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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35244/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza (come da nota); • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 luglio 2020 il Tribunale di Avellino, a seguito dell'appello interposto dalla parte civile Tonino CARDILLO e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 2 ottobre 2019 - che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, Euplio MOCELLA dall'imputazione di minaccia (art. 612 cod. pen.) nei confronti del CARDILLO - ha affermato la responsabilità agli effetti civili dell'imputato e l'ha condannato al risarcimento del danno (liquidato in euro trecento) e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della stessa parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

In particolare - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen. - il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 612 cod. pen., 603 e 605 cod. proc. pen. - ed ha prospettato che: - il Giudice di pace aveva escluso la prova che l'imputato avesse pronunciato all'indirizzo del CARDILLO l'espressione in imputazione e, soltanto in via subordinata, che la frase incriminata avesse connotazione intimidatoria; - il Tribunale sarebbe pervenuto alla riforma della sentenza di primo grado, limitandosi ad attribuire alla medesima espressione idoneità a turbare la libertà psichica del minacciato, senza indicare le ragioni per cui gli argomenti spesi dal Giudice di pace non fossero condivisibili (in particolare, il difetto di «prova "soggettiva"' ed "oggettiva" del reato di minaccia», l'inattendibilità dei testi Gerardo CARDILLO, Pietro [OSCURATO:PERSONA] e Nicola [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della parte civile) e senza specificare le risultanze processuali da cui desumere una diversa ricostruzione del fatto, muovendo erroneamente dal presupposto che nel giudizio di primo grado si fosse raggiunta la prova che l'impul:ato aveva effettivamente pronunciato la frase in discorso; - in ogni caso, ove la decisione si fosse fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa, sarebbero stati violati i principi posti in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; - e a seguito dell'insanabile contraddizione tra le due decisioni, ai sensi dell'art. 620, lett. h), cod. proc. pen., si imporrebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili perché il fatto non sussiste (in quanto non risulterebbero necessari ulteriori accertamenti e il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare il «vuoto probatorio»).

3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve esser accolto.

Questa Corte ha già affermato - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, che il Collegio condivide e intende ribadire - che «costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. co ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio» (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278140 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01).

3.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di pace aveva assolto l'imputato, senza assumere alcun prova orale ed espressamente affermando di esser pervenuto a tale decisione non in ragione di una diversa valutazione dell'attendibilità della persona prova dichiarativa, bensì a seguito dell'esatta individuazione della sfera di applicazione della fattispecie incriminatrice.

Invero, oltre ad aver argomentato sui presupposti in presenza dei quali, secondo i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, può ravvisarsi il reato di minaccia, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione il fatto - ad avviso dello stesso Giudice di appello, indubbio - che l'imputato avesse rivolto alla persona offesa l'espressione in imputazione («una palla in fronte non ve la toglie nessuno»).

Tuttavia, il Giudice di pace era pervenuto alla pronuncia liberatoria oggetto di riforma: rimarcando il difetto di piena credibilità delle dichiarazioni - non suffragate aliunde - della persona offesa, la quale avrebbe «artatamente interpretato» e «distort[o]» le espressioni dell'imputato così ritenendole rivolte a sé; ed osservando che nessuno degli altri testi aveva visto il MOCELLA rivolgersi al CARDILLO ma soltanto sentito a distanza la frase pronunciata dallo stesso imputato.

Ragion per cui, il Giudice d'appello - per quel che può trarsi dalla laconica motivazione sul punto - con l'iter appena richiamato ha attribuito un valore determinante al compendio dichiarativo in atti, riconoscendo segnatamente attendibilità - senza procedere alla diretta escussione - alla narrazione di Tonino CARDILLO, alla luce della quale il Giudice di pace Si era invece determinato per l'assoluzione, proprio rilevandone il difetto di credibilità.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01).

P.Q.I11.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza (come da nota); • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 luglio 2020 il Tribunale di Avellino, a seguito dell'appello interposto dalla parte civile Tonino CARDILLO e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 2 ottobre 2019 - che aveva assolto, perché il fatto non sussiste, Euplio MOCELLA dall'imputazione di minaccia (art. 612 cod. pen.) nei confronti del CARDILLO - ha affermato la responsabilità agli effetti civili dell'imputato e l'ha condannato al risarcimento del danno (liquidato in euro trecento) e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della stessa parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen. - il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 612 cod. pen., 603 e 605 cod. proc. pen. - ed ha prospettato che: - il Giudice di pace aveva escluso la prova che l'imputato avesse pronunciato all'indirizzo del CARDILLO l'espressione in imputazione e, soltanto in via subordinata, che la frase incriminata avesse connotazione intimidatoria; - il Tribunale sarebbe pervenuto alla riforma della sentenza di primo grado, limitandosi ad attribuire alla medesima espressione idoneità a turbare la libertà psichica del minacciato, senza indicare le ragioni per cui gli argomenti spesi dal Giudice di pace non fossero condivisibili (in particolare, il difetto di «prova "soggettiva"' ed "oggettiva" del reato di minaccia», l'inattendibilità dei testi Gerardo CARDILLO, Pietro [OSCURATO:PERSONA] e Nicola [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della parte civile) e senza specificare le risultanze processuali da cui desumere una diversa ricostruzione del fatto, muovendo erroneamente dal presupposto che nel giudizio di primo grado si fosse raggiunta la prova che l'impul:ato aveva effettivamente pronunciato la frase in discorso; - in ogni caso, ove la decisione si fosse fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa, sarebbero stati violati i principi posti in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; - e a seguito dell'insanabile contraddizione tra le due decisioni, ai sensi dell'art. 620, lett. h), cod. proc. pen., si imporrebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili perché il fatto non sussiste (in quanto non risulterebbero necessari ulteriori accertamenti e il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare il «vuoto probatorio»). 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve esser accolto. Questa Corte ha già affermato - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, che il Collegio condivide e intende ribadire - che «costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. co ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio» (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278140 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01). 3.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di pace aveva assolto l'imputato, senza assumere alcun prova orale ed espressamente affermando di esser pervenuto a tale decisione non in ragione di una diversa valutazione dell'attendibilità della persona prova dichiarativa, bensì a seguito dell'esatta individuazione della sfera di applicazione della fattispecie incriminatrice. Invero, oltre ad aver argomentato sui presupposti in presenza dei quali, secondo i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, può ravvisarsi il reato di minaccia, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione il fatto - ad avviso dello stesso Giudice di appello, indubbio - che l'imputato avesse rivolto alla persona offesa l'espressione in imputazione («una palla in fronte non ve la toglie nessuno»). Tuttavia, il Giudice di pace era pervenuto alla pronuncia liberatoria oggetto di riforma: rimarcando il difetto di piena credibilità delle dichiarazioni - non suffragate aliunde - della persona offesa, la quale avrebbe «artatamente interpretato» e «distort[o]» le espressioni dell'imputato così ritenendole rivolte a sé; ed osservando che nessuno degli altri testi aveva visto il MOCELLA rivolgersi al CARDILLO ma soltanto sentito a distanza la frase pronunciata dallo stesso imputato. Ragion per cui, il Giudice d'appello - per quel che può trarsi dalla laconica motivazione sul punto - con l'iter appena richiamato ha attribuito un valore determinante al compendio dichiarativo in atti, riconoscendo segnatamente attendibilità - senza procedere alla diretta escussione - alla narrazione di Tonino CARDILLO, alla luce della quale il Giudice di pace Si era invece determinato per l'assoluzione, proprio rilevandone il difetto di credibilità. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01). P.Q.I11. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competen
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