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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 32890/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BBUSR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, statuizione che costituisce risultato dell'accordo delle parti e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. di cui 73 d.P.R. 309/1990, tenuto conto che ai fini della motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BBUSR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, statuizione che costituisce risultato dell'accordo delle parti e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. di cui 73 d.P.R. 309/1990, tenuto conto che ai fini della motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 32890/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris