CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22880/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1982avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/12/2018visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Patarnello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motividel ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14.12.2018, la Corte d’appello di Roma, in riforma dellasentenza del Tribunale di Roma del 15.12.2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e110/75 alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa ciascuno, harideterminato la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 2.000 multa ciascuno,considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanticontestate.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.Il ricorso lamenta che la motivazione della sentenza non abbia tenuto conto del ruolosvolto da [OSCURATO:PERSONA] e della sua condizione psicologica, che avrebbero consentito unavalutazione di tenore diverso e un differente giudizio prognostico sulla personalitàdell’imputato.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando cinque motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen.Il ricorso evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non è mai entrato in contatto con l'arma e non ne hamai avuto la disponibilità, ragione per la quale era stato segnalato con l’atto di appello iltema della effettiva consapevolezza della sua provenienza delittuosa.In particolare, dalle intercettazioni telefoniche risulta che [OSCURATO:PERSONA] chiedainsistentemente una pistola nuova. I giudici di merito hanno dato un'interpretazione diversadi tale termine, pregiudizievole per l'imputato, attribuendo a un dato testuale chiaro unsignificato criptico: infatti, hanno ritenuto che l’imputato volesse intendere la non vetustàdell'arma e, quindi, la sua idoneità all'impiego. Inoltre, la Corte d'appello non si è confrontatacon il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avanzi anche una richiesta di fattura, dato che liquida come untentativo di simulare l'illiceità dell'affare.3.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen.Dalle intercettazioni risulta che la vendita dell'arma sarebbe andata in porto acondizione esclusiva della corrispondenza tra il bene proposto in vendita e quello realmenterichiesto. Emerge chiaramente la volontà dell'acquirente di subordinare l'acquisto all'esamedell'arma previa consegna di un terzo incaricato, che poi verrà arrestato prima di giungere aldomicilio di [OSCURATO:PERSONA].Dunque, è stato raggiunto un accordo, ma esso era subordinato alla verifica dellaconformità tra chiesto e ottenuto, che avrebbe avuto esito negativo avendo il cedente inviatoal cessionario un'arma clandestina non richiesta.3.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967.Il motivo di appello relativo alla mancata integrazione della condotta di cui all’art. 2 L. n.895 del 1967 è rimasto privo di riscontro. Si era sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse maidetenuto l'arma e che, anche a ritenere che fosse un intermediario, non aveva mai avuto ladisponibilità di fatto della pistola, non essendo entrato, quindi, in un rapporto di detenzionecon essa.3.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 23 L. n. 110 del 1975Il ricorso richiama i motivi precedenti per affermare che l'assenza di consapevolezza daparte di [OSCURATO:PERSONA] circa la clandestinità dell'arma non consente di ritenere integrato nemmenoil reato di cui all’art. 23 L. n. 110 del 1975.3.5 Con il quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal concorso formale tra i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 e 23 L. n. 110 del 1975.Secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 41588 del 2017, le condotte di detenzioneillegale di arma comune da sparo e detenzione illegale di arma clandestina sono in rapportodi specialità, sicché non ricorre un'ipotesi di concorso formale, dovendosi applicare la solanorma speciale rispetto a quella generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Dei motivi di ricorso complessivamente formulati nell’interesse degli imputati, solouno è da ritenersi fondato, e cioè il quinto motivo del ricorso presentato dal difensore diRomeo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso formale tra i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del1967 e 23 L. n. 110 del 1975.A tal proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cuii reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - invirtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, coni reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesimaarma comune da sparo. (Sez. U, n. 41588 del 22/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27902 - 01).Si tratta del caso di specie, in cui la condanna per i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895del 1967 e 23 L. n. 110 del 1975 è intervenuta per la detenzione della medesima armacomune da sparo clandestina.È stato precisato che laddove la condotta materiale oggetto dei due reati inconsiderazione - la detenzione di arma comune da sparo e la detenzione di armaclandestina - risulta naturalisticamente identica e differisce unicamente per il dato relativoalla clandestinità dell'arma oggetto di detenzione, opera il principio di specialità ex art. 15cod. pen.L'identità della condotta materiale, sul piano storico-naturalistico, induce, infatti, arilevare che il dato della clandestinità dell'arma integri un elemento specializzante peraggiunta unilaterale: i reati di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, L. n. 110 del 1975costituiscono ipotesi criminose speciali, rispetto a quelle di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895 del1967, giacché contengono tutti gli elementi costitutivi della condotta - detenzione e porto diun'arma comune da sparo - e, in più, quale elemento specializzante, il dato dellaclandestinità dell'arma comune da sparo, che risulta non catalogata o sprovvista dei segniidentificativi previsti dall'art. 11, L. n. 110 del 1975.Pertanto, nel caso di detenzione di un'arma comune da sparo clandestina deve trovareapplicazione la specifica fattispecie di cui all'art. 23, primo e terzo comma, L. n. 110 del1975, e non la generale previsione sulla detenzione delle armi comuni da sparo, di cui agliartt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967.Di conseguenza, il motivo di ricorso articolato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èmeritevole di accoglimento.Per l'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall’art. 627, comma 5, cod. proc.pen., l’accoglimento giova anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - che non aveva presentatoricorso su questo punto - trattandosi di un motivo di annullamento non esclusivamentepersonale (Sez. 6, n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258155 – 01; cfr. anche Sez. 3, n.55001 del 18/7/2018, Cante, Rv. 274213 - 02).Di conseguenza, il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 va escluso perentrambi gli imputati.Per stabilire quale effetto in concreto è suscettibile di sortire il conseguenteannullamento della relativa condanna, occorre ora esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e irestanti motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.L’unico motivo di cui esso si compone censura genericamente il trattamentosanzionatorio per il tramite della doglianza secondo cui i giudici del merito non avrebberovalutato il “ruolo svolto nell’ambito della condotta” da [OSCURATO:PERSONA] e la sua “condizionepsicologica”.Va premesso, a tal proposito, che la Corte d’appello, peraltro rideterminando in sensofavorevole agli imputati il complessivo trattamento sanzionatorio loro riservato in primogrado, ha stabilito una pena base assai inferiore alla media edittale e anzi l’ha irrogata in unamisura – due anni e tre mesi di reclusione – pressoché coincidente con il minimo edittale –due anni di reclusione – previsto per il più grave reato di ricettazione.Di talché, può trovare applicazione il principio secondo cui, nel caso in cui vengairrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua,potendosi ritenere sufficiente anche il solo richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nelquale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Taurasi, Rv. 256464 - 01) Invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità dellapena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, siavvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 5/5/1995, Brachet, Rv. 201537 – 01).Sulla pena base, la Corte territoriale ha poi applicato un aumento per i reati posti incontinuazione, che ha quantificato in un mese di reclusione e 500 euro di multa per il reato divendita di arma comune da sparo e in un mese di reclusione e 250 euro di multa per il reatodi detenzione illegale di arma clandestina (oltre ad un ulteriore incremento per il reato didetenzione illegale di arma comune da sparo, che tuttavia, per i motivi già sopra esposti,deve essere detratto).Anche l'aumento di pena per i reati satellite, pertanto, si è mantenuto entro limiti assaicontenuti e in una misura significativamente modesta rispetto alla pena base e alla penafinale, sicché non necessitava di particolare specifica motivazione (cfr. Sez. 4, n. 48546 del10/7/2018, Gentile, Rv. 274361 – 01; Sez. 5, n. 20803 del 26/2/2018, Pecorelli, Rv. 273037 -01).In ogni caso, le censure difensive sono indeterminate e prive della necessariacorrelazione tra le argomentazioni dell’atto di impugnazione e quelle riportate nella decisioneimpugnata.Nel ricorso si lamenta la mancata considerazione del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], ma intermini del tutto sfuggenti, nel senso che non si indicano in alcun modo quali elementisarebbero stati pretermessi nell’esame dei giudici di appello e in che misura sarebbero statisuscettibili di fondare un più benevolo trattamento sanzionatorio a suo carico.Da questo punto di vista, il ricorso non si confronta con la sentenza, che, nellaricostruzione del fatto, dà motivatamente atto della condotta riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], qualesoggetto che, a stare al contenuto delle conversazioni intercettate, ha contattato più volteCarbone, gli ha proposto di fare da intermediario per la vendita dell’arma e ha incaricato unterzo di portare l’arma stessa in visione all’acquirente per la semplice ragione che egli sitrovava in quel momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.Giacché non si contesta tale ricostruzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso non spiegaquale ancor più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio avrebbe meritatoquesta condotta a lui attribuibile, da considerarsi nient’affatto marginale, ma anzi essenziale,nella commissione dei reati.Né il ricorso chiarisce appena in quale accezione debba intendersi il riferimento in essocontenuto alla “condizione psicologica” di [OSCURATO:PERSONA] come dato asseritamente idoneo agiustificare una riduzione ulteriore della pena, tenuto conto che la sentenza attesta cheaddirittura dalle intercettazioni è risultato che il ricorrente avesse la disponibilità di più armi eche non è risultato – né, appunto, è stato espressamente rappresentato – che egli versassein un qualche stato di difficoltà o di soggezione di tipo psicologico che potesse connotare intermini meno gravi la sua condotta.Di conseguenza, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, in quanto del tutto privo della indicazione delle ragioni di criticaspecifica della sentenza impugnata.3. L’esame dei residui motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere necessariamentepreceduto dal rilievo che i reati per cui è intervenuta la condanna si sono prescritti nei suoiconfronti – a differenza che per [OSCURATO:PERSONA] – nel periodo intercorrente tra la pronuncia in data14.12.2018 della sentenza d’appello e la trasmissione dei ricorsi a questa Corte avvenutasoltanto nel mese di novembre del 2025.Si tratta, infatti, di reati commessi “sino alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, ai quali, pertanto, siapplica il regime della prescrizione vigente prima dell’entrata in vigore della legge 23 giugno2017, n. 103 (cfr., a tal proposito, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pgc/Polichetti, in motivazione).Questo vuol dire che il termine massimo di prescrizione di dieci anni, previsto per i reaticontestati dal combinato disposto degli artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo,cod. pen., è ampiamente decorso.Come detto, tale conclusione non riguarda allo stesso modo [OSCURATO:PERSONA], cui eracontestata la recidiva specifica, che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale (adifferenza della recidiva semplice contestata a [OSCURATO:PERSONA]), incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità dellaproroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, commasecondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01).Di conseguenza, i termini massimi di prescrizione dei reati di ricettazione, vendita diarma comune da sparo e detenzione illegale di arma clandestina, per i quali [OSCURATO:PERSONA] èstato condannato, equivalgono complessivamente a diciotto anni e, pertanto, non sonomaturati.3.1Alla luce di quanto premesso, l’apprezzamento dei motivi di ricorso di RomeoCarbone deve seguire una duplice direzione.Per un verso, deve tenersi conto che non può procedersi alla declaratoria dellaprescrizione solo ove il ricorso risulti inammissibile, in quanto l'inammissibilità del ricorso percassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di unvalido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare lecause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sia quando la prescrizione siamaturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01), sia quando la prescrizione sia maturata in data anteriorealla pronuncia della sentenza d’appello (Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv.231164 – 01).Per altro verso, i motivi di ricorso, ove non inammissibili, devono essere valutati nonoltre i limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa diestinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione dellasentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedereimmediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,Tettamanti, Rv. 244275 - 01).Si tratta di una impostazione coerente con il principio secondo cui il giudice èlegittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, lacommissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano daglicompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictuoculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità diaccertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274- 01).3.2 In questa prospettiva, deve considerarsi, sotto il primo profilo, che il ricorso,denunciando essenzialmente vizi di motivazione della sentenza impugnata (anche quandodeduce violazione di legge, prospetta più che altro, in realtà, manifeste illogicità ocontraddizioni della valutazione del materiale probatorio), non può qualificarsi comeinammissibile.Da questo punto di vista, va tenuto conto che il ricorso che deduca vizi di motivazione èinammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmentevuote di significato in quanto palesemente contrastate dagli atti processuali, come avvienenel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenutoletterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Delle Cave, Rv. 276916 - 01).Non è il caso del ricorso in esame, che contiene – al di là della sua fondatezza o meno– una critica argomentata alla sentenza impugnata e la contestuale indicazione dellaeventuale rilevanza dei vizi denunciati, ricavando elementi di censura circa la valutazionedegli elementi costitutivi dei reati con riferimento ad alcuni precisi passaggi delleconversazioni (relativi alle caratteristiche dell’arma, alle modalità della trattativa, agli accordipresi per la documentazione del pagamento, etc.) su cui si basava precipuamente lapronuncia della Corte d’appello.L’impugnazione, dunque, non appare pretestuosa e pone questioni che non possono,prima facie, essere definite inconsistenti, sicché non vi sono ragioni ostative alla declaratoriadella causa di non punibilità.Quanto, di contro, al secondo profilo, il problema consiste essenzialmente, per quantopremesso, nella possibilità di verifica della evidente innocenza dell’imputato e, dunque, diuna pronuncia di annullamento senza rinvio in questa sede.Ciò posto, si tratta di prendere in considerazione i limiti entro cui la Corte di cassazionepuò annullare senza rinvio, ove eventualmente rilevi le condizioni per l'accoglimento ditaluno dei motivi di ricorso, e, ritenendo superfluo il rinvio al giudice di merito, puòprovvedere direttamente alle statuizioni occorrenti.Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte annulla senza rinvio seritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, e comunquein ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.Dunque, è stato ritenuto che l'esercizio del potere di annullamento senza rinvio richiedala possibilità di assumere le determinazioni necessarie senza ricorrere a valutazionidiscrezionali sul punto oggetto dell'eventuale annullamento e postuli che, in sostanza, nonsiano necessari accertamenti in fatto su questioni controverse (si veda diffusamente Sez. U,n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 – 01, spec. in motivazione).In questa prospettiva, è stato affermato, allora, che il riferimento dell'art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen. alla non necessità di ulteriori accertamenti in fatto ha anche lafunzione di indicare negli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in baseai quali si esercita il potere di decidere il ricorso senza rinvio in sede di legittimità. Lestatuizioni del giudizio di merito sono parametri fondanti e orientativi della decisione delricorso senza rinvio (cfr. ancora, SS.UU. Matrone, sopra citate).In questo senso, l’annullamento senza rinvio non deve richiedere valutazionidiscrezionali sulle circostanze controverse, che sono incompatibili con le attribuzioni delgiudice di legittimità: come precisato dalle Sezioni unite Matrone, «una volta accertato che lanuova normativa consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio in base allestatuizioni del giudice di merito, tanto descrive (…) puntualmente l'affidamento al giudice dilegittimità di una deliberazione che costituisce il risultato di valutazioni, per l'appunto,discrezionali».Ciò equivale a dire, pertanto, che si deve essere in grado di affermare in questa sedel’adeguatezza delle statuizioni del giudice di merito a sostenere una decisione senza rinvio insede di legittimità. La superfluità del rinvio è da associarsi, cioè, alla situazione nella quale lacompletezza degli elementi raccolti e della loro valutazione nel giudizio di merito nonconsenta di pervenire con il rinvio ad una decisione diversa da quella che il giudice dilegittimità è in grado di pronunciare.Applicando tale criterio al caso di specie, deve ritenersi che non siano desumibili dallesentenze impugnate elementi definiti in misura sufficiente a escludere, con un’attività di meraconstatazione, la responsabilità del ricorrente per i fatti contestati. Qui, basti fare riferimentoalla parte della sentenza d’appello (pp. 6-17), nella quale, sulla base delle conversazioniintercettate e dell’esito della perquisizione personale di [OSCURATO:PERSONA], viene ricostruita lacondotta attribuibile a [OSCURATO:PERSONA] e si prospetta la capacità dimostrativa degli elementi acquisiticirca il suo consapevole coinvolgimento nella trattativa per l’acquisto dell’arma clandestina.Non vi è margine, dunque, per rilevare vizi tali da consentire, pur in presenza di unacausa estintiva del reato, una pronuncia di proscioglimento nel merito.4. Alla luce di quanto sin qui osservato, consegue, pertanto, che nei confronti di RomeoCarbone la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio in relazione al reato dicui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967, in quanto assorbito dal reato di cui all’art. 23 L. n. 110del 1975, e in relazione ai residui reati perché estinti per prescrizione.Per l’effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del1967 per i medesimi motivi.Viceversa, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, sicché, in virtùdell’estensione del predetto annullamento, la pena inflittagli deve essere rideterminata -previa esclusione dell’aumento di pena calcolato nella sentenza di appello a titolo dicontinuazione per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 (un mese di reclusione e250 euro di multa, ulteriormente ridotto per il rito abbreviato) - in un anno, sette mesi e diecigiorni di reclusione e 1.833 euro di multa.Alla declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, consegue, altresì, la condanna disomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effettoestensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui agli artt. 2 e 7 leggen. 895 del 1967, che esclude, e, per l'effetto, ridetermina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lapena per i residui reati in un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.833 dimulta. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai restanti reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 1 e 7 legge n. 895 del 1967 e 23legge n. 110 del 1975, perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di DiRocco [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]