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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 10669/2022

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ciato la seguente SENTENZA PU sul ricorso 20155-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA n.24, presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 255 avverso la sentenza n. 72/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/02/2016 R.G.N. 1370/2012; 1 P a g .

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N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Numero sezionale 255/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Numero di raccolta generale 10669/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 udienza del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 72/2016, confermava la decisione del Tribunale di Parma, che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Parma, volta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti da contratto di lavoro dirigenziale o, in subordine, il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale dell’ente per la rottura ingiustificata delle trattative contrattuali.

2. [OSCURATO:PERSONA], dopo incontri e contatti con dirigenti del Comune aventi ad oggetto l’affidamento dell’incarico di dirigenza delle società partecipate e protrattisi fino ad una prospettata richiesta di emissione di un decreto sindacale per la sua assunzione, si era visto dapprima comunicare una riserva di approfondimento dei fatti e quindi null’altro.

Aveva, pertanto, agito prospettando che dal contenuto complessivo dei contatti intercorsi fosse emerso un raggiunto accordo tra le parti ai fini dell’assunzione e comunque dell’incarico dirigenziale (cui chiedeva darsi corso) e, in subordine, rilevando che fosse sussistente una ipotesi di responsabilità precontrattuale per ingiustificata rottura delle trattative (con conseguente richiesta risarcitoria).

2. La Corte territoriale nel respingere le domande così argomentava: - richiamava numerosa giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla esistenza del vincolo contrattuale tra le parti, sulla interpretazione del contratto e sulla effettiva volontà delle parti di concludere il rapporto contrattuale ed escludeva, nel caso de quo, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’ente e il Trasforini; - rilevava, alla luce della giurisprudenza richiamata, che i contratti stipulati dalla P.A. devono essere stipulati nella forma scritta ad substantiam e riteneva 2 P a g .

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N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 che dalla e-mail prodotta in giudizio dal Trasforini non si evincesse l’esistenza di Numero sezionale 255/2022 Numero di raccolta generale 10669/2022 un vincolo contrattuale tra le parti, ma tutt’al più una “minuta o puntuazione”; Data pubblicazione 01/04/2022 - evidenziava che nella predetta e-mail, difatti, non erano presenti gli elementi essenziali del contratto quale l’oggetto del fare, la durata del rapporto contrattuale ed il corrispettivo della prestazione e che, pertanto, non era stata provata in giudizio l’esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti; - aggiungeva che in base alla disciplina del t.u.e.l. la competenza in ordine alla stipula del contratto dirigenziale spettava all’organo sindacale e considerata la lunga esperienza apicale presso la p.a. di parte appellante non poteva predicarsi la sussistenza di un affidamento incolpevole sotto il profilo della mancata conoscenza della normativa vigente in materia; - richiamava, peraltro, l’e-mail inviata dallo stesso Trasforini ove si sottolineava che era stata inoltrata richiesta (così come concordato tra le parti) di emissione del decreto sindacale ai fini della sua assunzione, a conferma della indiscussa competenza del Sindaco in ordine alla stessa.

La Corte territoriale rigettava anche la domanda presentata in subordine dal Trasforini per mancanza del nesso eziologico tra la fine delle trattative e il preteso pregiudizio.

Riteneva che non vi fossero i presupposti per dichiarare l’esistenza di un legittimo affidamento incolpevole per la configurazione del quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, oltre alla buona fede del terzo che stipula con il falsus procurator, è necessaria la presenza di un comportamento colposo del rappresentato nel generare un affidamento legittimo.

Escludeva, sulla base delle risultanze di causa, che fosse stato provato in giudizio un comportamento colposo del soggetto rappresentato (Comune).

Assumeva che non esistesse alcuna previsione normativa di una delega in favore dei dirigenti apicali con riguardo alla possibilità di assunzione ed alla stipula del relativo contratto e che in ogni caso non vi fosse alcuna delega formale in tal senso e richiamava, a sostegno del proprio iter argomentativo, la sentenza di questa Suprema Corte n. 2725 dell’8 febbraio 2007 che aveva escluso l’affidamento incolpevole per mancanza di una delibera di nomina, o di una ratifica dell’ente, al falsus procurator.

Evidenziava che il solo pregiudizio risarcibile in caso di lesione dell’interesse giuridico alla conclusione delle trattative contrattuali è il c.d. interesse negativo (spese e perdita di chances subite per aver confidato nella conclusione del contratto).P a g .

R.G.

N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Numero sezionale 255/2022 Riteneva che, nel caso di specie, non fosse stato dimostrato né il pregiudizio Numero di raccolta generale 10669/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 all’immagine né la perdita di occasioni contrattuali per l’affidamento generato dalle trattative contrattuali intrattenute con il Comune.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza il Trasforini sulla base di cinque motivi.

6. Il Comune di Parma ha opposto difese con controricorso.

7. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1326, 1350 cod. civ., degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 d.lgs. n. 165/2001, oltre all’omesso esame di “questione specifica oggetto di giudizio e di adeguata motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Il ricorrente critica la sentenza impugnata perché ritiene inconferente la giurisprudenza richiamata e sostiene la evidente illogicità della pronuncia che prima ha riconosciuto nello scambio di e-mail la forma scritta idonea alla conclusione del contratto ma poi ha ritenuto non sussistenti gli elementi essenziali del contratto.

Sostiene che dallo scambio di e-mail tra le parti, documentato in giudizio, risulti perfettamente la sussistenza di un vincolo contrattuale e che lo stesso contenuto di tale documentazione non è stata contestata dal Comune; pertanto, essa deve essere considerata con valore probatorio.

Assume che la sentenza impugnata sia errata laddove afferma che la competenza della stipula del contratto dirigenziale (privato) è esclusivamente sindacale, ritenendo invece competenti alla stipula i dirigenti dell’ente.

Sostiene che la Corte ha errato nel considerare la mancanza di una forma scritta del contratto, nel ritenere inesistente il contenuto essenziale del contratto e nel considerare il Sindaco competente alla stipula del contratto per la nomina del dirigente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1338, 1392, 2043 e 2049 cod. civ., degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Censura la pronuncia impugnata per aver considerato il dirigente del personale comunale privo di delega rappresentativa e sostiene che, in ogni caso, P a g .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Numero sezionale 255/2022 l’onere della prova non spetti al terzo laddove il rappresentante ha operato in Numero di raccolta generale 10669/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 nome e per conto del rappresentato.

Sostiene che il dirigente del settore personale era competente alla conclusione del contratto e che quindi non aveva nemmeno bisogna di una delega comunale.

Evidenzia che il dirigente, semmai si volesse considerare rappresentante del Comune, non aveva bisogna di delega per iscritto e che comunque la prova della delega non doveva essere fornita dal Trasforini.

Aggiunge che, pur a voler considerare il dirigente Rompini un falsus procurator, il Comune resta responsabile ex art. 2049 cod. civ. del suo operato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437 cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1326, 1350 cod. civ. e degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Critica la decisione della Corte territoriale per non aver concesso i termini per il deposito integrale del doc. n. 5, che risultava mancante del retro delle fotocopie.

Sostiene che la decisione del Giudice è errata e manifestatamente ingiusta perché la richiesta di acquisire il documento n. 5 integralmente non era diretta a sanare deficit probatori della parte ma ad acquisire documenti manifestatamente rilevanti, già prodotti dalla parte, e per mero errore di fotocopia non risultante completo in atti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., nonché l’omesso esame di questione specifica oggetto di giudizio e di adeguata motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Sostiene che la Corte abbia accolto implicitamente la domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale e che sia incorsa in un errore materiale nel dispositivo, pronunciandosi per il totale rigetto dell’appello.

Critica la sentenza impugnata per non aver dato alcuna motivazione adeguata sul mancato riconoscimento del quantum risarcibile, poichè il danno all’immagine è in re ipsa mentre il danno patito per la rottura delle trattative era stato allegato in giudizio.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di questione specifica oggetto di giudizio e di adeguata motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc.civ.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Denuncia la mancata motivazione della condanna alle spese, sostenendo che Numero sezionale 255/2022 Numero di raccolta generale 10669/2022 la soccombenza non fosse nemmeno integrale.

Data pubblicazione 01/04/2022

6. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal Comune controricorrente.

7. Tale eccezione è fondata.

8. Nel caso di specie, essendo stato il giudizio instaurato in primo grado il 13/6/2011, e cioè dopo l’entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha sostituito il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, si applica tale nuovo termine di impugnazione semestrale (v. tra tante Cass. 21 giugno 2013, n. 15741; Cass. 16 ottobre 2015, n. 19969; Cass. 27 luglio 2018, n. 19979).

La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il termine per l’impugnazione scadeva l’8 agosto 2016 (lunedì) considerato che, trattandosi di un procedimento in materia di lavoro, non si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (nella versione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in l. n. 162 del 2014, che ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni).

8.1. Come, infatti, sottolineato da questa Corte, “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione” (cfr. Cass. 8 aprile 2002, n. 5015; Cass. 26 ottobre 2004, n. 20732; Cass., Sez.

Un., 16 gennaio 2007, n. 749).

8.2. Al riguardo, infondatamente il ricorrente, in sede di memoria, obietta che, nel caso in questione, vertendosi in materia di pubblico impiego non si applicherebbe l’indicata deroga all’operatività della sospensione feriale.

Questa Corte, infatti, nella già citata pronuncia, resa a Sezioni Unite, n. 749/2007, ha chiarito che l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, trova applicazione anche con riferimento alle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (ribadendo, sul punto, il principio già affermato da Cass. 9 aprile 2004, n. 6956).

In senso analogo si è espressa Cass. 9 febbraio 2009, n. 3192 secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l’applicazione delle relative norme processuali, essendo il rito a costituire per le parti il criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione P a g .

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Un., 9 agosto 2001, n. 10978; Cass. 8 luglio 1999, n. 7171)Data pubblicazione 01/04/2022.

Il principio è stato ripreso da Cass. 15 ottobre 2010, n. 21363 ed ancora dalle più recenti Cass. 8 gennaio 2018, n. 218 e Cass. 17 maggio 2018, n. 12072, rese in materia di pubblico impiego privatizzato.

Nelle citate decisioni del 2018, specificamente, quanto al rilievo di incostituzionalità degli artt. 3 e 4 l. n. 742/1969, dell’art. 91 r.d. n. 12/1941, degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., nella parte in cui essi non prevedono la sospensione feriale dei termini in materia di diritto del lavoro, rilievo formulato con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost. e fatto valere in funzione di una rimessione in termini, hanno escluso la fondatezza dello stesso, evidenziando come la norma censurata non integra violazione degli indicati principi costituzionali, ma costituisce un beneficio maggiore per le parti che controvertono, essendo finalizzata a un sollecito e rapido accertamento dei diritti in contestazione e ad una più celere definizione del giudizio; che, d’altra parte, la Corte Costituzionale ha evidenziato l’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale, esercitabile anche mediante la predisposizione di strumenti processuali differenziati, con l’unico limite costituito dalla non arbitrarietà ed irragionevolezza della scelta compiuta (ex plurimis, Corte Cost. ordinanze nn. 405/2007, 376/2007 e 101/2006; Corte Cost. sentenze nn. 237/2007, 341/2006, 180/2006).

8.3. Né è configurabile, come pretende il ricorrente, un errore scusabile per l’incertezza del regime applicabile essendo, anzi, il rito legislativamente previsto (e le conseguenti disposizioni processuali) proprio inteso a garantire, in uno con la celerità di definizione, il massimo grado di certezza alle relative controversie.

8.4. Le suesposte ragioni e l’uniformità degli orientamenti di questa Corte di legittimità escludono che possa aderirsi alla richiesta del ricorrente di rimettere la causa al Primo presidente per la sottoposizione della stessa all’attenzione delle Sezioni Unite.

8.5. Tanto precisato, nel caso in esame, la notifica del ricorso è avvenuta il 5/9/2016, con richiesta del 2/9/2016 e, quindi, tardivamente rispetto alla scadenza del termine, come detto, da fissarsi al giorno 8 agosto 2016.

9. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello P a g .

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Numero sezionale 255/2022 Numero di raccolta generale 10669/2022

13. Data pubblicazione 01/04/2022 P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Parma, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g .

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N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA PU sul ricorso 20155-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA n.24, presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 255 avverso la sentenza n. 72/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/02/2016 R.G.N. 1370/2012; 1 P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Numero sezionale 255/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Numero di raccolta generale 10669/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 udienza del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 72/2016, confermava la decisione del Tribunale di Parma, che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Parma, volta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti da contratto di lavoro dirigenziale o, in subordine, il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale dell’ente per la rottura ingiustificata delle trattative contrattuali. 2. [OSCURATO:PERSONA], dopo incontri e contatti con dirigenti del Comune aventi ad oggetto l’affidamento dell’incarico di dirigenza delle società partecipate e protrattisi fino ad una prospettata richiesta di emissione di un decreto sindacale per la sua assunzione, si era visto dapprima comunicare una riserva di approfondimento dei fatti e quindi null’altro. Aveva, pertanto, agito prospettando che dal contenuto complessivo dei contatti intercorsi fosse emerso un raggiunto accordo tra le parti ai fini dell’assunzione e comunque dell’incarico dirigenziale (cui chiedeva darsi corso) e, in subordine, rilevando che fosse sussistente una ipotesi di responsabilità precontrattuale per ingiustificata rottura delle trattative (con conseguente richiesta risarcitoria). 2. La Corte territoriale nel respingere le domande così argomentava: - richiamava numerosa giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla esistenza del vincolo contrattuale tra le parti, sulla interpretazione del contratto e sulla effettiva volontà delle parti di concludere il rapporto contrattuale ed escludeva, nel caso de quo, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’ente e il Trasforini; - rilevava, alla luce della giurisprudenza richiamata, che i contratti stipulati dalla P.A. devono essere stipulati nella forma scritta ad substantiam e riteneva 2 P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 che dalla e-mail prodotta in giudizio dal Trasforini non si evincesse l’esistenza di Numero sezionale 255/2022 Numero di raccolta generale 10669/2022 un vincolo contrattuale tra le parti, ma tutt’al più una “minuta o puntuazione”; Data pubblicazione 01/04/2022 - evidenziava che nella predetta e-mail, difatti, non erano presenti gli elementi essenziali del contratto quale l’oggetto del fare, la durata del rapporto contrattuale ed il corrispettivo della prestazione e che, pertanto, non era stata provata in giudizio l’esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti; - aggiungeva che in base alla disciplina del t.u.e.l. la competenza in ordine alla stipula del contratto dirigenziale spettava all’organo sindacale e considerata la lunga esperienza apicale presso la p.a. di parte appellante non poteva predicarsi la sussistenza di un affidamento incolpevole sotto il profilo della mancata conoscenza della normativa vigente in materia; - richiamava, peraltro, l’e-mail inviata dallo stesso Trasforini ove si sottolineava che era stata inoltrata richiesta (così come concordato tra le parti) di emissione del decreto sindacale ai fini della sua assunzione, a conferma della indiscussa competenza del Sindaco in ordine alla stessa. La Corte territoriale rigettava anche la domanda presentata in subordine dal Trasforini per mancanza del nesso eziologico tra la fine delle trattative e il preteso pregiudizio. Riteneva che non vi fossero i presupposti per dichiarare l’esistenza di un legittimo affidamento incolpevole per la configurazione del quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, oltre alla buona fede del terzo che stipula con il falsus procurator, è necessaria la presenza di un comportamento colposo del rappresentato nel generare un affidamento legittimo. Escludeva, sulla base delle risultanze di causa, che fosse stato provato in giudizio un comportamento colposo del soggetto rappresentato (Comune). Assumeva che non esistesse alcuna previsione normativa di una delega in favore dei dirigenti apicali con riguardo alla possibilità di assunzione ed alla stipula del relativo contratto e che in ogni caso non vi fosse alcuna delega formale in tal senso e richiamava, a sostegno del proprio iter argomentativo, la sentenza di questa Suprema Corte n. 2725 dell’8 febbraio 2007 che aveva escluso l’affidamento incolpevole per mancanza di una delibera di nomina, o di una ratifica dell’ente, al falsus procurator. Evidenziava che il solo pregiudizio risarcibile in caso di lesione dell’interesse giuridico alla conclusione delle trattative contrattuali è il c.d. interesse negativo (spese e perdita di chances subite per aver confidato nella conclusione del contratto).P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Numero sezionale 255/2022 Riteneva che, nel caso di specie, non fosse stato dimostrato né il pregiudizio Numero di raccolta generale 10669/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 all’immagine né la perdita di occasioni contrattuali per l’affidamento generato dalle trattative contrattuali intrattenute con il Comune. 5. Ricorre per la cassazione della sentenza il Trasforini sulla base di cinque motivi. 6. Il Comune di Parma ha opposto difese con controricorso. 7. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. 8. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1326, 1350 cod. civ., degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 d.lgs. n. 165/2001, oltre all’omesso esame di “questione specifica oggetto di giudizio e di adeguata motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Il ricorrente critica la sentenza impugnata perché ritiene inconferente la giurisprudenza richiamata e sostiene la evidente illogicità della pronuncia che prima ha riconosciuto nello scambio di e-mail la forma scritta idonea alla conclusione del contratto ma poi ha ritenuto non sussistenti gli elementi essenziali del contratto. Sostiene che dallo scambio di e-mail tra le parti, documentato in giudizio, risulti perfettamente la sussistenza di un vincolo contrattuale e che lo stesso contenuto di tale documentazione non è stata contestata dal Comune; pertanto, essa deve essere considerata con valore probatorio. Assume che la sentenza impugnata sia errata laddove afferma che la competenza della stipula del contratto dirigenziale (privato) è esclusivamente sindacale, ritenendo invece competenti alla stipula i dirigenti dell’ente. Sostiene che la Corte ha errato nel considerare la mancanza di una forma scritta del contratto, nel ritenere inesistente il contenuto essenziale del contratto e nel considerare il Sindaco competente alla stipula del contratto per la nomina del dirigente. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1338, 1392, 2043 e 2049 cod. civ., degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura la pronuncia impugnata per aver considerato il dirigente del personale comunale privo di delega rappresentativa e sostiene che, in ogni caso, P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Numero sezionale 255/2022 l’onere della prova non spetti al terzo laddove il rappresentante ha operato in Numero di raccolta generale 10669/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 nome e per conto del rappresentato. Sostiene che il dirigente del settore personale era competente alla conclusione del contratto e che quindi non aveva nemmeno bisogna di una delega comunale. Evidenzia che il dirigente, semmai si volesse considerare rappresentante del Comune, non aveva bisogna di delega per iscritto e che comunque la prova della delega non doveva essere fornita dal Trasforini. Aggiunge che, pur a voler considerare il dirigente Rompini un falsus procurator, il Comune resta responsabile ex art. 2049 cod. civ. del suo operato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437 cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1326, 1350 cod. civ. e degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Critica la decisione della Corte territoriale per non aver concesso i termini per il deposito integrale del doc. n. 5, che risultava mancante del retro delle fotocopie. Sostiene che la decisione del Giudice è errata e manifestatamente ingiusta perché la richiesta di acquisire il documento n. 5 integralmente non era diretta a sanare deficit probatori della parte ma ad acquisire documenti manifestatamente rilevanti, già prodotti dalla parte, e per mero errore di fotocopia non risultante completo in atti. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., nonché l’omesso esame di questione specifica oggetto di giudizio e di adeguata motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Sostiene che la Corte abbia accolto implicitamente la domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale e che sia incorsa in un errore materiale nel dispositivo, pronunciandosi per il totale rigetto dell’appello. Critica la sentenza impugnata per non aver dato alcuna motivazione adeguata sul mancato riconoscimento del quantum risarcibile, poichè il danno all’immagine è in re ipsa mentre il danno patito per la rottura delle trattative era stato allegato in giudizio. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di questione specifica oggetto di giudizio e di adeguata motivazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc.civ. P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 Denuncia la mancata motivazione della condanna alle spese, sostenendo che Numero sezionale 255/2022 Numero di raccolta generale 10669/2022 la soccombenza non fosse nemmeno integrale. Data pubblicazione 01/04/2022 6. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal Comune controricorrente. 7. Tale eccezione è fondata. 8. Nel caso di specie, essendo stato il giudizio instaurato in primo grado il 13/6/2011, e cioè dopo l’entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha sostituito il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, si applica tale nuovo termine di impugnazione semestrale (v. tra tante Cass. 21 giugno 2013, n. 15741; Cass. 16 ottobre 2015, n. 19969; Cass. 27 luglio 2018, n. 19979). La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il termine per l’impugnazione scadeva l’8 agosto 2016 (lunedì) considerato che, trattandosi di un procedimento in materia di lavoro, non si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (nella versione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in l. n. 162 del 2014, che ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni). 8.1. Come, infatti, sottolineato da questa Corte, “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione” (cfr. Cass. 8 aprile 2002, n. 5015; Cass. 26 ottobre 2004, n. 20732; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 749). 8.2. Al riguardo, infondatamente il ricorrente, in sede di memoria, obietta che, nel caso in questione, vertendosi in materia di pubblico impiego non si applicherebbe l’indicata deroga all’operatività della sospensione feriale. Questa Corte, infatti, nella già citata pronuncia, resa a Sezioni Unite, n. 749/2007, ha chiarito che l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, trova applicazione anche con riferimento alle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (ribadendo, sul punto, il principio già affermato da Cass. 9 aprile 2004, n. 6956). In senso analogo si è espressa Cass. 9 febbraio 2009, n. 3192 secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l’applicazione delle relative norme processuali, essendo il rito a costituire per le parti il criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 dell’impugnazione, secondo il regime previsto dalla l. n. 742 del 1969, art. 3 (coì Numero sezionale 255/2022 Numero di raccolta generale 10669/2022 anche Cass., Sez. Un., 9 agosto 2001, n. 10978; Cass. 8 luglio 1999, n. 7171)Data pubblicazione 01/04/2022. Il principio è stato ripreso da Cass. 15 ottobre 2010, n. 21363 ed ancora dalle più recenti Cass. 8 gennaio 2018, n. 218 e Cass. 17 maggio 2018, n. 12072, rese in materia di pubblico impiego privatizzato. Nelle citate decisioni del 2018, specificamente, quanto al rilievo di incostituzionalità degli artt. 3 e 4 l. n. 742/1969, dell’art. 91 r.d. n. 12/1941, degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., nella parte in cui essi non prevedono la sospensione feriale dei termini in materia di diritto del lavoro, rilievo formulato con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost. e fatto valere in funzione di una rimessione in termini, hanno escluso la fondatezza dello stesso, evidenziando come la norma censurata non integra violazione degli indicati principi costituzionali, ma costituisce un beneficio maggiore per le parti che controvertono, essendo finalizzata a un sollecito e rapido accertamento dei diritti in contestazione e ad una più celere definizione del giudizio; che, d’altra parte, la Corte Costituzionale ha evidenziato l’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale, esercitabile anche mediante la predisposizione di strumenti processuali differenziati, con l’unico limite costituito dalla non arbitrarietà ed irragionevolezza della scelta compiuta (ex plurimis, Corte Cost. ordinanze nn. 405/2007, 376/2007 e 101/2006; Corte Cost. sentenze nn. 237/2007, 341/2006, 180/2006). 8.3. Né è configurabile, come pretende il ricorrente, un errore scusabile per l’incertezza del regime applicabile essendo, anzi, il rito legislativamente previsto (e le conseguenti disposizioni processuali) proprio inteso a garantire, in uno con la celerità di definizione, il massimo grado di certezza alle relative controversie. 8.4. Le suesposte ragioni e l’uniformità degli orientamenti di questa Corte di legittimità escludono che possa aderirsi alla richiesta del ricorrente di rimettere la causa al Primo presidente per la sottoposizione della stessa all’attenzione delle Sezioni Unite. 8.5. Tanto precisato, nel caso in esame, la notifica del ricorso è avvenuta il 5/9/2016, con richiesta del 2/9/2016 e, quindi, tardivamente rispetto alla scadenza del termine, come detto, da fissarsi al giorno 8 agosto 2016. 9. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile. 10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 20155/2016 prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. Numero sezionale 255/2022 Numero di raccolta generale 10669/2022 13. Data pubblicazione 01/04/2022 P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Parma, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . R.G. N. 20155/2016 F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R
Sentenza Cassazione n. 10669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris