CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCHINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso (sezione A), che contesta i metodi di selezione e valutazione dei materiali istruttori, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso (sezione B) che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 56, 629, 416 bis cod. Pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte in conformità con il dato probatorio, ha ricostruito i fatti nei termini contestati), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pretesa estorsiva in euro cinquantamila, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M