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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28260/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20602/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a, con procura speciale a margine del ricorso , da gli A vv.

S erenella Pittaluga e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Proprietà –coltivazione piante –distruzione - risarcimento [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, con procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Alessandra e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38 presso lo Studio diquest'ultimo; -controricorrente– avverso la sentenza della Corte d i a ppello di Torino n. 820/2018,pubblicata in data 2 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 28 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificato i l 2 4 settembre 20 14 , [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della omonima ditta individuale, evocava, dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] esponendo di occuparsi in Frugarolo della coltivazione delle piante [OSCURATO:PERSONA] su terreni condotti in locazione, di proprietà in parte di [OSCURATO:PERSONA] e in parte dello stesso convenuto, e che quest’ultimo, nel novembre 2013, nonostante l’autorizzazione ricevuta a proseguire nella coltura, con una trinciatrice aveva distrutto n. 1.268 piante allocate sui terreni del Ravizza e n. 1.246 piante allocate sui suoi terreni, per cui ne chiedeva la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Tartara che non contestava la circostanza ma il diritto del Pittaluga ad ottenere il risarcimento per mancanza di prova della proprietà delle piante di lillà, il giudice adito, con sentenza n. 113/2017 del07.02.201 7, accoglieva l a domand a attorea e, per l’effetto, dichiarava il convenuto tenuto a risarcire idanni riconosciuti in euro 56.565,00, oltre accessori e alle spese processuali, affermando che seppure non era opponibile al Tartara il contratto di affitto agrario sui beni oggetto di aggiudicazione, tuttavia le piante recise di lillà non potevano essere considerate frutti naturali inclusi nel pignoramento, ma di proprietà del Pittaluga, tenuto conto della loro autonomia economico-giuridica, per essere suscettibili di utilizzazione separata da parte del legittimo proprietario; -in virtù di gravame interposto dal Tartara, la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure, condannava l’appellante al risarcimento della minor somma di euro 10.144 ,00 , oltre accessori, con compensazionedelle spese di lite.

A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava che pur non essendovi in atti la prova del contratto di affitto stipulato tra i genitori dell’appellato ed il predetto, quanto al terreno di proprietà del Ravizza, trattandosi di piante che dovevano essere coltivate per la germinazione in serra e poi trapiantate, risultava che a partire dal 2004 le stesse non erano più state trasferite in serra, di qui il minor valore commisurato al momento in cui era avvenuta la distruzione (ossia piante di 30-35 anni); -per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso il Pittaluga, sulla base di tre motivi, cui ha resistito il Tartara con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale il solo ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: -con il primo motivo parte ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto non provato il titolo per richiedere il risarcimento delle piante di lillà presenti al momento dell’aggiudicazione sui mappali 102, 134 e 136 oggetto di causa.

Del resto, ciò che rileva, ad avviso del Pittaluga, è la proprietà delle piante che egli aveva inconfutabilmente provato.

Lo stesso giudice di primo grado aveva riconosciuto in capo al ricorrente la proprietà delle piante.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 41 legge n. 203 del 1982, in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello ritenuto sulla base dei numerosi elementi di giudizio la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, raggiunta la prova del titolo in capo al Pittaluga per richiedere il risarcimento delle piante presenti sul terreno al momento dell’aggiudicazione.

Peraltro, trattandosi di terreni agricoli, non occorre neanche alcun contratto scritto ai sensi dell’art. 41 invocato.

I primi due motivi di ricorso, ancorché fra loro diversi, sono da trattare congiuntamente in ragione della dipendenza logica che li unisce.

Essi sono privi di pregio.

Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile erga omnes : e dunque non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chiunquesi trovi nella detenzione o nel possesso del bene da rilasciare.

Pertanto colui il quale, trovandosi nella detenzione dell'immobile che ne forma oggetto, intenda opporvisi, non può limitarsi ad invocare la nullità del titolo esecutivo, ma deve dimostrare di essere titolare di undiritto reale o di godimento sull'immobile, che ne giustifichi il possesso o la detenzione ( Cass. n. 11285 del 2020; Cass. n. 14640 del 2014; Cass. n. 12174 del 1998; Cass. n. 603 del 1998; Cass. n. 1024 del 1963).

In assenza di questo titolo ad possidendum aut detinendum, il terzo oltre a non avere interesse ad opporsi all'esecuzione, in virtù del principio dolo petis, quod mox restiturus es , difetta della legittimazione a poter vantare dei diritti nei confronti dell’aggiudicatario che nella specie, trattandosi di piantagioni, avrebbe dovuto avere i caratteri del diritto di superficie (art.956 c.c.).

