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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 38543/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 19 settembre 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il giorno 5 dicembre 2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche, secondo il Pollichemi, dando esclusivo rilievo al contenuto della documentazione scritta e anonima rinvenuta con lo stupefacente trovato in possesso del prevenuto.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il proprio ricorso, la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche, con valutazione non manifestamente illogica, dando rilievo primario alla quantità non esigua di cocaina trovata in possesso del Pollichemi, oltre 1.900 dosi medie singole, limitando la rilevanza probatoria della documentazione richiamata dal ricorrente a mero non decisivo sostegno della decisione già assunta; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 19 settembre 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il giorno 5 dicembre 2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche, secondo il Pollichemi, dando esclusivo rilievo al contenuto della documentazione scritta e anonima rinvenuta con lo stupefacente trovato in possesso del prevenuto. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il proprio ricorso, la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche, con valutazione non manifestamente illogica, dando rilievo primario alla quantità non esigua di cocaina trovata in possesso del Pollichemi, oltre 1.900 dosi medie singole, limitando la rilevanza probatoria della documentazione richiamata dal ricorrente a mero non decisivo sostegno della decisione già assunta; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 38543/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris