CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 198, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1173/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24359/2020 Numero sezionale 2952/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 11215/2022Data pubblicazione 06/04/2022 partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha subìto un incendio nel proprio capannone a seguito del quale sono risultati distrutti tre dei suoi autocarri. Egli ha chiesto l'indennizzo alla società Cattolica di Assicurazione con la quale aveva in essere un contratto che prevedeva l'indennizzo per questo tipo di eventi dannosi, ed avendo la compagnia di assicurazione rifiutato il pagamento, il Ginesi l’ha convenuta in giudizio onde ottenere l'accertamento del suo diritto ed il pagamento di quanto previsto dalla polizza. 2.-Il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda sul presupposto che la copertura assicurativa non comprendeva tra i rischi coperti l'incendio di tipo doloso, e che tale doveva ritenersi quello subìto dal ricorrente, sulla base degli atti di causa, né il ricorrente, da parte sua, aveva invece provato la natura non dolosa dell'incendio, né infine tale natura avrebbe più potuto provarsi in giudizio con una consulenza tecnica in quanto gli autocarri distrutti erano stati dallo stesso Ginesi rimossi. 3.-La Corte d'appello di Firenze ha sostanzialmente confermato questo accertamento ribadendo la verosimile natura dolosa dell’episodio e dunque l'esclusione della copertura assicurativa. 4.- [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi avverso tale decisione, di cui chiede la conferma la [OSCURATO:PERSONA] che si è costituita con controricorso. Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso fa valere violazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 del codice civile nonché dell'articolo 2697 del codice civile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24359/2020 Numero sezionale 2952/2022 La tesi del ricorrente è che la Corte d'appello avrebbe male Numero di raccolta generale 11215/2022Data pubblicazione 06/04/2022 interpretato innanzitutto il contratto, dal quale risulta chiaramente, in particolare dalla clausola 26, che la natura dolosa dell'incendio è ragione di esclusione dell'efficacia della polizza, ossia rientra tra i rischi esclusi: la mancata percezione di questo dato ha poi indotto la Corte d'appello a ritenere che l'onere di provare la natura non dolosa dell’ incendio gravasse sul danneggiato. Viceversa, proprio perché la natura dolosa dell'incendio rientra tra i rischi esclusi, era onere dell'assicurazione dimostrare che l'incendio era per l'appunto avvenuto per fatto doloso. Il motivo è inammissibile o comunque infondato. Infatti, la ratio della decisione impugnata non è propriamente quella indicata dal ricorrente, e che il ricorrente stesso pone a presupposto della censura che rivolge ai giudici di appello: questi ultimi dimostrano di aver inteso che la natura dolosa dell'incendio rientra tra i rischi esclusi, e che dunque la prova che l'incendio è divampato per fatto doloso incombe alla assicurazione e non all'assicurato, tanto che ritengono questa prova effettivamente assolta nel momento in cui assumono che dalla documentazione in atti era emersa come assai più verosimile la causa dolosa dell'incendio (pagina 5 della motivazione), nel momento stesso in cui indicano nella relazione dei Vigili del Fuoco la fonte del loro convincimento. Se è vero che in altro luogo, ed in particolare a pagina 7 del ricorso, affermano che l'attore non ha dato prova del fatto costitutivo, ossia che l'incendio si è verificato per un fatto incluso nella garanzia, è altresì vero che questa affermazione è fatta al solo fine di confermare la decisione di primo grado quanto alla mancata ammissione della CTU, di cui il ricorrente si era nuovamente lamentato in appello. Ossia: ritengono i giudici di secondo grado che la CTU, da cui avrebbe potuto trarre conclusioni a proprio favore il danneggiato, non era utilmente esperibile per via F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24359/2020 Numero sezionale 2952/2022 della sottrazione degli autocarri, su cui avrebbe dovuto farsi la Numero di raccolta generale 11215/2022Data pubblicazione 06/04/2022 perizia, da parte di quest'ultimo. Con la conseguenza quindi che la ratio decidendi è in realtà, preso atto che la natura dolosa costituisce rischio escluso, di ritenere che tale natura dolosa era emersa nel giudizio e quindi doveva ritenersi provata. Espressamente, infatti, a pagina 8, i giudici osservano come la convenuta compagnia abbia assolto al suo onere proprio perché, valendo in materia civile una regola probatoria probabilistica, era emersa come più probabile, per l'appunto, l'ipotesi dolosa anziché quella che indicava nell'incendio una causa diversa. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile, oltre che omesso esame di un fatto controverso e rilevante. In particolare, sostiene il ricorrente che l'affermazione cui si è fatto cenno sopra, secondo cui egli non avrebbe provato adeguatamente che il rischio rientrava tra quelli coperti da assicurazione è un'affermazione errata o comunque contraddittoria in quanto la stessa Corte avrebbe potuto ammettere la CTU, che pure era stata ritualmente richiesta, proprio per consentire al danneggiato di fornire la prova che invece è stata ritenuta mancante. Il motivo è anch'esso inammissibile. Infatti, mira ad una censura dell’apprezzamento, che è rimesso al giudice di merito, circa la opportunità di ammettere una prova richiesta dalle parti, compresa quella costituita da una consulenza tecnica, e lo fa traendo argomenti da fatti e da risultanze probatorie, nonché da perizia di parte da cui risulterebbe invece che la CTU era rilevante ed ammissibile. Dunque chiede la rinnovazione di un giudizio probatorio. Si ricorda come i giudici di merito hanno ritenuto di non dover ammettere la consulenza in quanto i beni su cui avrebbe dovuto essere svolta erano stati dispersi o sottratti dallo stesso ricorrente, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24359/2020 Numero sezionale 2952/2022 che aveva portato via gli autocarri il cui esame avrebbe Numero di raccolta generale 11215/2022Data pubblicazione 06/04/2022potuto essere utile per l'accertamento del danno, e si ricorda come i giudici di merito hanno altresì ritenuto che alcuna indicazione potesse trarsi da una CTU fatta sul motorino, rimasto invece nella disponibilità del danneggiato: si tratta di un giudizio di fatto che è stato argomentato dalla Corte, al fine di escludere una prova, e che non può essere censurato in questa sede. Nel motivo vi è anche denuncia di motivazione apparente: la censura è formulata in modo irrituale, non quale intima contraddittorietà della motivazione, ma sulla base del confronto con le risultanze istruttorie, il che è inammissibile alla stregua di Cass. Sez. U. n. 8053/2014. 7.-Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 codice civile nonché omesso esame di fatti rilevanti e controversi: ritiene nuovamente il ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto emersa la natura dolosa dell'incendio, e che questa erronea induzione è dovuta al fatto che essi non hanno tenuto conto di alcune circostanze di fatto chiaramente emerse, ed in particolar modo dell'assenza di sostanze infiammanti sul posto, sostanze che naturalmente sono necessariamente presenti in caso di incendio doloso. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta si traduce nella censura di un giudizio di fatto ed in particolare di un giudizio presuntivo che mira a ricostruire le ragioni ignote dell'incendio. Non è una censura al rispetto dei criteri legali del procedimento presuntivo, bensì alla rilevanza dei suoi presupposti di fatto. E ciò a prescindere dalla dimostrazione che questa questione era stata posta ai giudici di appello, ossia dalla dimostrazione che questi ultimi erano stati stimolati a riflettere su questa ipotesi ricostruttiva, dimostrazione che non risulta dal ricorso e neanche dalla sentenza. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24359/2020 8.-Il ricorso va pertanto rigettato. Numero sezionale 2952/2022Numero di raccolta generale 11215/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 17 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R