Va altresì osservato che dalle difese delle parti risulta che già la sentenza del giudice di prime cure aveva dichiarato la non opponibilità al Tartara dell’eventuale contratto di affitto stipulato dal debitore esecutato con il Pittaluga (v. pag. 6 della sentenza impugnata), capo della decisione che però non risulta avere formato oggetto di specifica critica da parte dell’appellato/ricorrente.

Inoltre, la Corte di appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha per contro ritenuto non dimostrata l’esistenza di un valido titolo per coltivare i terreni “già di proprietà dei genitori ed oggi di proprietà del Tartara” (v. sempre pag. 6 della sentenza), anche perché la documentazione prodotta, contrastante con quanto riportato nel decreto di trasferimento del lotto 2, da cui risulta che un contratto di locazione ultranovennale relativo ad un contratto di affittanza agraria stipulato in data 31.10.2001, della durata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino dal 10.11.2016, riguarda i terreni siti in Frugarolo al Fg 21 mappali 35-61-62-64-89-92, mentre i terreni oggetto di causa sono contraddistinti dai mappali 102, 134 e 136, per i quali non risulta stipulato alcun contratto di affitto.

L'accertamento della mancanza di un valido titolo in capo al ricorrente nei confronti dell' area di proprietà de l debitoreesecutato ha quale corollario l'accertamento implicito che il decreto di trasferimento era valido ed effi cace, non limitato da diritto altrui e quindi di circostanza di merito non censurabile in sede di legittimità, se non entro i confini di un vizio di motivazione, non ricorrente nella specie per avere la Corte distrettuale adeguatamente e logicamente argomentato il proprio convincimento.

Quanto alla seconda censura, secondo cui la L. n. 203 del 1982, art. 41 prevarrebbe sulle norme del codice civile e del codice di procedura, stabilendo comunque l'opponibilità del contratto agrario stipulato in forma libera rispetto alle regole generali sul pignoramento immobiliare, osserva il Collegio che la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità.

In particolare, è stato più volte ribadito che la norma di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 41 relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina costituita dall'art.1350 c.c., n. 8, e art. 2643 c.c., n. 8, secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari - debbono farsi per atto pubb lico o scrittura privata, sotto pena di nullità.

Tuttavia, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra la L. n. 203 del 1982, art. 41 ed altre norme anteriori, fra cui l'art. 2923 c.c. e l'art. 560 c .p.c. , che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile al creditore procedente solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (Cass. 12 dicembre 1994 n. 10599 ; Cass. 29 ottobre 1997 n. 10651; Cass.3 agosto 2005 n. 16242; Cass.18 maggio 2015 n. 10136; Cass. 28 giugno 2019 n. 17424).

Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare).

E’ pertanto evidente la correttezza della motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine all’asserito titolo vantato dal ricorrente sul medesimo terreno per essere laportata dell'art. 41 cit. tale da non può prevalere sulla disciplina dell'espropriazione forzata; - con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partirelativo al valore attribuito alle singole piante da parte del consulente tecnico.

In particolare, la Corte distrettuale si sarebbe discostata dalla valutazione del c.t.u. nonostante l’ausiliario avesse fatto espressamente riferimento allo stato dei luoghi e allo stato di salute delle piante.

L’ultima censura è inammissibile comportando censure su valutazioni del giudice di appello.

La Corte territoriale, in ordine alla congruità del valore delle piante stimato dal c.t.u., ribadendo che al momento in cui avveniva la loro distruzione avevano 30-35 anni, ha disatteso le conclusioni del c.t.u., ritenendole non appaganti, anche con riguardo al metodo d'indagine applicato, per un verso comparativo, ma non corredato della precisazione della vetustà e alle reali condizioni delle piante di lillà, che dalle fotografie 44 e 45 non risultavano essere state curate in modo adeguato (terreno con erbacce e aventi rami di foglie gialle).

Indi, in ordine agli articoli di giornali e agli attestati di produzione di lillà dall’azienda Pittaluga risalivano agli anni 90, ma nulla vi era per gli anni 2000.

Questo iter argomentativo è corretto nella sua articolazione ed è insindacabile nella sintesi fondante l'approdo conclusivo.

