Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03540/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIerv,/ a cpten udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 18/01/2017, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., nonché 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e, infine, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e - previo assorbimento del primo reato nell'alveo previsionale della seconda fattispecie incriminatrice, oltre che con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, infine, con declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta in primo grado all'imputato, quanto alle residue imputazioni, nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto al trattamento sanzionatorio, in riferimento all'operato aumento a titolo di continuazione.

La difesa si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto - in sede di quantificazione dell'aumento di pena - delle modalità concrete, in base alle quali si è determinato il reato.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.

Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. \.s P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIerv,/ a cpten udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 18/01/2017, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., nonché 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e, infine, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e - previo assorbimento del primo reato nell'alveo previsionale della seconda fattispecie incriminatrice, oltre che con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, infine, con declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta in primo grado all'imputato, quanto alle residue imputazioni, nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto al trattamento sanzionatorio, in riferimento all'operato aumento a titolo di continuazione. La difesa si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto - in sede di quantificazione dell'aumento di pena - delle modalità concrete, in base alle quali si è determinato il reato. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. \.s P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 di