CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7355/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il ricorso - con cui si lamenta la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità quanto al requisito dell'abitualità; Considerato, peraltro, che, anche a voler ritenere che alcuni dei precedenti specifici dell'imputata siano risalenti, quello del 2011 citato nel ricorso, in uno a quello indicato dalla Corte di appello come commesso successivamente al fatto per cui si procede (su cui la ricorrente nulla osserva), andrebbero comunque ad integrare la condizione ostativa suddetta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così