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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33524/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 28/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Crotone in data 04/02/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui ai capi A) (art. 640 cod. pen.) e B) (art. 640 cod. pen.).

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata assunzione di una prova decisiva.

Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, la lettura della sentenza impugnata consente di rilevare come la pronuncia di condanna per i delitti ascritti al ricorrente risulta fondata su un apparato motivazionale che da conto della completezza e della univocità del materiale probatorio in atti, nonché della superfluità della rinnovazione istruttoria invocata dalla difesa ai fini della decisione nel merito.

Infatti, si rileva come il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita si fonda su pregnanti elementi di carattere individualizzante specificamente declinati dal giudice di merito (quali l'intestazione della scheda telefonica al ricorrente e l'attivazione della stessa a suo nome c/o Ufficio postale), che rendono non decisiva la mancanza di contatti visivi tra le parti.

1.2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Il motivo è generico ed aspecifico, nonché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

1.3. omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

In via preliminare si rileva come la censura non ha formato oggetto dei motivi di appello, laddove invece il ricorrente avrebbe dovuto formulare una specifica doglianze avente riguardo alla esclusione del beneficio da parte del giudice di primo grado.

Peraltro, in questa sede la censura mossa risulta del tutto generica ed aspecifica, non essendosi evidenziati i necessari e pregnanti elementi a sostegno della richiesta invocata.

Infine, quanto al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si rileva la manifesta infondatezza della doglianza, in quanto la pronuncia impugnata risulta corredata da congrua motivazione, che rinviene il diniego della concessione del beneficio laddove i precedenti penali risultano apprezzati dal giudice di merito alla luce di profili di disvalore del fatto per cui si procede.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 28/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Crotone in data 04/02/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui ai capi A) (art. 640 cod. pen.) e B) (art. 640 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata assunzione di una prova decisiva. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, la lettura della sentenza impugnata consente di rilevare come la pronuncia di condanna per i delitti ascritti al ricorrente risulta fondata su un apparato motivazionale che da conto della completezza e della univocità del materiale probatorio in atti, nonché della superfluità della rinnovazione istruttoria invocata dalla difesa ai fini della decisione nel merito. Infatti, si rileva come il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita si fonda su pregnanti elementi di carattere individualizzante specificamente declinati dal giudice di merito (quali l'intestazione della scheda telefonica al ricorrente e l'attivazione della stessa a suo nome c/o Ufficio postale), che rendono non decisiva la mancanza di contatti visivi tra le parti. 1.2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Il motivo è generico ed aspecifico, nonché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 1.3. omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. In via preliminare si rileva come la censura non ha formato oggetto dei motivi di appello, laddove invece il ricorrente avrebbe dovuto formulare una specifica doglianze avente riguardo alla esclusione del beneficio da parte del giudice di primo grado. Peraltro, in questa sede la censura mossa risulta del tutto generica ed aspecifica, non essendosi evidenziati i necessari e pregnanti elementi a sostegno della richiesta invocata. Infine, quanto al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si rileva la manifesta infondatezza della doglianza, in quanto la pronuncia impugnata risulta corredata da congrua motivazione, che rinviene il diniego della concessione del beneficio laddove i precedenti penali risultano apprezzati dal giudice di merito alla luce di profili di disvalore del fatto per cui si procede. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della
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