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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13094/2026

Testo disponibile della fonte

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drea Lolli, con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2405/2023,pubblicata in data 5 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18Numero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1271 del 2021,respingeva l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto notificatole in data 28 marzo2013 da [OSCURATO:PERSONA], unitamente al titolo esecutivo costituitodalla sentenza n. 1695/2012 pronunciata dal Tribunale di Cosenza indata 23 ottobre 2012, che aveva riconosciuto la legittimità delladelibera del 27 giugno 2007 del Consiglio di Amministrazione delladi [OSCURATO:PERSONA] quale Presidente e condannato [OSCURATO:PERSONA] restituzione di tutti i beni e i documenti relativi alla Fondazione,inibendole di utilizzare il titolo di Presidente.Il Tribunale, in particolare, ricostruiti i fatti relativi alla nomina delPresidente del consiglio di amministrazione della Fondazione erichiamato il successivo commissariamento della Fondazione, hareputato che la sentenza n. 1695/2012 del Tribunale di Cosenzapotesse spiegare effetti non solo nei confronti della Chiarello, primadestinataria della statuizione di condanna, ma anche nei confronti dicoloro che si erano avvicendati nella carica di Presidente ed avevanoottenuto, in tale qualità, la materiale consegna dei beni e documentiriguardanti la Fondazione, affermando che ogni valutazione in meritoalla disponibilità in capo all’opponente dei beni di cui si chiedeva lariconsegna sarebbe stata esaminata in sede di valutazione dellemodalità di esecuzione del titolo.

Ha, peraltro, escluso che potesseroassumere rilevanza gli eventi successivi alla proposizione delladomanda (“in particolare l’atto del 17 febbraio 2020 con cui il nuovoconsiglio di amministrazione della Fondazione aveva provveduto aNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026revocare la Pozzi dalla carica di Presidente, nonché il nuovocommissariamento intercorso con provvedimento del 7 dicembre2020”), evidenziando di dover avere riguardo unicamente almomento della domanda per valutare la sussistenza dei presuppostidell’azione.2.

Siffatta sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’appello di Bologna, che ha accolto l’opposizioneall’esecuzione, dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] non avesse diritto diprocedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’appellante sullabase della sentenza del Tribunale di Cosenza.In sintesi, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello,sollevata ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., la Corte territoriale haqualificato i primi tre motivi di gravame, con i quali si deduceva lamancanza di titolo esecutivo, quale opposizione all’esecuzione ericondotto nell’alveo dell’art. 617 cod. proc. civ. il solo quarto motivo,quest’ultimo motivo, rilevando che la decisione di primo grado, sulpunto, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione.Procedendo, pertanto, all’esame del merito della impugnazione,ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato azione esecutiva inassenza di idoneo titolo, non potendo dalla sentenza del Tribunale diCosenza n. 1695/2012, posta a base del precetto, desumersi chel’appellata rivestisse ancora la carica di Presidente del Consiglio diamministrazione della Fondazione, e sottolineato che, dopo ladelibera del 27 giugno 2007, era intervenuto provvedimento dicommissariamento della Fondazione ad opera della Regione Calabria,adottato con deliberazione n. 258 del 25 marzo 2010, in conseguenzadel quale era stato nominato un nuovo consiglio di amministrazioneed un nuovo Presidente ([OSCURATO:PERSONA]).

Considerato che lasentenza del Tribunale di Cosenza era stata pronunciata soltanto neiNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026confronti della Chiarello, ha concluso che la sentenza predetta avevaaccertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente rivestito lacarica di legale rappresentante della Fondazione dal 27 giugno 2007fino al Commissariamento operato dalla Regione Calabria, sicché talepronuncia non poteva costituire valido titolo esecutivo per azionare lapronuncia di condanna alla restituzione dei documenti e dei beni dellasuccessive vicende che avevano interessato l’amministrazione della3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddettadecisione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giornidalla decisione.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che lasentenza impugnata si pone in contrasto con la sentenza definitiva n.1695 del 2012 del Tribunale di Cosenza, che aveva accertato lalegittimità della delibera del Consiglio di amministrazione dellacapo alla stessa ricorrente della carica di Presidente della Fondazione.Deduce, in particolare, che il Tribunale di Cosenza, valutando lavicenda relativa al Commissariamento del 2010 medio temporeintervenuto, aveva espressamente statuito l’irrilevanza dello stesso aiNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026fini della validità della delibera del Consiglio di amministrazione del 27giugno 2007 e che, pertanto, con la sentenza gravata, la Corted’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il diritto della ricorrentead agire esecutivamente fosse venuto meno a seguito delCommissariamento del 2010, non trattandosi di fatto sopravvenutoalla sentenza che lo aveva vagliato.Rappresenta che, a seguito della sentenza del 2012, non sonointervenuti fatti posteriori idonei a modificare la portata dellastatuizione e, a dimostrazione di tanto, richiama altre sentenze delTribunale di Bologna sul punto: precisamente la sentenza n.1261/2021 e la sentenza n. 1217/2021 del 16 aprile 2021.Aggiunge che la Chiarello e la [OSCURATO:PERSONA] in plurime occasioni hannoeluso gli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, cosìincorrendo nel reato di mancata esecuzione dolosa di unprovvedimento del giudice, come da richiesta di rinvio a giudizio del16 febbraio 2022.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Come emerge dal passo della motivazione della sentenza n.1695 del 2012, riportato alle pagg. 11 e 12 del ricorso, nel rispettodell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il Tribunale diCosenza, prendendo in esame le vicende legate al Commissariamentodell’Ente, che è effettivamente fatto anteriore alla formazione delgiudicato, ne ha accertato l’assoluta irrilevanza ai fini della validitàdella delibera del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2007 edella titolarità della carica di Presidente della Fondazione in capo allaricorrente, sul presupposto che trattasi di fatti non idonei ad incideresul diritto riconosciuto all’odierna ricorrente con la citata delibera.1.3.

Tuttavia, non è solo il commissariamento intervenuto nel2010, ma soprattutto ogni sviluppo successivo anche al 2012 aprivare di legittimazione l’odierna ricorrente.Numero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026Difatti, nella sentenza qui impugnata i giudici d’appello, a pag. 8della motivazione, non si sono limitati a fare riferimento alprovvedimento di commissariamento della Fondazione ad opera dellaRegione Calabria, adottato con deliberazione n. 258 del 25 marzo2010, per effetto del quale il Commissario straordinario ha procedutoalla nomina del Presidente nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ma hapure posto in rilievo che dalla documentazione versata agli atti dicausa emergeva che nel novembre 2012 è stato nominato Presidentel’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che con successiva delibera del 1° luglio 2017è stata nominata Presidente del Consiglio di amministrazione l’odiernacontroricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla quale è poi subentrato altroPresidente nominato con delibera del 17 febbraio 2020.Alla luce della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello,è del tutto evidente che, sebbene la sentenza del Tribunale diCosenza abbia accertato, con efficacia di giudicato, che l’odiernaricorrente ha legittimamente rivestito la carica di Presidente dellacommissariamento dell’Ente, ciò non toglie che la legittimazione dellaricorrente ad esercitare l’azione esecutiva sia venuta meno pereffetto delle vicende successive che hanno interessatol’amministrazione della Fondazione.Peraltro, del tutto inconferenti si rivelano i richiami, contenuti inricorso, alle altre sentenze pronunciate dal Tribunale di Bologna, nonemergendo dal ricorso che esse siano passate in giudicato, come pureil riferimento al procedimento penale a carico dell’odiernacontroricorrente, non essendone stato specificato l’esito.Tanto impone di escludere che la sentenza in questa sedeimpugnata abbia eluso il giudicato portato dalla sentenza delTribunale di Cosenza.2.

Con il secondo motivo, denunziando la violazione, ai sensiNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma,Cost., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata risulta priva dimotivazione in merito alla sollevata eccezione di inammissibilitàdell’appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 cod. proc.civ. e alle ragioni per le quali il commissariamento del 2010 sarebbefatto sopravvenuto rispetto alla sentenza passata in giudicato delTribunale di Cosenza del 2012.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragiond’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità divalutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esamedei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi diappello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice dimerito.

Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione efalsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente allamancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità deimotivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, ipredetti motivi formulati dalla controparte (Cass., sez. 3,10/01/2012, n. 86).

Invero, l’esercizio del potere di diretto esamedegli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimitàove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunquel’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non èdispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, diinammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali allabase dell’errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principioNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026di autosufficienza di esso (Cass., sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017;Cass., sez.

L, n. 9734 del 21/05/2004; Cass., sez. 1, n. 20405 del20/09/2006; Cass., sez. 1, n. 29495/2020).2.3.

Ciò posto, la ricorrente non ha in alcun modo né indicato né ilriportato il contenuto dell’atto di appello, di cui aveva denunciato, giàin sede di giudizio di gravame, l’inammissibilità per difetto dispecificità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile inquesto giudizio di legittimità.2.4.

In ogni caso, non è ravvisabile il contestato vizio assoluto dimotivazione, in quanto la Corte d’appello, seppure con motivazioneestremamente sintetica, ha illustrato le ragioni che sorreggono ilrigetto dell’eccezione di inammissibilità, affermando: ‹‹la letturadell’atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] consente senz’altro diritenere che l’appello in esame sia pienamente conforme a talidisposizioni, avendo la stessa svolto specifiche e dettagliate censurealla decisione impugnata, corredate da argomentazioni in fatto ediritto››.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia che la decisionegravata contrasta con il giudicato della sentenza del Tribunale diCosenza anche sotto il profilo dell’operatività dell’art. 25 cod. civ.Premettendo che il commissariamento rappresenta una parentesiamministrativa nella vita della Fondazione e che il Commissario nonpuò impartire un proprio indirizzo all’Ente, “perché ciòrappresenterebbe disporre di diritti soggettivi”, deduce che,coerentemente, la sentenza del Tribunale di Cosenza del 2012 avevaritenuto il commissariamento intervenuto nel 2011 inidoneo adincidere sulla vita dell’ente e le delibere, volte ad ostacolarel’esecuzione della sentenza, adottate da un consiglio diamministrazione illegittimo e, quindi, prive di effetti, comericonosciuto dalle sentenze del Tribunale di Bologna n. 1261/2021 eNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/20261217/2021.

Si duole che la sentenza impugnata, nel riformare quelladi primo grado, abbia qualificato il commissariamento quale eventoidoneo a far venire meno “le successive vicende che hannointeressato l’amministrazione della Fondazione” ed il diritto di portaread esecuzione la sentenza del Tribunale di Cosenza.Il motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità, perchénon si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, perquanto già sopra detto, ha valorizzato, ancor più delcommissariamento del 2010, fatti successivi al 2012, ai fini dellaesclusione della qualità di Presidente in capo all’odierna ricorrente.4.

Con il quarto motivo - rubricato: ‹‹nullità della sentenza e delprocedimento di appello, nonché violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 615, 617 e 618 c.p.c.›› - la ricorrente attinge la sentenzaimpugnata perché resa a definizione di un procedimento che, aborigine, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in ragionedella non appellabilità della sentenza di primo grado.Precisa, al riguardo, che già in appello aveva eccepitol’inammissibilità del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], puntualizzando,con riferimento ai vizi formali del titolo esecutivo, che l’opposizionenon poteva che essere qualificata come opposizione ex art. 617 cod.proc. civ., non impugnabile in appello, e, con riferimento allecontestazioni nel merito della pronuncia, che queste non potevanocostituire oggetto di opposizione, in quanto deducibili esclusivamentenell’ambito del procedimento di cognizione.

Ribadisce che, vertendosiin ipotesi di opposizione all’esecuzione promossa in base a titoloesecutivo di formazione giudiziale, potevano essere dedotti soloquestioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapportosuccessive alla formazione del titolo e non quelle di merito e che,nella specie, nessun fatto modificativo o estintivo era intervenutosuccessivamente alla formazione del titolo giudiziale.Numero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/20264.1.

Il motivo è infondato.4.2.

