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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08260/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13282/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria. – controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa n. 1083/03/19, depositata il 9 ottobre 2019.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08 marzo 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso.

Rilevato che:

1. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa di cui all’epigrafe, che, in controversia avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 940/03/17, depositata dal medesimo organo giudicante il 30 giugno 2017 e passata in giudicato, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal contribuente, l’Amministrazione ha dedotto di aver già ottemperato per effetto del pagamento della somma pari alla metà dell'importo riconosciuto dalla predetta sentenza, ovvero nei limiti di quanto disposto dall'art. 16- octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

La sentenza impugnata ha tuttavia negato che potesse applicarsi alla fattispecie in questione, relativa a sentenza conseguente a giudizio introdotto e definito prima dell’entrata in vigore della norma invocata dall’Ufficio, la limitazione all’attuazione del rimborso prevista da quest’ultima disposizione, ed ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dalla sentenza di primo grado passata in giudicato. n. 13282/2020 r.g. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Il contribuente si è costituito in questo giudizio con controricorso ed ha prodotto successivamente memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’ Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e del Provvedimento del 26 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell’intera somma liquidata, a titolo di rimborso, dalla sentenza di primo grado divenuta irrevocabile.

Rileva l’Amministrazione che l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, dispone che «[…] In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma.

A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015- 2017.».

In parte qua, la norma non è stata modificata dal successivo art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha riguardato solo l’ottavo periodo dell’ art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, relativo al quantum del limite delle risorse stanziate ed utilizzabili. n. 13282/2020 r.g. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, prevede che: « 2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché́ dell’importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione pì remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1.».

Premesso tale quadro normativo, la ricorrente Agenzia, nella sostanza, imputa al giudice dell'ottemperanza l’errore di non aver considerato che l'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 non riguarda le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall'amministrazione finanziaria in sede amministrativa, ma anche quelle in cui - come nel caso di specie - il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale e con efficacia di cosa giudicata.

2. Preliminarmente, il Collegio rileva che la questione controversa è oggetto anche di diversi altri ricorsi pendenti presso questa Corte, con i quali appare pertanto opportuno che questo giudizio, per esigenze n. 13282/2020 r.g. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 di nomifilachia, sia congiuntamente trattato in apposita udienza, già fissata per il 18 maggio 2022, dedicata alla medesima materia.

E’ quindi necessario rinviare a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] n. 13282/2020 r.g. 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13282/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria. – controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa n. 1083/03/19, depositata il 9 ottobre 2019. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08 marzo 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso. Rilevato che: 1. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa di cui all’epigrafe, che, in controversia avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 940/03/17, depositata dal medesimo organo giudicante il 30 giugno 2017 e passata in giudicato, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal contribuente, l’Amministrazione ha dedotto di aver già ottemperato per effetto del pagamento della somma pari alla metà dell'importo riconosciuto dalla predetta sentenza, ovvero nei limiti di quanto disposto dall'art. 16- octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. La sentenza impugnata ha tuttavia negato che potesse applicarsi alla fattispecie in questione, relativa a sentenza conseguente a giudizio introdotto e definito prima dell’entrata in vigore della norma invocata dall’Ufficio, la limitazione all’attuazione del rimborso prevista da quest’ultima disposizione, ed ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dalla sentenza di primo grado passata in giudicato. n. 13282/2020 r.g. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Il contribuente si è costituito in questo giudizio con controricorso ed ha prodotto successivamente memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’ Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e del Provvedimento del 26 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell’intera somma liquidata, a titolo di rimborso, dalla sentenza di primo grado divenuta irrevocabile. Rileva l’Amministrazione che l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, dispone che «[…] In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015- 2017.». In parte qua, la norma non è stata modificata dal successivo art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha riguardato solo l’ottavo periodo dell’ art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, relativo al quantum del limite delle risorse stanziate ed utilizzabili. n. 13282/2020 r.g. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, prevede che: « 2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché́ dell’importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione pì remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1.». Premesso tale quadro normativo, la ricorrente Agenzia, nella sostanza, imputa al giudice dell'ottemperanza l’errore di non aver considerato che l'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 non riguarda le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall'amministrazione finanziaria in sede amministrativa, ma anche quelle in cui - come nel caso di specie - il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale e con efficacia di cosa giudicata. 2. Preliminarmente, il Collegio rileva che la questione controversa è oggetto anche di diversi altri ricorsi pendenti presso questa Corte, con i quali appare pertanto opportuno che questo giudizio, per esigenze n. 13282/2020 r.g. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 13282/2020 Numero sezionale 790/2022 Numero di raccolta generale 8260/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 di nomifilachia, sia congiuntamente trattato in apposita udienza, già fissata per il 18 maggio 2022, dedicata alla medesima materia. E’ quindi necessario rinviare a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] n. 13282/2020 r.g. 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O
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