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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33658/2026

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appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di AlessandroLa [OSCURATO:PERSONA] rivolta a ottenerel’estensione nei propri confronti, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen.,dell’assoluzione, con la formula “perché il fatto non sussiste”, pronunciata il 27giugno 2025 dalla medesima Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 11 d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, e 416 cod. pen., rispettivamente contestati ai capi C) e A)della sentenza, in relazione ai quali il Tribunale di Roma con sentenze del 15giugno 2023 e del 29 febbraio 2024 aveva dichiarato non doversi procedere perintervenuta prescrizione nei confronti dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], nonché del LaMonica, coimputato non appellante.La Corte di appello ha disatteso la richiesta in ragione della diversità dellecondotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] al capo C), nonché del differenteruolo associativo, essendo [OSCURATO:PERSONA] organizzatore del sodalizio, mentreVespignani mero partecipe.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAlessandroLa [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo concui ha eccepito vizio di motivazione.3.

Con conclusioni scritte il Procuratore generale ha chiesto che siadichiarato inammissibile il ricorso, essendo l’unico motivo manifestamenteinfondato.4.

In data 27 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso unarichiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento delPresidente di Sezione del 28 aprile 2026, in quanto ai sensi dell’art. 611 cod.proc. pen. non è possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali lalegge non prevede la trattazione con l’osservanza delle forme di cui all’art. 127cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’unico motivo di censura si caratterizza per patente aspecificità attesoche, a fronte delle argomentazioni, seppur sintetiche, spese dalla Corte diappello di Roma nel rimarcare la diversità delle condotte contestate ad ArturoVespignani e ad [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si limita a dedurre chel’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] non è fondata su motivi esclusivamente personali,facendo rinvio alla motivazione della sentenza del 27 giugno 2025, senzaconfrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del provvedimentoimpugnato.Il generale rinvio relazionale alla sentenza di assoluzione in appello non valea colmare il ravvisato difetto di specificità del motivo, ove si consideri che, comerisulta dallo stesso ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano chiamati a rispondereal capo C) di condotte di natura fraudolenta storicamente distinte, poste inessere in periodi diversi nella qualità di legali rappresentanti e procuratori perl’Italia della stabile organizzazione della B [OSCURATO:PERSONA], carica in cuisi erano succeduti.A non diversa conclusione deve pervenirsi in relazione al reato associativo alcapo A), riguardo al quale, a dispetto della formula assolutoria utilizzata, ilproscioglimento è stato giustificato nella parte motiva della sentenza del 27giugno 2025 sul rilievo, specificamente riferibile alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che«l’affermazione di insussistenza del reato fine, in difetto di ulteriori condottepartecipative, destituisce di fondamento l’accusa all’imputato di aver fatto partedell’associazione».3.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende diuna somma determinata equitativamente in euro 3.000,00, tenuto conto che nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost.n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di AlessandroLa [OSCURATO:PERSONA] rivolta a ottenerel’estensione nei propri confronti, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen.,dell’assoluzione, con la formula “perché il fatto non sussiste”, pronunciata il 27giugno 2025 dalla medesima Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 11 d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, e 416 cod. pen., rispettivamente contestati ai capi C) e A)della sentenza, in relazione ai quali il Tribunale di Roma con sentenze del 15giugno 2023 e del 29 febbraio 2024 aveva dichiarato non doversi procedere perintervenuta prescrizione nei confronti dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], nonché del LaMonica, coimputato non appellante.La Corte di appello ha disatteso la richiesta in ragione della diversità dellecondotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] al capo C), nonché del differenteruolo associativo, essendo [OSCURATO:PERSONA] organizzatore del sodalizio, mentreVespignani mero partecipe.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAlessandroLa [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo concui ha eccepito vizio di motivazione.3. Con conclusioni scritte il Procuratore generale ha chiesto che siadichiarato inammissibile il ricorso, essendo l’unico motivo manifestamenteinfondato.4. In data 27 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso unarichiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento delPresidente di Sezione del 28 aprile 2026, in quanto ai sensi dell’art. 611 cod.proc. pen. non è possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali lalegge non prevede la trattazione con l’osservanza delle forme di cui all’art. 127cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’unico motivo di censura si caratterizza per patente aspecificità attesoche, a fronte delle argomentazioni, seppur sintetiche, spese dalla Corte diappello di Roma nel rimarcare la diversità delle condotte contestate ad ArturoVespignani e ad [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si limita a dedurre chel’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] non è fondata su motivi esclusivamente personali,facendo rinvio alla motivazione della sentenza del 27 giugno 2025, senzaconfrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del provvedimentoimpugnato.Il generale rinvio relazionale alla sentenza di assoluzione in appello non valea colmare il ravvisato difetto di specificità del motivo, ove si consideri che, comerisulta dallo stesso ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano chiamati a rispondereal capo C) di condotte di natura fraudolenta storicamente distinte, poste inessere in periodi diversi nella qualità di legali rappresentanti e procuratori perl’Italia della stabile organizzazione della B [OSCURATO:PERSONA], carica in cuisi erano succeduti.A non diversa conclusione deve pervenirsi in relazione al reato associativo alcapo A), riguardo al quale, a dispetto della formula assolutoria utilizzata, ilproscioglimento è stato giustificato nella parte motiva della sentenza del 27giugno 2025 sul rilievo, specificamente riferibile alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che«l’affermazione di insussistenza del reato fine, in difetto di ulteriori condottepartecipative, destituisce di fondamento l’accusa all’imputato di aver fatto partedell’associazione».3. Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende diuna somma determinata equitativamente in euro 3.000,00, tenuto conto che nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost.n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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