È jus recept um che se dall'indagine tecnica espletata in giudizio non emergono elementi di fatto sufficienti per determinare il valore effettivo del bene di cui la parteinvoca il risarcimento in ragione della notevole sproporzione rispetto al reale stato dei beni, il giudice può legittimamente disattendere le conclusioni dell’ausiliario, con argomentazioni ancorate alle risultanze processuali.

La Corte di merito ha condotto la sua indagine nel solco di questo principio.

Ha verificato con rigore ed accuratezza i criteri che hanno orientato la verifica del c.t.u., senza certamente porre in dubbio la veridicità del contenuto delle affermazioni espresse nell'elaborato, ed ha quindi illustrato con puntuale ed adeguata motivazione le ragioni del suo dissenso dal metodo d'indagine applicato e quindi dalle conclusioni assunte dal predetto ausiliare.

Il giudizio che ne ha tratto esprime dunque il risultato del controllo eseguito sull'operato del c.t.u., che rappresenta un tipico apprezzamento di fatto, legittimamente espresso dal giudice di merito, non vincolato di certo dal giudizio espresso dal giudice di primo grado.

Ed infatti, in simile evenienza, il giudice è solo tenuto a prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata (Cass. n. 4582 del 1999 ) , esponendo le ragioni che lo inducono a respingere ovvero ad accogliere le censure attraverso cui sono rappresentati.

Né è perciò sindacabile da parte di questa Corte se, com'è avvenuto nel caso di specie, gli elementi di convincimento per disattendere la c.t.u. sono stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (per tutte, Cass. n. 19661 del 2006; Cass. n. 10849 del 2007 ) .

Da ciò discende che il giudice d'appello era libero di controllare ed apprezzare il metodo d'indagine utilizzato dal c.t.u. in senso difforme dal Tribunale, attraverso verifica non coperta in alcun modo, da preclusioni siccome il devolutum, ponendo in discussione il requisito della congruità del valore d elle piante di lillà , comprendeva l'indagine sulla sproporzione alla stregua della c.t.u.; quindi di esprimere il conseguente giudizio sul risultato, più o meno appagante, della combinazione dei metodi adottati dall'ausiliare.

Del vaglio critico condotto secondo questo percorso logico la decisione impugnata rende conto con tessuto motivazionale improntato a coerenza e puntualità, che la rende assolutamente insindacabile.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrent e al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in favore del controricorrente in euro 2 . 4 00,00, di cui ero 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrent e , dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20602/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a, con procura speciale a margine del ricorso , da gli A vv. S erenella Pittaluga e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Proprietà –coltivazione piante –distruzione - risarcimento [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, con procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Alessandra e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38 presso lo Studio diquest'ultimo; -controricorrente– avverso la sentenza della Corte d i a ppello di Torino n. 820/2018,pubblicata in data 2 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 28 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificato i l 2 4 settembre 20 14 , [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della omonima ditta individuale, evocava, dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] esponendo di occuparsi in Frugarolo della coltivazione delle piante [OSCURATO:PERSONA] su terreni condotti in locazione, di proprietà in parte di [OSCURATO:PERSONA] e in parte dello stesso convenuto, e che quest’ultimo, nel novembre 2013, nonostante l’autorizzazione ricevuta a proseguire nella coltura, con una trinciatrice aveva distrutto n. 1.268 piante allocate sui terreni del Ravizza e n. 1.246 piante allocate sui suoi terreni, per cui ne chiedeva la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Tartara che non contestava la circostanza ma il diritto del Pittaluga ad ottenere il risarcimento per mancanza di prova della proprietà delle piante di lillà, il giudice adito, con sentenza n. 113/2017 del07.02.201 7, accoglieva l a domand a attorea e, per l’effetto, dichiarava il convenuto tenuto a risarcire idanni riconosciuti in euro 56.565,00, oltre accessori e alle spese processuali, affermando che seppure non era opponibile al Tartara il contratto di affitto agrario sui beni oggetto di aggiudicazione, tuttavia le piante recise di lillà non potevano essere considerate frutti naturali inclusi nel pignoramento, ma di proprietà del Pittaluga, tenuto conto della loro autonomia economico-giuridica, per essere suscettibili di utilizzazione separata da parte del legittimo proprietario; -in virtù di gravame interposto dal Tartara, la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure, condannava l’appellante al risarcimento della minor somma di euro 10.144 ,00 , oltre accessori, con compensazionedelle spese di lite. A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava che pur non essendovi in atti la prova del contratto di affitto stipulato tra i genitori dell’appellato ed il predetto, quanto al terreno di proprietà del Ravizza, trattandosi di piante che dovevano essere coltivate per la germinazione in serra e poi trapiantate, risultava che a partire dal 2004 le stesse non erano più state trasferite in serra, di qui il minor valore commisurato al momento in cui era avvenuta la distruzione (ossia piante di 30-35 anni); -per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso il Pittaluga, sulla base di tre motivi, cui ha resistito il Tartara con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale il solo ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: -con il primo motivo parte ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto non provato il titolo per richiedere il risarcimento delle piante di lillà presenti al momento dell’aggiudicazione sui mappali 102, 134 e 136 oggetto di causa. Del resto, ciò che rileva, ad avviso del Pittaluga, è la proprietà delle piante che egli aveva inconfutabilmente provato. Lo stesso giudice di primo grado aveva riconosciuto in capo al ricorrente la proprietà delle piante. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 41 legge n. 203 del 1982, in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello ritenuto sulla base dei numerosi elementi di giudizio la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, raggiunta la prova del titolo in capo al Pittaluga per richiedere il risarcimento delle piante presenti sul terreno al momento dell’aggiudicazione. Peraltro, trattandosi di terreni agricoli, non occorre neanche alcun contratto scritto ai sensi dell’art. 41 invocato. I primi due motivi di ricorso, ancorché fra loro diversi, sono da trattare congiuntamente in ragione della dipendenza logica che li unisce. Essi sono privi di pregio. Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile erga omnes : e dunque non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chiunquesi trovi nella detenzione o nel possesso del bene da rilasciare. Pertanto colui il quale, trovandosi nella detenzione dell'immobile che ne forma oggetto, intenda opporvisi, non può limitarsi ad invocare la nullità del titolo esecutivo, ma deve dimostrare di essere titolare di undiritto reale o di godimento sull'immobile, che ne giustifichi il possesso o la detenzione ( Cass. n. 11285 del 2020; Cass. n. 14640 del 2014; Cass. n. 12174 del 1998; Cass. n. 603 del 1998; Cass. n. 1024 del 1963). In assenza di questo titolo ad possidendum aut detinendum, il terzo oltre a non avere interesse ad opporsi all'esecuzione, in virtù del principio dolo petis, quod mox restiturus es , difetta della legittimazione a poter vantare dei diritti nei confronti dell’aggiudicatario che nella specie, trattandosi di piantagioni, avrebbe dovuto avere i caratteri del diritto di superficie (art.956 c.c.). Va altresì osservato che dalle difese delle parti risulta che già la sentenza del giudice di prime cure aveva dichiarato la non opponibilità al Tartara dell’eventuale contratto di affitto stipulato dal debitore esecutato con il Pittaluga (v. pag. 6 della sentenza impugnata), capo della decisione che però non risulta avere formato oggetto di specifica critica da parte dell’appellato/ricorrente. Inoltre, la Corte di appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha per contro ritenuto non dimostrata l’esistenza di un valido titolo per coltivare i terreni “già di proprietà dei genitori ed oggi di proprietà del Tartara” (v. sempre pag. 6 della sentenza), anche perché la documentazione prodotta, contrastante con quanto riportato nel decreto di trasferimento del lotto 2, da cui risulta che un contratto di locazione ultranovennale relativo ad un contratto di affittanza agraria stipulato in data 31.10.2001, della durata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino dal 10.11.2016, riguarda i terreni siti in Frugarolo al Fg 21 mappali 35-61-62-64-89-92, mentre i terreni oggetto di causa sono contraddistinti dai mappali 102, 134 e 136, per i quali non risulta stipulato alcun contratto di affitto. L'accertamento della mancanza di un valido titolo in capo al ricorrente nei confronti dell' area di proprietà de l debitoreesecutato ha quale corollario l'accertamento implicito che il decreto di trasferimento era valido ed effi cace, non limitato da diritto altrui e quindi di circostanza di merito non censurabile in sede di legittimità, se non entro i confini di un vizio di motivazione, non ricorrente nella specie per avere la Corte distrettuale adeguatamente e logicamente argomentato il proprio convincimento. Quanto alla seconda censura, secondo cui la L. n. 203 del 1982, art. 41 prevarrebbe sulle norme del codice civile e del codice di procedura, stabilendo comunque l'opponibilità del contratto agrario stipulato in forma libera rispetto alle regole generali sul pignoramento immobiliare, osserva il Collegio che la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità. In particolare, è stato più volte ribadito che la norma di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 41 relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina costituita dall'art.1350 c.c., n. 8, e art. 2643 c.c., n. 8, secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari - debbono farsi per atto pubb lico o scrittura privata, sotto pena di nullità. Tuttavia, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra la L. n. 203 del 1982, art. 41 ed altre norme anteriori, fra cui l'art. 2923 c.c. e l'art. 560 c .p.c. , che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile al creditore procedente solo se reca data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (Cass. 12 dicembre 1994 n. 10599 ; Cass. 29 ottobre 1997 n. 10651; Cass.3 agosto 2005 n. 16242; Cass.18 maggio 2015 n. 10136; Cass. 28 giugno 2019 n. 17424). Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare). E’ pertanto evidente la correttezza della motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine all’asserito titolo vantato dal ricorrente sul medesimo terreno per essere laportata dell'art. 41 cit. tale da non può prevalere sulla disciplina dell'espropriazione forzata; - con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partirelativo al valore attribuito alle singole piante da parte del consulente tecnico. In particolare, la Corte distrettuale si sarebbe discostata dalla valutazione del c.t.u. nonostante l’ausiliario avesse fatto espressamente riferimento allo stato dei luoghi e allo stato di salute delle piante. L’ultima censura è inammissibile comportando censure su valutazioni del giudice di appello. La Corte territoriale, in ordine alla congruità del valore delle piante stimato dal c.t.u., ribadendo che al momento in cui avveniva la loro distruzione avevano 30-35 anni, ha disatteso le conclusioni del c.t.u., ritenendole non appaganti, anche con riguardo al metodo d'indagine applicato, per un verso comparativo, ma non corredato della precisazione della vetustà e alle reali condizioni delle piante di lillà, che dalle fotografie 44 e 45 non risultavano essere state curate in modo adeguato (terreno con erbacce e aventi rami di foglie gialle). Indi, in ordine agli articoli di giornali e agli attestati di produzione di lillà dall’azienda Pittaluga risalivano agli anni 90, ma nulla vi era per gli anni 2000. Questo iter argomentativo è corretto nella sua articolazione ed è insindacabile nella sintesi fondante l'approdo conclusivo. È jus recept um che se dall'indagine tecnica espletata in giudizio non emergono elementi di fatto sufficienti per determinare il valore effettivo del bene di cui la parteinvoca il risarcimento in ragione della notevole sproporzione rispetto al reale stato dei beni, il giudice può legittimamente disattendere le conclusioni dell’ausiliario, con argomentazioni ancorate alle risultanze processuali. La Corte di merito ha condotto la sua indagine nel solco di questo principio. Ha verificato con rigore ed accuratezza i criteri che hanno orientato la verifica del c.t.u., senza certamente porre in dubbio la veridicità del contenuto delle affermazioni espresse nell'elaborato, ed ha quindi illustrato con puntuale ed adeguata motivazione le ragioni del suo dissenso dal metodo d'indagine applicato e quindi dalle conclusioni assunte dal predetto ausiliare. Il giudizio che ne ha tratto esprime dunque il risultato del controllo eseguito sull'operato del c.t.u., che rappresenta un tipico apprezzamento di fatto, legittimamente espresso dal giudice di merito, non vincolato di certo dal giudizio espresso dal giudice di primo grado. Ed infatti, in simile evenienza, il giudice è solo tenuto a prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata (Cass. n. 4582 del 1999 ) , esponendo le ragioni che lo inducono a respingere ovvero ad accogliere le censure attraverso cui sono rappresentati. Né è perciò sindacabile da parte di questa Corte se, com'è avvenuto nel caso di specie, gli elementi di convincimento per disattendere la c.t.u. sono stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (per tutte, Cass. n. 19661 del 2006; Cass. n. 10849 del 2007 ) . Da ciò discende che il giudice d'appello era libero di controllare ed apprezzare il metodo d'indagine utilizzato dal c.t.u. in senso difforme dal Tribunale, attraverso verifica non coperta in alcun modo, da preclusioni siccome il devolutum, ponendo in discussione il requisito della congruità del valore d elle piante di lillà , comprendeva l'indagine sulla sproporzione alla stregua della c.t.u.; quindi di esprimere il conseguente giudizio sul risultato, più o meno appagante, della combinazione dei metodi adottati dall'ausiliare. Del vaglio critico condotto secondo questo percorso logico la decisione impugnata rende conto con tessuto motivazionale improntato a coerenza e puntualità, che la rende assolutamente insindacabile. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrent e al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in favore del controricorrente in euro 2 . 4 00,00, di cui ero 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrent e , dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 28260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris