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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 29588/2025

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[OSCURATO:PERSONA]

2. Con atto del 10 aprile 2025 è stato proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Con successivo atto del 5 maggio 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Vista la regolarità formale dell'atto di rinunzia, va pertanto dichiarato inammissibile l’originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2. Con atto del 10 aprile 2025 è stato proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Con successivo atto del 5 maggio 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Vista la regolarità formale dell'atto di rinunzia, va pertanto dichiarato inammissibile l’originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 29588/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris