CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1985
Cassazione n. 03128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/08/1985 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Af\A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, ritenuta l'insussistenza del reato presupposto di cui all'art. 473 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che volto a prospettare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie, avulso dal sindacato di questa Corte, esso risulta anche meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda pag. 3, ove si è sottolineato come l'assunto dell'impugnante, circa la grossolanità della contraffazione ai fini della non configurabilità del reato di ricettazione in relazione alla merce contraffatta, collide con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte); che, ad ogni modo, la minore o maggiore "grossolanità" della contraffazione e la sua attitudine ingannatoria sono peraltro il frutto di un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione posta alla base del provvedimento impugnato a fondamento del giudizio di penale responsabilità dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, che hanno indicato corrette ragioni di fatto e di diritto in base alle quali debba ritenersi pienamente integrato il delitto di ricettazione , sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo soggettivo, (si veda la già richiamata pag. 3, ove sono stati indicati i diversi elementi valorizzati ai fini di ritenere la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alla circostanza che la merce nella sua disponibilità fosse provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di