentenza n. 26261 del 23/11/2016 Cc. - dep. 25/05/2017 - Rv. 270099 e Sez. 4, Sentenza n. 8021 del 28/01/2014 Cc. - dep. 19/02/2014 - Rv. 258621 - 0). Nel caso in giudizio, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il ricorrente al momento della convalida dell'arresto dichiarava di essersi recato a Livorno e di aver acquistato droga da dei marocchini, per un suo uso personale, contribuendo così, in modo determinante, alla sua custodia cautelare, come accertato dall'ordinanza impugnata, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Solo successivamente, con la novità rappresentata dalla consulenza tecnica del P.M. sulla sostanza, si è potuto accertare l'insussistenza del reato. Gli elementi dell'arresto e quelli dell'archiviazione, pertanto, non sono gli stessi; infatti, solo con l'accertamento della natura della sostanza con la consulenza del P.M. (che accertava l'assenza di droga) si è potuta disporre l'archiviazione. 6. Del tutto generica e infondata la questione della compensazione delle spese. Per l'art. 92, secondo comma, cod. di proc. civ. "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". Nel caso in giudizio la Corte di appello ha ritenuto una soccombenza reciproca in considerazione del parziale accoglimento della domanda del ricorrente (che chiedeva una riparazione per l'intero periodo di detenzione, dal 24 agosto al 5 dicembre 2015, mentre è stata ritenuta fondata solo la domanda per il periodo dal 28 ottobre al 5 dicembre 2015), motivando adeguatamente sul punto. Infatti, "Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione la pubblica amministrazione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d. I. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Sez. 4, Sentenza n. 41307 del 02/10/2019 Cc. - dep. 09/10/2019 - Rv. 277357 - 02).Vii11-41 1
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