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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1971

Cassazione n. 38712/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1971 avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE dì LIVORNO dat-e-a-~ise-a-~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione.

Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. .

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità, ai sensi« dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1971 avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE dì LIVORNO dat-e-a-~ise-a-~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi« dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugn
Sentenza Cassazione n. 38712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris