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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31496/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ER3W0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la quantificazione della pena con riferimento alla diminuzione non nella massima estensione per le concesse circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato ,avendo la Corte di appello ben apprezzato i presupposti di cui all'art.132 e 133 cod. pen., onde giustificare la limitata portata della citata attenuante sulla complessiva quantificazione della pena (quarto e quinto foglio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/07/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ER3W0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la quantificazione della pena con riferimento alla diminuzione non nella massima estensione per le concesse circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato ,avendo la Corte di appello ben apprezzato i presupposti di cui all'art.132 e 133 cod. pen., onde giustificare la limitata portata della citata attenuante sulla complessiva quantificazione della pena (quarto e quinto foglio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/202