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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40672/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La 4^ Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15783 del 19/09/2023, annullava con rinvio (in relazione al trattamento sanzionatorio) la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 16/09/2022, che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 10/03/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli articoli 73-74 d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 7 mesi 7 e giorni 6 di reclusione.

2. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli condannava l'imputato alla pena di anni 7 mesi 7 e giorni 6 di reclusione, ritenendo insussistente l'attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen...

3. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., punto della sentenza oggetto di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).

In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091) In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato le ragioni (del resto riportate in virgolettato nei motivi di appello) per le quali il ruolo del ricorrente non possa essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa, ancorando il diniego soprattutto in relazione alla effettuazione dell'attività di spaccio all'interno dell'esercizio commerciale gestito dall'imputato, nonchè alla frequenza di approvvigionamento dello stupefacente, motivazione in cui non è dato rinvenire profili di manifesta illogicità o contraddittorietà Il ricorso, che si limita a generiche contestazioni, è pertanto aspecifico e va dichiarato inammissibile.

3. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La 4^ Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15783 del 19/09/2023, annullava con rinvio (in relazione al trattamento sanzionatorio) la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 16/09/2022, che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 10/03/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli articoli 73-74 d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 7 mesi 7 e giorni 6 di reclusione. 2. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli condannava l'imputato alla pena di anni 7 mesi 7 e giorni 6 di reclusione, ritenendo insussistente l'attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen... 3. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., punto della sentenza oggetto di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091) In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato le ragioni (del resto riportate in virgolettato nei motivi di appello) per le quali il ruolo del ricorrente non possa essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa, ancorando il diniego soprattutto in relazione alla effettuazione dell'attività di spaccio all'interno dell'esercizio commerciale gestito dall'imputato, nonchè alla frequenza di approvvigionamento dello stupefacente, motivazione in cui non è dato rinvenire profili di manifesta illogicità o contraddittorietà Il ricorso, che si limita a generiche contestazioni, è pertanto aspecifico e va dichiarato inammissibile. 3. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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