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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2022

Cassazione n. 10332/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina il 19 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Patti il 3 novembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere cioè, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l'11 giugno 2014, dichiarato di avere percepito un reddito inferiore al limite per il beneficio, mentre è risultato avere percepito, in realtà, 20.906,00 euro nel 2012 e 27.117,00 euro nel 2013, omettendo di dichiarare i propri familiari conviventi (madre, padre e sorella), percettori di reddito, in conseguenza condannando lo stesso, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di avere conseguito l'ammissione al beneficio, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge (artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Premesso che l'imputato dopo l'anno 2008, avendo interrotto la convivenza dalla quale erano nate le sue due figlie, "girovagava qualvolta da un amico qualvolta a casa dei propri genitori senza rendersi conto della sue effettiva residenza" (così alla p. 2 del ricorso), si assume che lo stesso, rivoltosi al Difensore dell'epoca per la compilazione della domanda di accesso al beneficio, "sia caduto in errore nell'individuazione del reddito rilevante per l'accesso al beneficio" (p. 2): si sarebbe in presenza, quindi, di errore su norma penale ai sensi dell'art. 5 cod. pen., scusabile per effetto delle sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988.

2.2. Mediante il secondo motivo censura la ritenuta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto i Giudici di merito non avrebbero motivato sul punto della prova della effettiva sussistenza della convivenza tra il ricorrente, i genitori e la sorella, mentre, in realtà, sia il ricorrente che la sorella, pur avendo mantenuto la residenza presso i genitori, vivevano altrove.

Mancherebbe la prova del dolo, derivando il fatto da semplice leggerezza; al più, potrebbe venire in rilievo, ad avviso del ricorrente, un dolo eventuale.

Il concetto di convivenza - si sottolinea - non è sinonimo di coabitazione; in ogni caso, la sentenza nulla motiverebbe né sulla convivenza né sulla coabitazione.In ogni caso, in quel periodo l'imputato, gravato da procedimenti penali e civili, "non sapeva di essere residente dai propri genitori o di essere a loro carico" (così, testualmente, alla p. 4 del ricorso).

Non sarebbe possibile stabilire se Carianni, le cui. disagiate condizioni patrimoniali sino al 2012 furono rispettose del precetto dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, si sia trovato nella possibilità di cogliere e di conoscere esattamente la portata precettiva dell'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, e ciò sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013.

2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole di violazione di legge, per avere il giudice esercitato una potestà riservata ad organi amministrativi.

Non sussisterebbe l'aggravante, per avere il giudice revocato il 17 novembre 2014 il beneficio che aveva in precedenza ammesso.

2.4. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente denunzia ulteriore violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.), non avendo i Giudici di merito fatto applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, di cui ricorrerebbero - si ritiene ad avviso della Difesa - i presupposti.

Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria dell'il febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato contestato si prescriverà non prima del 12 febbraio 2022, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Il primo motivo è costruito in fatto nella parte in cui descrive lo stato di asserito "vagabondaggio" a partire dal 2008 dell'imputato, che sarebbe stato ospite una volta da un amico ed una volta dai genitori.

E' inoltre assertivo, generico e ripetitivo allorchè fa riferimento all'art. 5 cod. pen., tema che è stato già introdotto con il primo motivo di appello e che è stato confutato adeguatamente (la motivazione si rinviene a p. 2 della sentenza impugnata).

1.2. E' costruito in fatto anche il secondo motivo, con cui si evidenzia la mancanza di convivenza e l'inesistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, il quale, in tesi difensiva, avrebbe ignorato quale fosse la sua residenza; è inoltre meramente reiterativo nella restante parte (cfr. pp. 4-5 dell'impugnazione).

1.3. Reiterativo, meramente assertivo (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) e, quindi, manifestamente infondato risulta essere anche il terzo motivo.1.4.

Il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla asserita esistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è estremamente generico ed anche ripetitivo, rinvenendosi al riguardo sufficiente motivazione alla p. 5 della sentenza impugnata, ove si sottolinea la gravità del fatto.

2. In definitiva, il ricorso è vistosamente aspecifico, mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che ignora le affermazioni del provvedimento censurato e non svolge una critica puntuale dello stesso (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157).

