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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32256/2026

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tcbil 16/11/1981 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12112/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza di cui in epigrafe lamentando con un primo motivo violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in se-questro, con il secondo motivo violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 131 -bis cod. pen. e con un terzo motivo violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di dosi-metria della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

La ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im-pugnata.

E, quanto al terzo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difen-sive.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della desti-nazione allo spaccio, sottolineando come nel caso di specie, pur non essendo stata osservata dagli operanti una attività di cessione ai terzi integrante una ipotesi di flagranza nel reato, sono stati tuttavia ravvisati una pluralità di indici presuntivi che, sulla base dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive in cui si è dipanata la condotta, sono chiaramente indicativi della finalità di spaccio avuto riguardo al quantitativo della droga, alla modalità di presentazione della stessa, al ritrovamento dello strumentario e al luogo e alle modalità di custodia.

In partico-lare, il quantitativo della sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari a 21 grammi, era occultato all'interno dell'autovettura in uso all'imputata ove si reperiva anche materiale da confezionamento e, segnatamente, un bilancino di precisione, un cucchiaio da zucchero, delle forbicine, un accendino, un rotolo di cellophane, una 2N. 12112/2026 R.G. banconota da euro cinque arrotolata.

Inoltre, come evidenziato dal giudice dì primo grado, con riguardo al luogo e alle modalità di custodia dello stupefacente e del relativo strumentario, rinvenuti all'interno dell'autovettura dell'imputata che sostava su una strada statale, non può che ritenersi che la sostanza fosse desti-nata al frazionamento in dosi per la successiva cessione a terzi.

Per tali ragioni la Corte territoriale ha ritenuto che non possa essere accolta l'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui non sarebbero state tenute in consi-derazione le dichiarazioni dell'imputata che avrebbe giustificato il possesso dello stupefacente per uso esclusivamente personale poiché, a fronte del quantitativo di sostanza rinvenuto e degli ulteriori indici presuntivi riscontrabili, non appare credibile la tesi difensiva secondo cui la sostanza costituirebbe una scorta desti-nata all'uso personale, essendo peraltro inverosimile che l'imputata provvedesse a frazionare dosi giornaliere da un grammo destinate ad uso esclusivamente per-sonale per un arco temporale tanto dilatato su una strada statale.

Logico appare il rilievo che si legge nella sentenza impugnata secondo cui non è sorretto da logica ipotizzare che una persona che intenda procede all'autocon-sumo di stupefacente, si ponga a bordo di un'autovettura, porti con sé un quanti-tativo di droga ben superiore a quello da assumere ed anche la strumentazione atta al confezionamento delle dosi, così esponendosi al rischio di controlli da parte delle forze dell'ordine.

Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor-rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva-mente personale.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato — e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Pv. 260991). 3N. 12112/2026 R.G.

Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac-cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele-menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto lilliceità penale della detenzione dell'equiva-lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco-nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf.

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).

Come ricorda la Corte territoriale della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fon-dato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Gud-demi, Rv. 284842 - 01).

2.2. Manifestamente infondato è il motivo afferente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. per., motivatamente negata dai giudici del gravame del merito sul rilievo che l'offesa dei fatti in contestazione non rientra tra le ipotesi di parti-colare tenuità secondo i criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendosi de-finire di particolare tenuità la detenzione di 20 grammi di cocaina, da cui sono risultate ricavabili n. 65 dosi medie singole pronta per lo smercio, oltre alle due dosi già frazionate, come attestato dalla disponibilità di materiale per il confezio-namento delle dosi, tenuto conto anche della tipologia di sostanza, quale la co-caina, particolarmente nociva per la salute umana.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del cfictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

2.3. Infine, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedi-mento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere moti-vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere condivido la valutazione del giudice di primo grado, che ha dichiarato di ritenere adeguata al caso concreto la misura della pena detentiva applicata, attenendosi quest'ultima 4N. 12112/2026 R.G. ad una soglia prossima al minimo edittale ed in ogni caso notevolmente inferiore al medio edittale comminato ex lege.

E che non sussistono i presupposti per l'ap-plicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. in assenza di elementi di segno positivo attinenti tanto al fatto quanto al soggetto che se ne è reso responsabile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna oella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il igliere este ore [OSCURATO:PERSONA] elliJ. 5DFPOSITAT.

