CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 18901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9556/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 122/2017 depositata il02/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ricorre per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., contro la sentenza del 2 febbraio 2017 in cui la Corte d’appello di Lecce, provvedendo in totale riforma di sentenza resa tra le parti dal locale tribunale, ha condannato AGEA al pagamento, in favore del Buffo, della somma di 25.462,18 €, a titolo di «[OSCURATO:PERSONA]» per l’anno 2011 numero 10800831033 con compensazione di spese. 2. ― Ha osservato la corte territoriale: -) che la sussistenza del diritto del Buffo a percepire la somma in questione in forza di 79 [OSCURATO:PERSONA] non era stata contestata dalla AGEA; -) che mancava la prova dei fatti estintivi allegati dalla AGEA, ossia che: a) 13 Titoli fossero stati destinati a [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’applicazione di penalità in fase di liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] di pagamento 2006; b) che a partire dalla campagna 2009, 64 Titoli erano stati restituiti alla [OSCURATO:PERSONA]; c) che il valore dei due Titoli restanti, pari a 320,40 €, era stato ridotto a seguito di un taglio lineare a partire dalla campagna 2010; d) che l’organo pagatore aveva effettuato alcune verifiche disponendo il recupero dell’intera somma di 308,22 € a causa di un indebito percepimento conseguito in fase di liquidazione della domanda unica di pagamento relativa al 2010; -) che, difatti, non erano stati prodotti i documenti comprovanti le predette operazioni effettuate dalla AGEA, e cioè la destinazione riserva nazionale prima di 13 titoli e poi gli altri 64, nonché di indebito percepimento di aiuti e, conseguentemente, l’annullamento dell’intera somma. 3. ― [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, non spiega difese , ma si limita al deposito di «memoria difensiva» datata 17 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero quattro numerico, c.p.c., censurando la sentenza impugnata sia perché il giudice di merito avrebbe male applicato il principio di non contestazione, riferendolo al diritto e non al fatto, sia perché AGEA aveva «preso le mosse dall’ammontare dei Titoli originariamente spettanti in capo alla Masseria, per poi evidenziare come gli stessi Titoli abbiano subito un complesso di vicende che ha portato a ridurne l’ammontare» (così a pagina 7-8 del ricorso). Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 183 e 345 c.p.c. e 2697 c.c., Regolamento cee 3508/1992 e s.m.i. In relazione all’articolo 360, primo comma, numero, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che, a fronte della allegazione della AGEA in ordine all’avvenuta destinazione di parte dei titoli a riserva nazionale, nulla la controparte aveva replicato, dando così luogo a formarsi della non contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Nel giudizio di cassazione, infatti, è inammissibile una memoria di costituzione depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo (Cass., Sez.U., 10 aprile 2019, n. 10019 ). 6. ― Il ricorso va respinto. 6.1. ― È infondato il primo mezzo. Non v’è dubbio, come esattamente osserva l’ente ricorrente, che la non contestazione debba avere ad oggetto il fatto storico posto a fondamento della domanda ovvero dell’eccezione (Cass. 6 luglio 2022, n. 21403, di recente, tra le tante), ma ciò è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, come del resto si desume dalla stessa narrativa del ricorso poc’anzi trascritta, laddove viene riconosciuto che l’ente aveva «preso le mosse dall’ammontare dei Titoli originariamente spettanti in capo alla Masseria, per poi evidenziare come gli stessi Titoli abbiano subito un complesso di vicende che ha portato a ridurne l’ammontare»: e cioè, i [OSCURATO:PERSONA] posti dall’originario attore a fondamento della domanda altro non erano che la traduzione in termini burocratici della superficie totale del fondo con destinazione produttiva, come tale ammissibile al pagamento, di guisa che la non contestazione rilevata dalla Corte d’appello ha avuto ad oggetto non già la sussistenza del diritto in contesa, bensì il fatto dell’estensione dell’area in dipendenza della quale la somma spettante andava calcolata. 6.2. ― È infondato il secondo mezzo. È vero che l’amministrazione ha allegato che i Titoli in discorso fossero stati pressoché integralmente trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA], ma è evidente che l’operazione in tal senso compiuta non è certo ascrivibile al Buffo, ma al contrario proprio all’amministrazione, senza che risulti che il Buffo ne fosse consapevole, con ulteriore conseguenza che la formazione della non contestazione era nel caso di specie impedita dal ribadito principio secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass.4 gennaio 2019, n. 87). 7. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso, dando atto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente