CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione della detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare e valutare la relazione di sintesi e l’ulteriore aggiornamento della stessa rendendo una motivazione apparente quanto al pericolo di recidiva, così fondato esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al principio c.d. di gradualità per cui si ritiene necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, ha dato adeguato e coerente delle ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2