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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16443/2026

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ta-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5662/2017, depositata il 2/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TK501F304872 (con il quale era stato accertato un maggior reddito, ai finiIRPEF, per l’anno 2007), deducendo il mancato rispetto del termine ex art.43 d.p.r. n. 600/1973; la carenza di legittimazione alla sottoscrizione exartt. 19 e 52 d.lgs. n. 165/2001 e 42 d.p.r. n. 600/1973; l’insussistenzadei presupposti per l’accertamento ex art. 38 d.p.r. n. 600/1973; laNumero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026violazione degli artt. 55 e seguenti del TUIR; la “limitazione al diritto didifesa ed al principio di capacità contributiva di cui agli articoli 24 e 53della Costituzione; la “inapplicabilità della vecchia normativa art. 38 IV, Ve VI comma d.p.r. 600 del 1973 in virtù del novellato accertamentosintetico come aggiornato dall’articolo 22 del d.l. 78/2010”; l’“erroremateriale nell’applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito e violazionee falsa applicazione dell’articolo 38 del d.p.r. 600/73”.2.

La CTP di Roma accolse il ricorso, limitatamente al profilo dellagiustificatezza di “una parte delle spese” (in relazione all’impiego di partedel corrispettivo riveniente dalla vendita di un immobile) e del mutuo di €160.000,00.3.

L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza di primo grado,invocandone la riforma relativamente alla questione del disinvestimentodel 2006.

Si costituì la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], reiterando le contestazioni all’avvisodi accertamento già oggetto dell’originario ricorso.

La CTR dichiaròinammissibile la domanda di annullamento dell’atto impugnato, svoltadalla contribuente, per non avere quest’ultima proposto appelloincidentale (essendosi, peraltro, costituita tardivamente rispetto altermine di cui all’art. 54 d.lgs. n. 546/1992), e accolse l’impugnazionedell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la documentazione valorizzata daigiudici di primo grado valesse a dimostrare l’origine della disponibilità didenaro da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma non la permanenza della stessanell’anno in contestazione (il 2007).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo - non rubricato in alcun modo -, la ricorrentededuce l’omissione di pronuncia, da parte della CTR, “su doglianze econtestazioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere sollevate sin dalprimo grado di giudizio, ribadite nelle memorie depositate in corso diNumero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026causa e finanche reiterate in sede di costituzione nel secondo grado digiudizio”.

Secondo la ricorrente, non era necessario che tali questionifossero veicolate tramite l’appello incidentale, dovendo ritenersi “giàacquisite in atti e ricomprese intimamente nei motivi di appello consegnatidall’Agenzia delle Entrate con l’introduzione del secondo grado di giudizio”(pag. 6 del ricorso per cassazione).

Nel ricorso segue, poi, lariproposizione delle censure in discorso, come elencate al punto 1 dei fattidi causa.Il motivo è infondato.La sentenza di primo grado (come riportata a pag. 3 del ricorso percassazione) si era espressa su alcune spese della contribuente,accogliendone parzialmente la prospettazione in ordine alla giustificazionedella provenienza dei corrispondenti redditi (“tutto ciò conduce ariconoscere parzialmente le ragioni della parte nei limiti sopra specificati”:pag. 3 del ricorso); nulla aveva detto, invece, in ordine alle eccezionipreliminari di merito afferenti alla decadenza ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973e al “vizio di sottoscrizione” dell’avviso di accertamento impugnato.Orbene, ove si ritenga che la statuizione decisoria della CTP implicasse ilrigetto implicito di tali censure, effettivamente queste ultime avrebberodovuto essere veicolate nel processo di secondo grado attraverso l’appelloincidentale, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità(si veda Cass., n. 25876/2024, alla cui stregua “qualora un'eccezione dimerito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraversoun'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittoriosoquanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravameincidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile,Numero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non siastata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice diprime cure”; nello stesso senso Cass., n. 9505/2024; Cass., n.24658/2017; Cass., S.U., n. 11799/2017).

Parimenti sarebbe statanecessaria la proposizione dell’appello incidentale (con rituale deduzionedella violazione dell’art. 112 c.p.c.) nel caso in cui - come sembra opinarela ricorrente - si ritenga che l’assenza di qualsivoglia argomentazione inmerito alle ulteriori censure originariamente formulate avverso l’avviso diaccertamento integri un’omissione di pronuncia e non un rigetto implicitoo la conseguenza dell’assorbimento delle stesse.

In ogni caso, anche avoler ritenere - in linea puramente teorica - che tali questioni sarebberopotute essere veicolate nel processo di secondo grado, da partedell’appellata, mediante la mera riproposizione ex art. 56 del d.lgs. n.546/1992, quest’ultima sarebbe stata invalidamente effettuata, nel caso dispecie, in un atto di controdeduzioni tardivamente depositato rispetto altermine di cui all’art. 23 del citato decreto legislativo (si veda Cass., n.32051/2025, relativo, peraltro, al caso dell’appellato che sia statototalmente vincitore in primo grado).2.

Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, per avere erroneamenteritenuto che la ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio, dalmomento che “la ricorrente, sin dal primo grado di giudizio, [aveva]dimostrato, depositando gli estratti conto, che le somme di denaroerogate per l’acquisto dell’immobile oggetto di verifica e le successivespese per il pagamento delle rate di mutuo erano state effettuate conrisorse derivanti sia da redditi prodotti nell’anno in corso, sia negli anniprecedenti, e soprattutto con l’ingente somma di denaro ottenuta dallavendita del prestigioso immobile della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 14del ricorso per cassazione).Numero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il motivo è infondato, poiché, a fronte della statuizione della sentenzaimpugnata, fondata sulla carenza di prova circa la persistentedisponibilità, nell’anno oggetto di accertamento, delle somme derivantidalla vendita dell’appartamento, si limita a riaffermare l’avvenutoassolvimento dell’onere della prova contraria, con esclusivo riguardo allacircostanza della vendita suddetta, a ragione ritenuta non sufficiente dallaCTR, in applicazione del principio per cui, “in tema di accertamentosintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente,che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezionedi ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sullaloro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso,sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere lespese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti contobancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò siaaccaduto o sia potuto accadere” (Cass., n. 10310/2024; si veda ancheCass., n. 29067/2018, nella quale la S.C., in applicazione del suddettoprincipio, ha annullato la decisione impugnata che aveva accolto il ricorsodel contribuente limitandosi a prendere atto della disponibilità liquidederivanti dalla cessazione di due imprese riconducibili allo stesso, senzaverificare l'effettivo transito di dette disponibilità su conti correnti a luiriferibili negli anni nei quali erano stati individuati gli incrementipatrimoniali posti a fondamento dell'accertamento).3.

Al rigetto del ricorso non fa seguito alcuna statuizione in ordine allespese processuali, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Numero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5662/2017, depositata il 2/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TK501F304872 (con il quale era stato accertato un maggior reddito, ai finiIRPEF, per l’anno 2007), deducendo il mancato rispetto del termine ex art.43 d.p.r. n. 600/1973; la carenza di legittimazione alla sottoscrizione exartt. 19 e 52 d.lgs. n. 165/2001 e 42 d.p.r. n. 600/1973; l’insussistenzadei presupposti per l’accertamento ex art. 38 d.p.r. n. 600/1973; laNumero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026violazione degli artt. 55 e seguenti del TUIR; la “limitazione al diritto didifesa ed al principio di capacità contributiva di cui agli articoli 24 e 53della Costituzione; la “inapplicabilità della vecchia normativa art. 38 IV, Ve VI comma d.p.r. 600 del 1973 in virtù del novellato accertamentosintetico come aggiornato dall’articolo 22 del d.l. 78/2010”; l’“erroremateriale nell’applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito e violazionee falsa applicazione dell’articolo 38 del d.p.r. 600/73”.2. La CTP di Roma accolse il ricorso, limitatamente al profilo dellagiustificatezza di “una parte delle spese” (in relazione all’impiego di partedel corrispettivo riveniente dalla vendita di un immobile) e del mutuo di €160.000,00.3. L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza di primo grado,invocandone la riforma relativamente alla questione del disinvestimentodel 2006. Si costituì la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], reiterando le contestazioni all’avvisodi accertamento già oggetto dell’originario ricorso. La CTR dichiaròinammissibile la domanda di annullamento dell’atto impugnato, svoltadalla contribuente, per non avere quest’ultima proposto appelloincidentale (essendosi, peraltro, costituita tardivamente rispetto altermine di cui all’art. 54 d.lgs. n. 546/1992), e accolse l’impugnazionedell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la documentazione valorizzata daigiudici di primo grado valesse a dimostrare l’origine della disponibilità didenaro da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma non la permanenza della stessanell’anno in contestazione (il 2007).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo - non rubricato in alcun modo -, la ricorrentededuce l’omissione di pronuncia, da parte della CTR, “su doglianze econtestazioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere sollevate sin dalprimo grado di giudizio, ribadite nelle memorie depositate in corso diNumero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026causa e finanche reiterate in sede di costituzione nel secondo grado digiudizio”. Secondo la ricorrente, non era necessario che tali questionifossero veicolate tramite l’appello incidentale, dovendo ritenersi “giàacquisite in atti e ricomprese intimamente nei motivi di appello consegnatidall’Agenzia delle Entrate con l’introduzione del secondo grado di giudizio”(pag. 6 del ricorso per cassazione). Nel ricorso segue, poi, lariproposizione delle censure in discorso, come elencate al punto 1 dei fattidi causa.Il motivo è infondato.La sentenza di primo grado (come riportata a pag. 3 del ricorso percassazione) si era espressa su alcune spese della contribuente,accogliendone parzialmente la prospettazione in ordine alla giustificazionedella provenienza dei corrispondenti redditi (“tutto ciò conduce ariconoscere parzialmente le ragioni della parte nei limiti sopra specificati”:pag. 3 del ricorso); nulla aveva detto, invece, in ordine alle eccezionipreliminari di merito afferenti alla decadenza ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973e al “vizio di sottoscrizione” dell’avviso di accertamento impugnato.Orbene, ove si ritenga che la statuizione decisoria della CTP implicasse ilrigetto implicito di tali censure, effettivamente queste ultime avrebberodovuto essere veicolate nel processo di secondo grado attraverso l’appelloincidentale, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità(si veda Cass., n. 25876/2024, alla cui stregua “qualora un'eccezione dimerito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraversoun'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudiced'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittoriosoquanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravameincidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile,Numero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non siastata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice diprime cure”; nello stesso senso Cass., n. 9505/2024; Cass., n.24658/2017; Cass., S.U., n. 11799/2017). Parimenti sarebbe statanecessaria la proposizione dell’appello incidentale (con rituale deduzionedella violazione dell’art. 112 c.p.c.) nel caso in cui - come sembra opinarela ricorrente - si ritenga che l’assenza di qualsivoglia argomentazione inmerito alle ulteriori censure originariamente formulate avverso l’avviso diaccertamento integri un’omissione di pronuncia e non un rigetto implicitoo la conseguenza dell’assorbimento delle stesse. In ogni caso, anche avoler ritenere - in linea puramente teorica - che tali questioni sarebberopotute essere veicolate nel processo di secondo grado, da partedell’appellata, mediante la mera riproposizione ex art. 56 del d.lgs. n.546/1992, quest’ultima sarebbe stata invalidamente effettuata, nel caso dispecie, in un atto di controdeduzioni tardivamente depositato rispetto altermine di cui all’art. 23 del citato decreto legislativo (si veda Cass., n.32051/2025, relativo, peraltro, al caso dell’appellato che sia statototalmente vincitore in primo grado).2. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, per avere erroneamenteritenuto che la ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio, dalmomento che “la ricorrente, sin dal primo grado di giudizio, [aveva]dimostrato, depositando gli estratti conto, che le somme di denaroerogate per l’acquisto dell’immobile oggetto di verifica e le successivespese per il pagamento delle rate di mutuo erano state effettuate conrisorse derivanti sia da redditi prodotti nell’anno in corso, sia negli anniprecedenti, e soprattutto con l’ingente somma di denaro ottenuta dallavendita del prestigioso immobile della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 14del ricorso per cassazione).Numero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il motivo è infondato, poiché, a fronte della statuizione della sentenzaimpugnata, fondata sulla carenza di prova circa la persistentedisponibilità, nell’anno oggetto di accertamento, delle somme derivantidalla vendita dell’appartamento, si limita a riaffermare l’avvenutoassolvimento dell’onere della prova contraria, con esclusivo riguardo allacircostanza della vendita suddetta, a ragione ritenuta non sufficiente dallaCTR, in applicazione del principio per cui, “in tema di accertamentosintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente,che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezionedi ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sullaloro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso,sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere lespese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti contobancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò siaaccaduto o sia potuto accadere” (Cass., n. 10310/2024; si veda ancheCass., n. 29067/2018, nella quale la S.C., in applicazione del suddettoprincipio, ha annullato la decisione impugnata che aveva accolto il ricorsodel contribuente limitandosi a prendere atto della disponibilità liquidederivanti dalla cessazione di due imprese riconducibili allo stesso, senzaverificare l'effettivo transito di dette disponibilità su conti correnti a luiriferibili negli anni nei quali erano stati individuati gli incrementipatrimoniali posti a fondamento dell'accertamento).3. Al rigetto del ricorso non fa seguito alcuna statuizione in ordine allespese processuali, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Numero registro generale 11012/2018Numero sezionale 2939/2026Numero di raccolta generale 16443/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro
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