CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 32598/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., successore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 1975/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Criba di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Modena –sezione distaccata di Sassuolo – il F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] scarl - e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. p.a. di [OSCURATO:SOCIETA] esponendo di aver venduto in data 24.1.2007 uno stock di capi di abbigliamento del valore di 47.760,00 alla ditta “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in pagamento dall’acquirente un assegno circolare di importo corrispondente emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che, prima della consegna della merce, aveva formulato al proprio istituto [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara una richiesta di controllo dell’assegno circolare, inviando a mezzo fax una copia del titolo, a seguito della quale una responsabile della propria banca aveva contattato la filiale di Frattamaggiore della banca emittente parlando con un certo Pisanelli che aveva confermato la regolare emissione dell’assegno, notizia poi riferita alla Criba. Essendo, in realtà, l’assegno circolare in oggetto risultato rubato in bianco e contraffatto nella numerazione ed essendo emerso a seguito di nuove indagini presso la banca emittente che tra i dipendenti non risultava alcun Pisanelli e che la filiale aveva anche avuto problemi telefonici, l’attrice ha chiesto la condanna di entrambe le banche al risarcimento del danno quantificato in € 47.760,00. Era stata, altresì, chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha accolto parzialmente le domande dell’attrice, attribuendo a ciascuna banca la responsabilità del 25% ciascuna nella causazione dell’evento dannoso, ed attribuendo il residuo 50% all’imprudenza dell’attrice. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., dell’attrice, confermandone la responsabilità concorrente, ed ha accolto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 l’appello incidentale proposto della banca negoziatrice, nel frattempo divenuta [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.. Il giudice di secondo grado ha ritenuto la responsabilità concorrente dell’appellante principale, ai sensi dell’art. 1227, comma 1° cod. civ., per non aver adottato le opportune cautele prima di consegnare la merce alla ditta acquirente, quali l’effettuazione di una visura camerale sulla ditta acquirente, con la quale era venuta per la prima volta a contatto e che aveva sede fuori regione, tanto più che il pagamento mediante assegno circolare costituiva una prassi commerciale insolita: da tale visura sarebbe risultata l’intestazione della ditta a persona fisica diversa dalla controparte, un diverso numero di partita IVA e, soprattutto, la cessazione della ditta stessa da oltre un anno. La Corte d’Appello di Bologna ha, inoltre, escluso la responsabilità della banca negoziatrice sul rilievo che la richiesta di “bene-emissione”, eseguita a titolo di cortesia in favore della cliente, si effettua, per prassi, mediante una semplice telefonata alla banca emittente del titolo, sempre che non risultino ragioni per seguire modalità più rigorose. Nella specie, era accertato che la telefonata era stata fatta e aveva dato esito positivo, mentre non risultavano ragioni giustificanti l’adozione di maggiori cautele; né era necessario acquisire l’originale del titolo, in difetto di deduzione di alterazioni del medesimo; né, infine, la verifica della sottrazione di assegni in bianco della banca emittente, a suo tempo denunciata alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, avrebbe indotto a trarre conseguenza alcuna sulla bontà del titolo, dato che il numero dello stesso non rientrava tra quelli corrispondenti ad alcuno dei titoli sottratti, sussistendo la differenza quantomeno di una cifra. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – notificato, a norma dell’art. 332 cod. proc. civ, anche a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ancorchè questi ultimi non destinatari del suo accoglimento - [OSCURATO:PERSONA], già socia della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandolo a due motivi. La banca negoziatrice, ora [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. Si è, altresì, costituita in giudizio con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] BPM ha altresì depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227 e 1147 cod. civ.. La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui cui, nella prassi commerciale, non si farebbe uso di assegni circolari per ingenti quantitativi di merci. Contesta, altresì, la ricorrente che, prima della consegna della merce al nuovo cliente, sulla stessa gravasse un particolare onere di diligenza, e, segnatamente, di effettuare una visura camerale, ben potendo un assegno essere rilasciato da soggetti non iscritti al registro delle imprese. Infine, la ricorrente assume che l’errore successivo compiuto dall’istituto di credito è assorbente, avendo, in ogni caso, interrotto il nesso di causalità tra il suo presunto comportamento negligente ed il danno subito. 2. Il motivo è inammissibile. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Va, in primo luogo, osservato che la censura della ricorrente, secondo cui vi sarebbe una prassi dell’uso di assegni circolari nel commercio, è inammissibile, essendo diretta a mettere in discussione una valutazione in fatto compiuta dalla Corte d’Appello. E’, parimenti, inammissibile la censura secondo cui la condotta successiva della banca nel richiesta di bene-emissione dell’assegno avrebbe interrotto il nesso di causalità. In primo luogo, tale deduzione è solo assertiva e non è stata neppure minimamente illustrata. Inoltre, è orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 272/2017) secondo cui l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione. (vedi, anche, specificamente Cass. n. 271/1971 con riferimento all'indagine sulla interruzione, in concreto, del nesso di causalità per effetto dell'una o dell'altra delle varie cause cui sia, sul piano puramente naturale, ricollegabile l'evento). Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure censurato il vizio di motivazione, essendo stata dedotta la sola violazione di legge. In ogni caso, la censura è comunque infondata, essendo del tutto congruo è il ragionamento svolto dalla Corte d’Appello, la quale ha coerentemente argomentato, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il comportamento negligente della Criba e l’evento dannoso, che se l’attrice avesse eseguito la verifica camerale, avrebbe acquisito informazioni tali da evitare di dar corso alla vendita e di subire quindi il danno. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1218, 1175, 1176 e 1710, nonché comunque degli artt. 2043 e 1147 cc. La ricorrente contesta alla banca negoziatrice la mancata diligenza nell’espletamento dell’incarico affidatole di verifica di bene-emissione dell’assegno, consistito nella sola effettuazione di una telefonata, ma con l’omissione di tutti gli altri controlli, quali la mancata richiesta di trasmissione dell’originale del titolo, o la verifica presso l’archivio informatizzato dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], o presso la Centrale di [OSCURATO:PERSONA] (CAI) dell’elenco degli assegni rubati. La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto configurabile la responsabilità della banca per la trasmissione al cliente di una informazione di bene-fondi, acquisita presso altra banca, rivelatasi errata. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che è pur vero che questa Corte (Cass. n. 8983/2000) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “l'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo (telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti "benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria”. Va, tuttavia, rilevato che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il debitore non risponde dell’inadempimento a sé non imputabile, a F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 norma dell’art. 1218 cod. civ., e, nel caso di specie, la Corte d’Appello, con un apprezzamento in fatto non sindacabile se a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., ha ampiamente argomentato, avuto riguardo alla situazione concreta, l’insussistenza di ragioni giustificanti l’adozione di maggiori cautele, la cui omissione la ricorrente contesta alla banca negoziatrice e su cui fonda la pretesa risarcitoria. In particolare, quanto alla mancata richiesta di trasmissione dell’originale del titolo, la Corte d’Appello ha coerentemente ritenuto che la dipendente della banca negoziatrice non fosse tenuta ad effettuare un esame dell’originale del titolo, anziché della copia inviata via fax, in quanto non vi era motivo di ritenere, in assenza di elementi di anomalia mai allegati, che lo stesso fosse stato modificato o alterato. Inoltre, in ordine alla mancata verifica presso l’archivio informatizzato delle banche popolari presso la centrale di [OSCURATO:PERSONA] che contiene l’elenco degli assegni rubati, il giudice d’appello ha ritenuto che la banca negoziatrice non fosse tenuta ad effettuare la verifica presso l’archivio informatizzato delle banche Popolari auspicato dalla ricorrente, atteso che l’assegno di cui è causa non corrispondeva a quelli rubati in bianco alla banca trattaria (peraltro molti anni prima), e segnalati nell’archivio CAI della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, differendo da quello più simile per una cifra. All’esito di tale articolato ragionamento, la Corte d’appello ha ritenuto che le informazioni inesatte sulla bontà del titolo sono state fornite dalla banca negoziatrice senza dolo o colpa (vedi pag. 13 sentenza impugnata), essendo stata ritenuta responsabile per negligenza (in concorso con la ricorrente) per il mancato incasso dell’assegno la sola banca emittente. Tale accertamento è stato inammissibilmente censurato dalla ricorrente con critiche di merito e comunque generiche (quali il rilievo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che la vicinanza di numero dell’assegno di cui è causa a quelli rubati molti anni prima avrebbe dovuto far sorgere nell’operatore bancario il dubbio della falsificazione dell’assegno). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA].. Deve, invece disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale la notifica del ricorso era stata effettuata solo ex art. 332 cod. proc. civ. e con l’espressa precisazione che nessun gravame era stato proposto nei suoi confronti, di talchè della (inutile) costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] non può farsi carico la stessa ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA].. Roma così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S