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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 18530/2026

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la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di Potenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Potenza haconfermato la sentenza del 29 luglio 2022 del tribunale di Matera, con la qualeBalsano [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'articolo 2 deldecreto legislativo numero 74 del 2000, limitatamente alle prime due fattureindicate nel capo di imputazione2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la predettasentenza, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo diimpugnazione3.

Rappresenta il vizio di motivazione per mancanza della stessa.

Inparticolare si sostiene che la motivazione sarebbe eccessivamente sintetica, cosìda non lasciar comprendere i "termini del giudizio".

Invero risulterebbe disattesol'obbligo di indicare le ragioni per le quali non sono ritenute attendibili le provecontrarie a favore del ricorrente.

Le tematiche sopra citate vengono inoltrecorroborate attraverso richiami giurisprudenziali.4.

Il ricorso è inammissibile. siccome generico a fronte del chiaro difetto dispecificità dei motivi di ricorso in assenza di precisa indicazione di quali provesarebbero state neglette e della illustrazione della relativa decisività ai fini delribaltamento motivazionale della sentenza.

Invero la mancata enunciazione delleragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, conriguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferisconoall'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenzad'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così comeriformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive (Sez.3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 - 01).5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di Potenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Potenza haconfermato la sentenza del 29 luglio 2022 del tribunale di Matera, con la qualeBalsano [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'articolo 2 deldecreto legislativo numero 74 del 2000, limitatamente alle prime due fattureindicate nel capo di imputazione2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la predettasentenza, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo diimpugnazione3. Rappresenta il vizio di motivazione per mancanza della stessa. Inparticolare si sostiene che la motivazione sarebbe eccessivamente sintetica, cosìda non lasciar comprendere i "termini del giudizio". Invero risulterebbe disattesol'obbligo di indicare le ragioni per le quali non sono ritenute attendibili le provecontrarie a favore del ricorrente. Le tematiche sopra citate vengono inoltrecorroborate attraverso richiami giurisprudenziali.4. Il ricorso è inammissibile. siccome generico a fronte del chiaro difetto dispecificità dei motivi di ricorso in assenza di precisa indicazione di quali provesarebbero state neglette e della illustrazione della relativa decisività ai fini delribaltamento motivazionale della sentenza. Invero la mancata enunciazione delleragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, conriguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferisconoall'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenzad'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così comeriformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive (Sez.3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 - 01).5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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