Con i primi tre motivi di appello, il cui contenuto è statoillustrato a pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata,[OSCURATO:PERSONA] ha in effetti contestato il difetto di legittimazionevalere, con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la deduzione difatti sopravvenuti al titolo giudiziale, quali, nella specie, quellisuccessivi al 2012.Deve, quindi, escludersi, con evidenza, anche la dedottaviolazione delle disposizioni evocate con il mezzo di ricorso indisamina, atteso che la pronuncia impugnata appare perfettamenteconforme, in iure, al principio - reiteratamente affermato da questaCorte con orientamento consolidato - secondo il quale, con il giudiziodi opposizione esecutiva, possono essere fatti valere esclusivamentefatti estintivi sopravvenuti alla formazione giudiziale del titoloesecutivo, come tali non già deducibili nel giudizio di merito diformazione dello stesso (tra le altre, Cass., 17/11/2009, n. 24215;Cass., 17/04/2015, n.7829; Cass., 22/03/2023, n. 8220).Va, invero, esclusa l’utile deducibilità, nell’opposizione esecutiva,di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, in applicazione diun principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da:Cass., Sez. 6 - 3, ord. n. 3716 del 14/02/2020; Cass., Sez. 6 - 3, n.3277 del 18/02/2015; Cass., Sez.

L, n. 3667 del 14/02/2013; Cass.,sez. 3, n. 12911 del 24/07/2012; Cass., sez. 3, n. 9347 del20/04/2009; Cass., sez. 3, n. 8928 del 18/04/2006; Cass., sez. 3, n.26089 del 30/11/2005; Cass., sez.

L, n. 7637 del 21/04/2004; Cass.,sez. 3, n. 12664 del 25/09/2000), secondo il quale: ‹‹Nel giudizio diopposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo diformazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere adesecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione delNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenzagiuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia delladecisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nelcorso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando lacognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causain cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pienosviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame››.E ciò perché, nel solco di quanto statuito di recente dalle SezioniUnite con le sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribaditoancora una volta il principio dell’intangibilità, in sede di opposizioneesecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi allasua formazione ed in ogni caso alla sua definitività.5.

Il ricorso, per le ragioni esposte, è rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.100,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 18 marzo 2026IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
drea Lolli, con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2405/2023,pubblicata in data 5 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18Numero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1271 del 2021,respingeva l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto notificatole in data 28 marzo2013 da [OSCURATO:PERSONA], unitamente al titolo esecutivo costituitodalla sentenza n. 1695/2012 pronunciata dal Tribunale di Cosenza indata 23 ottobre 2012, che aveva riconosciuto la legittimità delladelibera del 27 giugno 2007 del Consiglio di Amministrazione delladi [OSCURATO:PERSONA] quale Presidente e condannato [OSCURATO:PERSONA] restituzione di tutti i beni e i documenti relativi alla Fondazione,inibendole di utilizzare il titolo di Presidente.Il Tribunale, in particolare, ricostruiti i fatti relativi alla nomina delPresidente del consiglio di amministrazione della Fondazione erichiamato il successivo commissariamento della Fondazione, hareputato che la sentenza n. 1695/2012 del Tribunale di Cosenzapotesse spiegare effetti non solo nei confronti della Chiarello, primadestinataria della statuizione di condanna, ma anche nei confronti dicoloro che si erano avvicendati nella carica di Presidente ed avevanoottenuto, in tale qualità, la materiale consegna dei beni e documentiriguardanti la Fondazione, affermando che ogni valutazione in meritoalla disponibilità in capo all’opponente dei beni di cui si chiedeva lariconsegna sarebbe stata esaminata in sede di valutazione dellemodalità di esecuzione del titolo. Ha, peraltro, escluso che potesseroassumere rilevanza gli eventi successivi alla proposizione delladomanda (“in particolare l’atto del 17 febbraio 2020 con cui il nuovoconsiglio di amministrazione della Fondazione aveva provveduto aNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026revocare la Pozzi dalla carica di Presidente, nonché il nuovocommissariamento intercorso con provvedimento del 7 dicembre2020”), evidenziando di dover avere riguardo unicamente almomento della domanda per valutare la sussistenza dei presuppostidell’azione.2. Siffatta sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzialla Corte d’appello di Bologna, che ha accolto l’opposizioneall’esecuzione, dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] non avesse diritto diprocedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’appellante sullabase della sentenza del Tribunale di Cosenza.In sintesi, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello,sollevata ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., la Corte territoriale haqualificato i primi tre motivi di gravame, con i quali si deduceva lamancanza di titolo esecutivo, quale opposizione all’esecuzione ericondotto nell’alveo dell’art. 617 cod. proc. civ. il solo quarto motivo,quest’ultimo motivo, rilevando che la decisione di primo grado, sulpunto, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione.Procedendo, pertanto, all’esame del merito della impugnazione,ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato azione esecutiva inassenza di idoneo titolo, non potendo dalla sentenza del Tribunale diCosenza n. 1695/2012, posta a base del precetto, desumersi chel’appellata rivestisse ancora la carica di Presidente del Consiglio diamministrazione della Fondazione, e sottolineato che, dopo ladelibera del 27 giugno 2007, era intervenuto provvedimento dicommissariamento della Fondazione ad opera della Regione Calabria,adottato con deliberazione n. 258 del 25 marzo 2010, in conseguenzadel quale era stato nominato un nuovo consiglio di amministrazioneed un nuovo Presidente ([OSCURATO:PERSONA]). Considerato che lasentenza del Tribunale di Cosenza era stata pronunciata soltanto neiNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026confronti della Chiarello, ha concluso che la sentenza predetta avevaaccertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente rivestito lacarica di legale rappresentante della Fondazione dal 27 giugno 2007fino al Commissariamento operato dalla Regione Calabria, sicché talepronuncia non poteva costituire valido titolo esecutivo per azionare lapronuncia di condanna alla restituzione dei documenti e dei beni dellasuccessive vicende che avevano interessato l’amministrazione della3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddettadecisione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giornidalla decisione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che lasentenza impugnata si pone in contrasto con la sentenza definitiva n.1695 del 2012 del Tribunale di Cosenza, che aveva accertato lalegittimità della delibera del Consiglio di amministrazione dellacapo alla stessa ricorrente della carica di Presidente della Fondazione.Deduce, in particolare, che il Tribunale di Cosenza, valutando lavicenda relativa al Commissariamento del 2010 medio temporeintervenuto, aveva espressamente statuito l’irrilevanza dello stesso aiNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026fini della validità della delibera del Consiglio di amministrazione del 27giugno 2007 e che, pertanto, con la sentenza gravata, la Corted’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il diritto della ricorrentead agire esecutivamente fosse venuto meno a seguito delCommissariamento del 2010, non trattandosi di fatto sopravvenutoalla sentenza che lo aveva vagliato.Rappresenta che, a seguito della sentenza del 2012, non sonointervenuti fatti posteriori idonei a modificare la portata dellastatuizione e, a dimostrazione di tanto, richiama altre sentenze delTribunale di Bologna sul punto: precisamente la sentenza n.1261/2021 e la sentenza n. 1217/2021 del 16 aprile 2021.Aggiunge che la Chiarello e la [OSCURATO:PERSONA] in plurime occasioni hannoeluso gli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, cosìincorrendo nel reato di mancata esecuzione dolosa di unprovvedimento del giudice, come da richiesta di rinvio a giudizio del16 febbraio 2022.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Come emerge dal passo della motivazione della sentenza n.1695 del 2012, riportato alle pagg. 11 e 12 del ricorso, nel rispettodell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il Tribunale diCosenza, prendendo in esame le vicende legate al Commissariamentodell’Ente, che è effettivamente fatto anteriore alla formazione delgiudicato, ne ha accertato l’assoluta irrilevanza ai fini della validitàdella delibera del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2007 edella titolarità della carica di Presidente della Fondazione in capo allaricorrente, sul presupposto che trattasi di fatti non idonei ad incideresul diritto riconosciuto all’odierna ricorrente con la citata delibera.1.3. Tuttavia, non è solo il commissariamento intervenuto nel2010, ma soprattutto ogni sviluppo successivo anche al 2012 aprivare di legittimazione l’odierna ricorrente.Numero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026Difatti, nella sentenza qui impugnata i giudici d’appello, a pag. 8della motivazione, non si sono limitati a fare riferimento alprovvedimento di commissariamento della Fondazione ad opera dellaRegione Calabria, adottato con deliberazione n. 258 del 25 marzo2010, per effetto del quale il Commissario straordinario ha procedutoalla nomina del Presidente nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ma hapure posto in rilievo che dalla documentazione versata agli atti dicausa emergeva che nel novembre 2012 è stato nominato Presidentel’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che con successiva delibera del 1° luglio 2017è stata nominata Presidente del Consiglio di amministrazione l’odiernacontroricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla quale è poi subentrato altroPresidente nominato con delibera del 17 febbraio 2020.Alla luce della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello,è del tutto evidente che, sebbene la sentenza del Tribunale diCosenza abbia accertato, con efficacia di giudicato, che l’odiernaricorrente ha legittimamente rivestito la carica di Presidente dellacommissariamento dell’Ente, ciò non toglie che la legittimazione dellaricorrente ad esercitare l’azione esecutiva sia venuta meno pereffetto delle vicende successive che hanno interessatol’amministrazione della Fondazione.Peraltro, del tutto inconferenti si rivelano i richiami, contenuti inricorso, alle altre sentenze pronunciate dal Tribunale di Bologna, nonemergendo dal ricorso che esse siano passate in giudicato, come pureil riferimento al procedimento penale a carico dell’odiernacontroricorrente, non essendone stato specificato l’esito.Tanto impone di escludere che la sentenza in questa sedeimpugnata abbia eluso il giudicato portato dalla sentenza delTribunale di Cosenza.2. Con il secondo motivo, denunziando la violazione, ai sensiNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma,Cost., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata risulta priva dimotivazione in merito alla sollevata eccezione di inammissibilitàdell’appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 cod. proc.civ. e alle ragioni per le quali il commissariamento del 2010 sarebbefatto sopravvenuto rispetto alla sentenza passata in giudicato delTribunale di Cosenza del 2012.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragiond’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità divalutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esamedei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi diappello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice dimerito. Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione efalsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente allamancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità deimotivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, ipredetti motivi formulati dalla controparte (Cass., sez. 3,10/01/2012, n. 86). Invero, l’esercizio del potere di diretto esamedegli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimitàove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunquel’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non èdispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, diinammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali allabase dell’errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per il principioNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026di autosufficienza di esso (Cass., sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017;Cass., sez. L, n. 9734 del 21/05/2004; Cass., sez. 1, n. 20405 del20/09/2006; Cass., sez. 1, n. 29495/2020).2.3. Ciò posto, la ricorrente non ha in alcun modo né indicato né ilriportato il contenuto dell’atto di appello, di cui aveva denunciato, giàin sede di giudizio di gravame, l’inammissibilità per difetto dispecificità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile inquesto giudizio di legittimità.2.4. In ogni caso, non è ravvisabile il contestato vizio assoluto dimotivazione, in quanto la Corte d’appello, seppure con motivazioneestremamente sintetica, ha illustrato le ragioni che sorreggono ilrigetto dell’eccezione di inammissibilità, affermando: ‹‹la letturadell’atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] consente senz’altro diritenere che l’appello in esame sia pienamente conforme a talidisposizioni, avendo la stessa svolto specifiche e dettagliate censurealla decisione impugnata, corredate da argomentazioni in fatto ediritto››.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia che la decisionegravata contrasta con il giudicato della sentenza del Tribunale diCosenza anche sotto il profilo dell’operatività dell’art. 25 cod. civ.Premettendo che il commissariamento rappresenta una parentesiamministrativa nella vita della Fondazione e che il Commissario nonpuò impartire un proprio indirizzo all’Ente, “perché ciòrappresenterebbe disporre di diritti soggettivi”, deduce che,coerentemente, la sentenza del Tribunale di Cosenza del 2012 avevaritenuto il commissariamento intervenuto nel 2011 inidoneo adincidere sulla vita dell’ente e le delibere, volte ad ostacolarel’esecuzione della sentenza, adottate da un consiglio diamministrazione illegittimo e, quindi, prive di effetti, comericonosciuto dalle sentenze del Tribunale di Bologna n. 1261/2021 eNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/20261217/2021. Si duole che la sentenza impugnata, nel riformare quelladi primo grado, abbia qualificato il commissariamento quale eventoidoneo a far venire meno “le successive vicende che hannointeressato l’amministrazione della Fondazione” ed il diritto di portaread esecuzione la sentenza del Tribunale di Cosenza.Il motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità, perchénon si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, perquanto già sopra detto, ha valorizzato, ancor più delcommissariamento del 2010, fatti successivi al 2012, ai fini dellaesclusione della qualità di Presidente in capo all’odierna ricorrente.4. Con il quarto motivo - rubricato: ‹‹nullità della sentenza e delprocedimento di appello, nonché violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 615, 617 e 618 c.p.c.›› - la ricorrente attinge la sentenzaimpugnata perché resa a definizione di un procedimento che, aborigine, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in ragionedella non appellabilità della sentenza di primo grado.Precisa, al riguardo, che già in appello aveva eccepitol’inammissibilità del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], puntualizzando,con riferimento ai vizi formali del titolo esecutivo, che l’opposizionenon poteva che essere qualificata come opposizione ex art. 617 cod.proc. civ., non impugnabile in appello, e, con riferimento allecontestazioni nel merito della pronuncia, che queste non potevanocostituire oggetto di opposizione, in quanto deducibili esclusivamentenell’ambito del procedimento di cognizione. Ribadisce che, vertendosiin ipotesi di opposizione all’esecuzione promossa in base a titoloesecutivo di formazione giudiziale, potevano essere dedotti soloquestioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapportosuccessive alla formazione del titolo e non quelle di merito e che,nella specie, nessun fatto modificativo o estintivo era intervenutosuccessivamente alla formazione del titolo giudiziale.Numero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/20264.1. Il motivo è infondato.4.2. Con i primi tre motivi di appello, il cui contenuto è statoillustrato a pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata,[OSCURATO:PERSONA] ha in effetti contestato il difetto di legittimazionevalere, con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la deduzione difatti sopravvenuti al titolo giudiziale, quali, nella specie, quellisuccessivi al 2012.Deve, quindi, escludersi, con evidenza, anche la dedottaviolazione delle disposizioni evocate con il mezzo di ricorso indisamina, atteso che la pronuncia impugnata appare perfettamenteconforme, in iure, al principio - reiteratamente affermato da questaCorte con orientamento consolidato - secondo il quale, con il giudiziodi opposizione esecutiva, possono essere fatti valere esclusivamentefatti estintivi sopravvenuti alla formazione giudiziale del titoloesecutivo, come tali non già deducibili nel giudizio di merito diformazione dello stesso (tra le altre, Cass., 17/11/2009, n. 24215;Cass., 17/04/2015, n.7829; Cass., 22/03/2023, n. 8220).Va, invero, esclusa l’utile deducibilità, nell’opposizione esecutiva,di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, in applicazione diun principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da:Cass., Sez. 6 - 3, ord. n. 3716 del 14/02/2020; Cass., Sez. 6 - 3, n.3277 del 18/02/2015; Cass., Sez. L, n. 3667 del 14/02/2013; Cass.,sez. 3, n. 12911 del 24/07/2012; Cass., sez. 3, n. 9347 del20/04/2009; Cass., sez. 3, n. 8928 del 18/04/2006; Cass., sez. 3, n.26089 del 30/11/2005; Cass., sez. L, n. 7637 del 21/04/2004; Cass.,sez. 3, n. 12664 del 25/09/2000), secondo il quale: ‹‹Nel giudizio diopposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo diformazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere adesecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione delNumero registro generale 2489/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 13094/2026Data pubblicazione 07/05/2026provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenzagiuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia delladecisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nelcorso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando lacognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causain cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pienosviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame››.E ciò perché, nel solco di quanto statuito di recente dalle SezioniUnite con le sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribaditoancora una volta il principio dell’intangibilità, in sede di opposizioneesecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi allasua formazione ed in ogni caso alla sua definitività.5. Il ricorso, per le ragioni esposte, è rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza esono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.100,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 18 marzo 2026IL PRESIDENTE
Sentenza Cassazione n. 13094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris