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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08940/2023

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tola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2669/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1685/22/19 depositata in data 29 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo ai fini della riunione al giudizio n. 35855/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso l’avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale si accertava l’emissione di diverse fatture per contributo pubblicitario, nonché si accertavano spese prive di giustificativi per importi superiori alla normativa in tema di tracciabilità degli importi; che la CTP ha rigettato il ricorso; che, a seguito di proposizione di ricorso in appello dei contribuenti Brandi e Gioia, la CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 29 maggio 2019, ha rigettato gli appelli dei contribuenti; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; che con ordinanza interlocutoria in data 25 novembre 2021 la causa è stata rimessa alla Sezione tributaria dalla Sesta Sezione, stante la pendenza di altro procedimento iscritto al n. 35855/2019 R.G., proposto dall’altro originario appellante [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Come rilevato dal Pubblico Ministero e dal ricorrente in memoria, avverso la medesima sentenza è stato proposto altro ricorso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; che deve procedersi alla riunione delle diverse impugnazioni ex art. 335 cod. proc. civ., pena l’improcedibilità dell’impugnazione non oggetto di esame congiunto (Cass., Sez.

VI, 11 aprile 2016, n. 7096); P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire la riunione ex art. 335 cod. proc. civ.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2669/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1685/22/19 depositata in data 29 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo ai fini della riunione al giudizio n. 35855/2019 R.G. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso l’avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale si accertava l’emissione di diverse fatture per contributo pubblicitario, nonché si accertavano spese prive di giustificativi per importi superiori alla normativa in tema di tracciabilità degli importi; che la CTP ha rigettato il ricorso; che, a seguito di proposizione di ricorso in appello dei contribuenti Brandi e Gioia, la CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 29 maggio 2019, ha rigettato gli appelli dei contribuenti; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio; che con ordinanza interlocutoria in data 25 novembre 2021 la causa è stata rimessa alla Sezione tributaria dalla Sesta Sezione, stante la pendenza di altro procedimento iscritto al n. 35855/2019 R.G., proposto dall’altro originario appellante [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Come rilevato dal Pubblico Ministero e dal ricorrente in memoria, avverso la medesima sentenza è stato proposto altro ricorso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; che deve procedersi alla riunione delle diverse impugnazioni ex art. 335 cod. proc. civ., pena l’improcedibilità dell’impugnazione non oggetto di esame congiunto (Cass., Sez. VI, 11 aprile 2016, n. 7096); P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire la riunione ex art. 335 cod. proc. civ.
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