IN CANCELLAT5-'ii1A u! 28 AGO 2026 L'ASSISTENTE I P IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ente 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tcbil 16/11/1981 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12112/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza di cui in epigrafe lamentando con un primo motivo violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in se-questro, con il secondo motivo violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 131 -bis cod. pen. e con un terzo motivo violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di dosi-metria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. La ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im-pugnata. E, quanto al terzo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difen-sive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della desti-nazione allo spaccio, sottolineando come nel caso di specie, pur non essendo stata osservata dagli operanti una attività di cessione ai terzi integrante una ipotesi di flagranza nel reato, sono stati tuttavia ravvisati una pluralità di indici presuntivi che, sulla base dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive in cui si è dipanata la condotta, sono chiaramente indicativi della finalità di spaccio avuto riguardo al quantitativo della droga, alla modalità di presentazione della stessa, al ritrovamento dello strumentario e al luogo e alle modalità di custodia. In partico-lare, il quantitativo della sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari a 21 grammi, era occultato all'interno dell'autovettura in uso all'imputata ove si reperiva anche materiale da confezionamento e, segnatamente, un bilancino di precisione, un cucchiaio da zucchero, delle forbicine, un accendino, un rotolo di cellophane, una 2N. 12112/2026 R.G. banconota da euro cinque arrotolata. Inoltre, come evidenziato dal giudice dì primo grado, con riguardo al luogo e alle modalità di custodia dello stupefacente e del relativo strumentario, rinvenuti all'interno dell'autovettura dell'imputata che sostava su una strada statale, non può che ritenersi che la sostanza fosse desti-nata al frazionamento in dosi per la successiva cessione a terzi. Per tali ragioni la Corte territoriale ha ritenuto che non possa essere accolta l'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui non sarebbero state tenute in consi-derazione le dichiarazioni dell'imputata che avrebbe giustificato il possesso dello stupefacente per uso esclusivamente personale poiché, a fronte del quantitativo di sostanza rinvenuto e degli ulteriori indici presuntivi riscontrabili, non appare credibile la tesi difensiva secondo cui la sostanza costituirebbe una scorta desti-nata all'uso personale, essendo peraltro inverosimile che l'imputata provvedesse a frazionare dosi giornaliere da un grammo destinate ad uso esclusivamente per-sonale per un arco temporale tanto dilatato su una strada statale. Logico appare il rilievo che si legge nella sentenza impugnata secondo cui non è sorretto da logica ipotizzare che una persona che intenda procede all'autocon-sumo di stupefacente, si ponga a bordo di un'autovettura, porti con sé un quanti-tativo di droga ben superiore a quello da assumere ed anche la strumentazione atta al confezionamento delle dosi, così esponendosi al rischio di controlli da parte delle forze dell'ordine. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor-rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva-mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato — e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Pv. 260991). 3N. 12112/2026 R.G. Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac-cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele-menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto lilliceità penale della detenzione dell'equiva-lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco-nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). Come ricorda la Corte territoriale della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fon-dato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Gud-demi, Rv. 284842 - 01). 2.2. Manifestamente infondato è il motivo afferente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. per., motivatamente negata dai giudici del gravame del merito sul rilievo che l'offesa dei fatti in contestazione non rientra tra le ipotesi di parti-colare tenuità secondo i criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendosi de-finire di particolare tenuità la detenzione di 20 grammi di cocaina, da cui sono risultate ricavabili n. 65 dosi medie singole pronta per lo smercio, oltre alle due dosi già frazionate, come attestato dalla disponibilità di materiale per il confezio-namento delle dosi, tenuto conto anche della tipologia di sostanza, quale la co-caina, particolarmente nociva per la salute umana. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del cfictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2.3. Infine, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedi-mento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere moti-vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere condivido la valutazione del giudice di primo grado, che ha dichiarato di ritenere adeguata al caso concreto la misura della pena detentiva applicata, attenendosi quest'ultima 4N. 12112/2026 R.G. ad una soglia prossima al minimo edittale ed in ogni caso notevolmente inferiore al medio edittale comminato ex lege. E che non sussistono i presupposti per l'ap-plicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. in assenza di elementi di segno positivo attinenti tanto al fatto quanto al soggetto che se ne è reso responsabile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna oella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il igliere este ore [OSCURATO:PERSONA] elliJ. 5DFPOSITAT. IN CANCELLAT5-'ii1A u! 28 AGO 2026 L'ASSISTENTE I P IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ente 5
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