CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/06/2018; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 1187/2019 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Numero sezionale 637/2022Numero di raccolta generale 12924/2022 29/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] promosse nei confronti del debitore Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. espropriazione presso il terzo [OSCURATO:PERSONA] spa, all’esito della quale il giudice dell’esecuzione, sulla base della dichiarazione del terzo pari ad Euro 3.643,89, assegnò al creditore l’importo di Euro 1.789,26 ed al difensore antistatario Euro 1.440,00, oltre spese e interessi nei limiti della somma dichiarata dovuta, ordinando al terzo di corrispondere le somme indicate entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell’ordinanza. Notificata l’ordinanza a [OSCURATO:PERSONA], unitamente a due atti di precetto per l’importo complessivo di Euro 4.593,74, nel termine assegnato Intesa inviò due assegni del complessivo importo di Euro 3.643,89, l’uno di Euro 1.652,52 in favore del Longo, restituito perché ritenuto non satisfattorio, e l’altro di Euro 1.971,37 in favore del difensore. [OSCURATO:PERSONA] promosse quindi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice, l’espropriazione presso il terzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], disattesa in primo grado, venne accolta in appello. Avverso la sentenza di appello propose ricorso per cassazione il Longo. 2. Con ordinanza n. 17115 del 28 giugno 2018, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso. Osservò la Corte che correttamente la sentenza gravata aveva riscontrato la mancata proposizione di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione e dunque la non ulteriore deducibilità delle questioni della legittimità del termine dilatorio al terzo per il pagamento (il quale rendeva illegittima la pretesa di spese e compensi per il tempo intermedio) e del limite massimo della somma oggetto di assegnazione. Aggiunse che, in presenza del carattere non satisfattorio della somma assegnata, il debitore si era correttamente attenuto al F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 1187/2019 Numero sezionale 637/2022 criterio del necessario privilegio delle spese per l’espropriazione Numero di raccolta generale 12924/2022Data pubblicazione 22/04/2022 sancito dall’art. 2755 cod. civ.. 3. Ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e del difensore della parte, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), in mancanza di richiesta di trattazione orale. Il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso si denuncia che la Corte di Cassazione ha omesso di esaminare la circostanza che il principio affermato dal Tribunale, secondo cui la semplice consegna dell’assegno – non accettato dal creditore - costituisce adempimento dell’obbligazione, comporta il travolgimento dell’intero credito del creditore, stabilizzato nell’ordinanza di assegnazione, ed una sostanziale espropriazione del medesimo creditore. 1.1 Il motivo è inammissibile. La censura attinge non un errore percettivo, ma la valutazione che la Corte di Cassazione ha compiuto dei motivi di ricorso. La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, mentre non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 1187/2019 nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata Numero sezionale 637/2022Numero di raccolta generale 12924/2022 considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (fra le tante Data pubblicazione 22/04/2022 da ultimo Cass. n. 3760 del 2018 e n. 31032 del 2019). In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (fra le tante Cass. n. 14937 del 2017). 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 1187/2019 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero sezionale 637/2022Numero di raccolta generale 12924/2022 inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della Data pubblicazione 22/04/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 29 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a