3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina il 19 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Patti il 3 novembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere cioè, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l'11 giugno 2014, dichiarato di avere percepito un reddito inferiore al limite per il beneficio, mentre è risultato avere percepito, in realtà, 20.906,00 euro nel 2012 e 27.117,00 euro nel 2013, omettendo di dichiarare i propri familiari conviventi (madre, padre e sorella), percettori di reddito, in conseguenza condannando lo stesso, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di avere conseguito l'ammissione al beneficio, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge (artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002). Premesso che l'imputato dopo l'anno 2008, avendo interrotto la convivenza dalla quale erano nate le sue due figlie, "girovagava qualvolta da un amico qualvolta a casa dei propri genitori senza rendersi conto della sue effettiva residenza" (così alla p. 2 del ricorso), si assume che lo stesso, rivoltosi al Difensore dell'epoca per la compilazione della domanda di accesso al beneficio, "sia caduto in errore nell'individuazione del reddito rilevante per l'accesso al beneficio" (p. 2): si sarebbe in presenza, quindi, di errore su norma penale ai sensi dell'art. 5 cod. pen., scusabile per effetto delle sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. 2.2. Mediante il secondo motivo censura la ritenuta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto i Giudici di merito non avrebbero motivato sul punto della prova della effettiva sussistenza della convivenza tra il ricorrente, i genitori e la sorella, mentre, in realtà, sia il ricorrente che la sorella, pur avendo mantenuto la residenza presso i genitori, vivevano altrove. Mancherebbe la prova del dolo, derivando il fatto da semplice leggerezza; al più, potrebbe venire in rilievo, ad avviso del ricorrente, un dolo eventuale. Il concetto di convivenza - si sottolinea - non è sinonimo di coabitazione; in ogni caso, la sentenza nulla motiverebbe né sulla convivenza né sulla coabitazione.In ogni caso, in quel periodo l'imputato, gravato da procedimenti penali e civili, "non sapeva di essere residente dai propri genitori o di essere a loro carico" (così, testualmente, alla p. 4 del ricorso). Non sarebbe possibile stabilire se Carianni, le cui. disagiate condizioni patrimoniali sino al 2012 furono rispettose del precetto dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, si sia trovato nella possibilità di cogliere e di conoscere esattamente la portata precettiva dell'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, e ciò sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole di violazione di legge, per avere il giudice esercitato una potestà riservata ad organi amministrativi. Non sussisterebbe l'aggravante, per avere il giudice revocato il 17 novembre 2014 il beneficio che aveva in precedenza ammesso. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente denunzia ulteriore violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.), non avendo i Giudici di merito fatto applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, di cui ricorrerebbero - si ritiene ad avviso della Difesa - i presupposti. Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria dell'il febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato contestato si prescriverà non prima del 12 febbraio 2022, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Il primo motivo è costruito in fatto nella parte in cui descrive lo stato di asserito "vagabondaggio" a partire dal 2008 dell'imputato, che sarebbe stato ospite una volta da un amico ed una volta dai genitori. E' inoltre assertivo, generico e ripetitivo allorchè fa riferimento all'art. 5 cod. pen., tema che è stato già introdotto con il primo motivo di appello e che è stato confutato adeguatamente (la motivazione si rinviene a p. 2 della sentenza impugnata). 1.2. E' costruito in fatto anche il secondo motivo, con cui si evidenzia la mancanza di convivenza e l'inesistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, il quale, in tesi difensiva, avrebbe ignorato quale fosse la sua residenza; è inoltre meramente reiterativo nella restante parte (cfr. pp. 4-5 dell'impugnazione). 1.3. Reiterativo, meramente assertivo (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) e, quindi, manifestamente infondato risulta essere anche il terzo motivo.1.4. Il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla asserita esistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è estremamente generico ed anche ripetitivo, rinvenendosi al riguardo sufficiente motivazione alla p. 5 della sentenza impugnata, ove si sottolinea la gravità del fatto. 2. In definitiva, il ricorso è vistosamente aspecifico, mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che ignora le affermazioni del provvedimento censurato e non svolge una critica puntuale dello stesso (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157). 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 10332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris