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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 14392/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BARIc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di BARI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio per essere stato il decreto di fermo legittimo.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 21/11/2024 il Gip del Tribunale di Bari non ha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione di un motociclo e di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo insussistente il fondato pericolo di fuga dell'indagato.

Avverso l'ordinanza propone ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari l'indagato tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione ed erronea applicazione degli artt. 391 e 384 cod. proc. pen. per avere il gip invertito l'iter logico temporale degli eventi, valorizzando la circostanza che l'Annoscia, dopo essersi sottratto al controllo di polizia mentre si trovava a bordo del ciclomotore di provenienza furtiva e dopo l'emissione del decreto di fermo, si era spontaneamente presentato.

2. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivo non consentito e comunque manifestamente infondato.

Il PM ricorrente non dubita dell'applicazione al caso di specie del principio di diritto - ben presente al giudice del provvedimento impugnato - secondo cui ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e, soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga (Sez. 1, Ord. n. 3364 del 09/06/1998, Stegani, Rv. 211022); inoltre, per condizione di chi si sia "dato alla fuga", idonea a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto, deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011, Cerretio, Rv. 252048, in fattispecie nella quale la predetta condizione è stata ritenuta sussistente in un caso nel quale l'indagato si era allontanato dal luogo ove viveva con la compagna, venendo ritrovato soltanto a seguito di indagini non semplici).

3. Il ricorso verte, invece, su una valutazione in fatto della vicenda, considerando, peraltro, solo uno degli aspetti analizzati dal gip, a conferma di un ragionamento sviluppato in precedenza.

Ritiene il ricorrente che l'esclusione del pericolo di fuga sia stato giustificato con la spontanea presentazione dell'indagato all'organo di polizia, circostanza - ovviamente - successiva all'emissione del decreto di fermo.

Nel provvedimento impugnato si sottolinea, al contrario, che dall'annotazione di P.G. si rilevava che l'Annoscia era conosciuto ai militari procedenti che lo avevano identificato con certezza in occasione dei delitti per cui si procede, così dimostrando di essere in grado di stabilire un preciso e manifesto collegamento di costui con il territorio ed il tessuto sociale locale di riferimento; gli stessi carabinieri di Noicattaro avevano annotato il luogo di residenza dell'indagato, nel limitrofo comune di Rutigliano.

Non presenta profili di illogicità, quindi, la conclusione secondo cui l'Annoscia, pur essendosi dato nelle immediatezze dei fatti alla fuga, ignorando l'ordine di fermarsi, fosse rintracciabile con un minimo impegno investigativo; l'esclusione del pericolo di fuga ha trovato conferma (e non causa) nella successiva presentazione spontanea presso la stessa stazione dei Carabinieri di Noicattaro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 06/02/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BARIc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di BARI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio per essere stato il decreto di fermo legittimo. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21/11/2024 il Gip del Tribunale di Bari non ha convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione di un motociclo e di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo insussistente il fondato pericolo di fuga dell'indagato. Avverso l'ordinanza propone ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari l'indagato tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione ed erronea applicazione degli artt. 391 e 384 cod. proc. pen. per avere il gip invertito l'iter logico temporale degli eventi, valorizzando la circostanza che l'Annoscia, dopo essersi sottratto al controllo di polizia mentre si trovava a bordo del ciclomotore di provenienza furtiva e dopo l'emissione del decreto di fermo, si era spontaneamente presentato. 2. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivo non consentito e comunque manifestamente infondato. Il PM ricorrente non dubita dell'applicazione al caso di specie del principio di diritto - ben presente al giudice del provvedimento impugnato - secondo cui ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e, soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga (Sez. 1, Ord. n. 3364 del 09/06/1998, Stegani, Rv. 211022); inoltre, per condizione di chi si sia "dato alla fuga", idonea a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto, deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011, Cerretio, Rv. 252048, in fattispecie nella quale la predetta condizione è stata ritenuta sussistente in un caso nel quale l'indagato si era allontanato dal luogo ove viveva con la compagna, venendo ritrovato soltanto a seguito di indagini non semplici). 3. Il ricorso verte, invece, su una valutazione in fatto della vicenda, considerando, peraltro, solo uno degli aspetti analizzati dal gip, a conferma di un ragionamento sviluppato in precedenza. Ritiene il ricorrente che l'esclusione del pericolo di fuga sia stato giustificato con la spontanea presentazione dell'indagato all'organo di polizia, circostanza - ovviamente - successiva all'emissione del decreto di fermo. Nel provvedimento impugnato si sottolinea, al contrario, che dall'annotazione di P.G. si rilevava che l'Annoscia era conosciuto ai militari procedenti che lo avevano identificato con certezza in occasione dei delitti per cui si procede, così dimostrando di essere in grado di stabilire un preciso e manifesto collegamento di costui con il territorio ed il tessuto sociale locale di riferimento; gli stessi carabinieri di Noicattaro avevano annotato il luogo di residenza dell'indagato, nel limitrofo comune di Rutigliano. Non presenta profili di illogicità, quindi, la conclusione secondo cui l'Annoscia, pur essendosi dato nelle immediatezze dei fatti alla fuga, ignorando l'ordine di fermarsi, fosse rintracciabile con un minimo impegno investigativo; l'esclusione del pericolo di fuga ha trovato conferma (e non causa) nella successiva presentazione spontanea presso la stessa stazione dei Carabinieri di Noicattaro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 06/02/2025 Il
Decreto Cassazione n. 14392/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris